Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2015 14.2014.146

13 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,631 mots·~18 min·2

Résumé

Opposizione al sequestro. Sentenza asseritamente motivata in modo insufficiente. Contestazione della validità della procura prodotta dal patrocinatore di una parte. Compensazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.146

Lugano 13 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa SO.2014.966 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2014 da

RE 1, __________

contro  

CO 1   (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza 14 febbraio 2014 diretta contro l’avv. RE 1, la CO 1 (di seguito l’“CO 1” o la “sequestrante”) ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti i beni e gli averi della debitrice presenti sul conto bancario a lei intestato presso __________, Lugano, IBAN __________”, fino a concorrenza di fr. 14'200.– più interessi del 5% dal 5 febbraio 2014. Quale titolo del credito e causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), l’istante ha indicato il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 del Pretore di Lugano, sezione 1 (inc. __________), e il dispositivo n. 3 della sentenza del 27 gennaio 2013 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. __________).

                            B.  Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto 17 febbraio 2014, eseguito l’indomani dal­l’Ufficio esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con istanza del 28 febbraio 2014 l’avv. RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice e il 6 marzo ha inoltrato una “integrativa all’atto di opposizione”, con cui ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di legittimazione del patrocinatore della sequestrante (avv. PA 1). Con osserva­zioni dello stesso 6 marzo, la sequestrante ha chiesto la reiezione dell’opposizione. Sono seguite, il 27 marzo 2014, le “controsservazioni” dell’avv. RE 1, con cui ha confermato l’ec­­cezi­o­ne di carente legittimazione e in via principale l’annullamen­­to immediato del sequestro, previo accertamento della nullità della sentenza 31 ottobre 2012 del Pretore di Lugano, sezione 1.

                            C.  Statuendo con decisione 23 giugno 2014 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 180.– e ripetibili di fr. 350.– a favore della parte sequestrante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2014 per ottenere che sia dichiarata nulla, e subordinatamente annullata, “protestate tasse, spese e congruamente accresciute ripetibili”.

                            E.  In risposta all’ordinanza 21 gennaio 2015 del presidente della Camera, emessa congiuntamente per la causa in esame e per quella parallela relativa al rigetto dell’opposizione interposta all’e­secuzione di convalida del sequestro (inc. 14.2014.147), il 5 febbraio la sequestrante ha prodotto la documentazione atta a dimostrare il potere di rappresentanza di chi ha rilasciato la procura al suo patrocinatore. Prendendo posizione in modo spontaneo sui nuovi documenti con scritto del 20 febbraio 2015, la reclamante ha confermato l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata nel reclamo. In sede di replica (del 26 febbraio) e di duplica (dell’11 marzo) spontanee le parti hanno ribadito le rispettive tesi. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 luglio 2014 contro la sentenza notificata alla reclamante il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                           1.3  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante, per il motivo che quest’ultima aveva prodotto una procura regolare sia nella procedura di sequestro sia in quella di opposizione al sequestro e che l’opponente, prima della causa, si era rivolta all’avv. PA 1 per chiedere il pagamento delle sue fatture a carico CO 1. In merito al presupposto materiale dell’esistenza del credito vantato dalla sequestrante, il primo giudice ha rilevato come esso si fondasse su decisioni passate in giudicato e ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la nullità di quella pretorile, passata al doppio vaglio del Tribunale d’appello e del Tribunale federale. Rilevato come l’oppo­­nente non avesse formalmente eccepito la compensazione, il Pretore ha comunque ritenuto che essa non aveva reso sufficientemente verosimile un suo credito nei confronti della sequestrante.

                             4.  Nel reclamo, l’avv. RE 1 si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante con riferimento alla censura, da lei sollevata in prima sede, secondo cui la sequestrante non ha dimostrato che il firmatario della procura – padre __________ T__________ – sia stato validamente delegato dai competenti e legali organi dell’CO 1. A suo modo di vedere, poi, il fatto di essersi rivolta all’avv. PA 1 per chiedere il pagamento delle sue fatture a carico CO 1 sarebbe irrilevante. La reclamante eccepisce inoltre il carattere generale e inattuale della procura generale del 22 dicembre 2009 conferita al padre __________ T__________, prodotta dall’avv. PA 1 con lo scritto 20 maggio 2014. Ritiene pure non provate la legittimità dei firmatari della procura generale e persino la personalità giuridica dell’CO 1. In conclusione su questo punto, l’avv. RE 1 chiede che la decisione impugnata sia dichiarata nulla (e subordinatamente annullata) per violazione del diritto di essere sentito (carenza di motivazione) e diniego di giustizia formale.

