Incarto n. 14.2014.134
Lugano 22 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.328 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 9 maggio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 giugno 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 9 maggio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 839.85 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 26 maggio 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 12 giugno 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00 e posto le spese processuali di fr. 80.– a carico della massa fallimentare.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, oppure
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.1 L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità.
La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 13 giugno 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 841.30 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo del reclamante al 24 giugno 2014 si evince che tutte le 20 procedure pendenti nei suoi confronti sono state estinte, salvo una per un importo modesto, che si trova allo stadio di opposizione, per cui il relativo credito non può ancora ritenersi certo. Dal predetto estratto si evince inoltre che a carico del reclamante non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che egli dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente risulta solo passeggera (v. sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del convenuto appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico del reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 giugno 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2014.328) nei confronti di RE 1, , è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– – , – Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).