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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.10.2014 14.2014.156

21 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,293 mots·~6 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.156

Lugano 21 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.23 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 20 giugno 2014 da

CO 1 (rappr. dall’RA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 12 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.–, indicando quale titolo di credito il decreto di multa n. __________ emesso il 19 luglio 2013 dall’Ufficio giuridico della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 giugno 2014 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 luglio 2014.

                            C.  Statuendo con decisione 10 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2014 per ottenere l’annullamento della multa e di “ogni addebito a lei collegato”, compresa la decisione del giudice di pace. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 luglio 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al più presto l’11 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i documenti prodotti dall’istante, e in particolare il decreto di multa del 19 luglio 2013, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso, le cui osservazioni “non inficiano il titolo di credito prodotto dalla parte istante”, donde l’accoglimento dell’istanza.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di aver rifiutato di pagare due contravvenzioni (l’una del 22 marzo e l’altra del 13 aprile 2013) inflittegli per aver parcheggiato l’automobile su un posteggio di cui aveva fatto uso per oltre 20 anni e che il Comune aveva deciso di sopprimere senza avvisare gli interessati né apporre alcuna segnalazione di divieto di posteggio. Ricorda che il presidente della Pretura penale l’ha prosciolto dall’imputazione per la seconda infrazione del 13 aprile 2013 (sentenza del 7 novembre 2013, inc. __________), ma che per svista, dovuta alla contiguità delle due multe, egli non ha interposto opposizione al decreto d’accusa del 22 marzo 2013, sul quale si fonda la procedura in esame, ritenendo che l’illiceità della seconda multa accertata dal Pretore valesse a maggior ragione per la prima. Chiede così di annullare quest’ultima “ed ogni addebito a lei collegato”, dichiarando di avvalersi, ove la sua richiesta venisse disattesa, del “diritto di sostituire con gli arresti la procedura di pignoramento conseguente”.

                             4.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Nella fattispecie, il reclamante ammette di non essersi opposto al decreto d’accusa n. __________ del 19 luglio 2013, che ne proponeva la condanna al pagamento di una multa di fr. 120.– e di spese per fr. 70.–. Il decreto è così divenuto parificabile a una sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPC [Codice di diritto processuale penale svizzero, RS 312.0]), quindi costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Come ammette lo stesso ricorrente, l’annullamento della multa successiva non ha effetti giuridici sulla prima. Anche se la situazione può non apparire del tutto soddisfacente sul piano del diritto materiale o quantomeno dell’equità, giova ricordare che il giudice del rigetto non può riesaminare nel merito le decisioni invocate quale titolo di rigetto definitivo, ma deve limitarsi a verificarne l’esecutività (sopra consid. 4). Sotto questo profilo la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il reclamo respinto.

                                  6.  Non spetta neppure al giudice del rigetto o all’autorità di reclamo esprimersi sulla commutazione della multa in pena detentiva, bensì all’autorità amministrativa che l’ha emanata (art. 8 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni, RL 3.3.3.4).

                             7.  Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –  ,.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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