                             5.  Da queste ultime censure formali va subito sgombrato il campo, ricordando che il giudice non è tenuto ad esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, il Pretore, ancorché in modo succinto, ha invero motivato la reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante, considerando regolare la procura prodotta in causa e alludendo a un comportamento contraddittorio dell’avv. RE 1, che prima della causa si era rivolta proprio all’avv. PA 1 per chiedere il pagamento delle sue fatture a carico della sequestrante. La reclamante contesta la fondatezza e la rilevanza di tale motivazione, ma la questione va esaminata con il merito. Sotto il profilo formale, per contro, si evince chiaramente dall’argomentazione forbita del reclamo che l’avv. RE 1 non è stata pregiudicata dall’allegata carente motivazione della sentenza impugnata. Non si verifica neppure alcun diniego di giustizia formale, dato che il Pretore ha effettivamente statuito sull’opposizione formulata dalla reclamante, seppure non nel senso da questa auspicato. Su questi punti il reclamo è dunque infondato.

                             6.  Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta rappresentanza processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’ema­­nazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad art. 68 CPC). Sia il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare in lite (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68 CPC). Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e controlla in particolare che il rappresentante si legittimi con una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op. cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013, consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare dubbi sul contenuto, l’e­­stensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento della procura (Trezzini, op. cit., pag. 253 ad 5/A/b; Ten­chio, op. cit., n. 14 ad art. 68).

                           6.1  Nel caso specifico, la procura agli atti (doc. H), firmata a favore dell’avv. PA 1 il 2 gennaio 2014 dal procuratore generale dell’CO 1, il padre __________ T__________, è indubbiamente recente, chiara e precisa, siccome menziona l’oggetto del mandato e la controparte, nei seguenti termini: “incasso ripetibili assegnate alla mandate nell’ambito del contenzioso che la vede opposta all’avv. RE 1, Lugano (comprese procedura esecutive connesse)”. Dal punto di vista formale, la procura in questione è senz’altro sufficiente nel senso dell’art. 68 CPC.

                           6.2  La reclamante obietta che non è stata dimostrata la legittimazione del firmatario della procura (padre T__________) né quella dei firmatari della procura generale 22 dicembre 2009 a favore di quest’ultimo, e neppure la personalità giuridica dell’CO 1.

                             a)  Ora, come rileva la stessa reclamante, il 20 maggio 2014 la sequestrante ha prodotto nella procedura di rigetto dell’opposizione relativa all’esecuzione a convalida del sequestro in rassegna (inc. SO.2014.1081, act. IV) una procura generale del 22 dicembre 2009 a favore del padre T__________, che lo abilita in particolare a “iniziare, continuare, troncare cause per qualsiasi motivo e in qualsiasi sede e grado, chiedere alla Autorità Giudiziaria qualunque provvedimento, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti” (doc. E, pag. 3 verso il basso). È quindi indubbio che il padre T__________ fosse legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1. Come visto, in effetti, il giudice è tenuto a verificare la validità della procura solo se ha motivi di dubbio al proposito, ciò che presuppone l’esistenza d’indizi d’ir­regolarità o di falsità, la buona fede delle parti essendo presunta (art. 3 CC).

                            b)  Nel caso di specie, la reclamante non evoca alcuna circostanza suscettibile di far dubitare della regolarità della procura generale. La legittimità del firmatario della stessa, padre __________ P__________, come pure l’esistenza giuridica dell’CO 1, risultano direttamente dall’atto notarile (doc. E, pagg. 1 e 2), che fa piena prova dei fatti ivi attestati, la reclamante non avendo dimostrato l’i­nesattezza del suo contenuto (cfr. art. 179 CPC e Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 36 ad art. 179 CPC). Ad ogni buon conto, la Camera, a scanso di equivoci, si è fatta consegnare dal sequestrante un certificato della Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che accerta la legale costituzione e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della CO 1, così come il fatto che il suo rappresentante legale è il padre __________ P__________ (doc. 6 accluso allo scritto 5 febbraio 2015 del sequestrante). Neppure la reclamante nega ancora l’evidenza dell’esistenza giuridica dell’CO 1 e della persona del suo rappresentante legale (osservazioni del 20 febbraio 2015, pag. 2 a metà). Il padre T__________ era dunque legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1 sulla scorta della procura generale del 22 dicembre 2009 validamente sottoscritta dal padre P__________. Contrariamente a quanto allega l’avv. RE 1 una conferma di que­st’ultimo è inutile. Come è inutile esaminare il resto della documentazione prodotta dall’CO 1 con lo scritto 5 febbraio, non richiesta dalla Camera e ininfluente per la questione – di diritto di procedura civile (quindi né fiscale né canonico) – da risolvere in questa sede.

