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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.09.2014 14.2014.136

25 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,309 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sospensione del pagamento di rate riconosciute per il fatto che l’escusso non avrebbe ricevuto le relative cedole di pagamento. Condono delle spese processuali

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.136

Lugano 25 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 6 maggio 2014 da

CO 1 (c/o RA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 26 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. 4), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'201.36 oltre interessi al 6% dal 28 agosto 2012 e spese, indicando quali titoli di credito le fatture dal 1° giugno 2012 al 18 settembre 2012 (di fr. 4396.70, dedotti 6 acconti di fr. 250.– l’uno), un “credito accessorio” (di fr. 18.90), una pretesa di risarcimento a titolo di mora giusta l’art. 106 CO (di fr. 518.–) e altri costi “finora accumulati” (per fr. 17.76).

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2014 CO 1. ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 maggio 2014. Replicando l’11 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione 16 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto (parzialmente) l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 3201.36 oltre interessi al 6% e le spese esecutive, ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 250.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2014, affermando di voler pagare fr. 200.– mensili da fine luglio 2014 a condizione di ricevere dall’escutente le polizze di versamento per raccomandata. Ha inoltre chiesto il “patrocinio gratuito”. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto genericamente che i mezzi di prova prodotti dalla parte istante costituiscono un riconoscimento di debito, che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                             3.  Nel reclamo RE 1 si duole di non avere ricevuto dalla rappresentante dell’escutente, la RA 1, le polizze di versamento relative alle rate pattuite e afferma che quando le avrà ricevute pagherà fr. 200.– mensili a partire da fine luglio del 2014.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Nella fattispecie l’istante fonda la sua domanda su un accordo di rateazione del 22 febbraio 2013 firmato da RE 1 il 30 marzo 2013, in base al quale ella si è riconosciuta debitrice nei confronti di CO 1 di fr. 5'358.29, impegnandosi a pagare tale somma in 21 rate di fr. 250.– mensili l’una, oltre un saldo di fr. 108.29 entro il 26 gennaio 2015 (doc. 2 accluso all’istanza). La convenzione prevede che in caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento di una rata l’intero saldo del credito diventa immediatamente esigibile. Ora, neppure l’escussa pretende di aver pagato tutte le rate esigibili né contesta il contenuto dei tre richiami allegati all’istanza. Essa si limita a sostenere di non avere ricevuto cedole di versamento già precompilate. Sennonché la convenzione di rateazione non vincola l’esigibilità delle rate alla ricezione di bollettini di versamento. D’altronde, la reclamante non contesta di aver ricevuto 8 cedole di versamento nell’ottobre del 2013 (v. replica dell’istante dell’11 giugno 2014 allegata al reclamo) né pretende, per avventura, di non aver potuto pagare le rate, anche senza dette cedole, con versamenti puntuali sul conto postale o bancario della rappresentante dell’istante, di cui aveva tutti gli estremi (v. bollettini annessi al reclamo e i richiami acclusi all’istanza), oppure sul conto o allo sportello dell’UEF (cfr. art. 12 LEF). La convenzione di rateazione costituisce così senza dubbio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustificava il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. L’escussa non sollevando altre eccezioni, il reclamo va respinto.

                             6.  Gli oneri processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché è noto alla Camera che la reclamante è già gravata da diversi attestati di carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi rilevanti. In queste condizioni tanto vale concedere – eccezionalmente – il condono della tassa di giustizia (art. 112 cpv. 1 CPC), il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'201.36, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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