                             c)  Diventano così senza interesse anche la replica del 26 febbraio e la duplica dell’11 marzo 2015 – atto, quest’ultimo, che si prescinde dal ritornare al mittente perché lo espurghi dalle affermazioni sconvenienti (art. 132 cpv. 1 e 2 CPC) solo per non rallentare ulteriormente la procedura. A scanso di equivoco, ci si limita a precisare che la firma di padre P__________ sullo scritto 25 febbraio 2015 con cui conferma e ratifica la procura a favore dell’avv. PA 1 non differisce “in modo dirompente” da quella sulla sua carta d’identità, ma nella prima nome e cognome sono sovrapposti mentre nella seconda essi sono posti l’uno accanto all’altro e rimpiccioliti in altezza a causa dello spazio ridotto a disposizione. Non si può, per concludere su questo punto, non stigmatizzare l’atteggiamento pretestuoso della reclamante, che il 29 settembre 2005 si era fatta rilasciare proprio da padre T__________ una procura per agire a nome dell’CO 1 (doc. F nell’inc. SO.2014.1081), salvo poi contestare in questa sede non solo il suo potere di rappresentanza, ma addirittura l’esistenza giuridica dell’CO 1. Il reclamo non merita dunque alcuna tutela.

                             7.  La reclamante, d’altronde, invoca un diniego di giustizia materiale, dolendosi di essere stata trattata in modo arbitrario dal Pretore di Lugano (sezione 1), che le avrebbe chiesto anticipi spese “abnormi” nella causa creditoria da lei inoltrata contro l’CO 1 e intesa a farsi pagare onorari e rimborsare spese per il lavoro svolto. Lo stesso giudice avrebbe poi stralciato la causa, assegnando le “abnormi” spese e ripetibili fatte valere dalla controparte in questa sede (reclamo, pagg. 9-10 ad 1.4). ll problema è che l’avv. RE 1, poiché ha rinunciato ad anticipare le spese del ricorso al Tribunale federale inoltrato contro la decisione del Tribunale d’appello che aveva confermato la decisione del Pretore di Lugano (sezione 1), non può più rimettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato. E non ricorre nella fattispecie uno dei motivi eccezionali che secondo la giurisprudenza (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti) comporterebbe la nullità della decisione in questione. Anche su questo punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.

                             8.  Relativamente alla questione della compensazione, la reclamante contesta di non averla eccepita già in prima sede, facendo valere di aver chiesto in via riconvenzionale nella causa di rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione a convalida del sequestro (SO.2014.1081) che la controparte fosse condannata a pagarle fr. 548'000.– per la sua nota professionale non saldata. Rimprovera al Pretore di avere, in quella procedura, “dolosamente e/o colposamente” ignorato la sua domanda riconvenzionale e omesso d’istruire la causa come gli era stato chiesto (in particolare in merito all’ac­­conto di € 160'000.– che CO 1 le avrebbe versato) e d’indire un’udienza pubblica, violando in tal modo i suoi diritti di parte.

                           8.1  Ora, non solo l’avv. RE 1 non ha esplicitamente eccepito la com­pensazione nella procedura qui in rassegna, ma neppure ha menzionato la causa di rigetto dell’opposizione. Ciò detto, nelle azioni di opposizione al sequestro è ammessa l’allegazione di fatti nuovi (sopra consid. 1.3/b). La reclamante è dunque legittimata ad allegare in questa sede l’esistenza di un credito suo e a porlo in compensazione, anche se non l’ha fatto in prima istanza.

                           8.2  L’argomentazione dell’avv. RE 1 (reclamo, pagg. 11-12 ad 2) è la mera fotocopia di quanto esposto nel reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2014.147). Orbene, non è questa la sede per esaminare censure rivolte all’operato del Pretore in un’altra causa, per tacere del fatto che l’avv. RE 1 in realtà non ha mai formulato conclusioni riconvenzionali e non l’a­­vrebbe potuto fare nell’ambito di una procedura sommaria qual è l’azione di rigetto dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC). Per quanto qui d’interesse, una semplice fattura allestita da chi invoca la compensazione non può costituire un indizio oggettivo atto a rendere verosimile l’esistenza del credito compensante (sentenza della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298, consid. 1a). Né si può dedurre dall’allegato versamento di un acconto di € 160'000.– da parte della sequestrante un riconoscimento per il saldo. La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

                             9.  Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte ha diritto a ripetibili commisurate all’impe­gno oggettivamente limitato che comportava la produzione della documentazione richiesta dal presidente della Camera con l’or­dinanza del 21 gennaio 2015. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 ll vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2014.146 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2015 14.2014.146 — Swissrulings