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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2014 14.2014.132

5 novembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,472 mots·~7 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Contestazione della pigione

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.132

Lugano 5 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 25/2014 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Giudicatura di pace di Agno promossa con istanza 28 gennaio 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo 21 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 10 giugno 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2013 dall'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1'000.– oltre interessi del 6% dall'8 maggio 2013, indicando quale titolo di credito il “contratto di locazione 8.4.2013”, nonché di fr. 18.90 (“credito accessorio”) e di fr. 225.– (“risarcimento a titolo di mora sec. art. 106 CO”).

                            B.  Avendo l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di Agno. Nel termine impartito, l'escusso si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 17 marzo 2014.

                            C.  Statuendo con decisione 10 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria per fr. 1'000.– più interessi del 5% dall'8 maggio 2013, fr. 18.90 (“credito accessorio”), fr. 45.– (spese di notifica) e fr. 73.– (spese esecutive), ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 150.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 giugno 2014, chiedendo di essere convocato per potersi difendere “da questo incomprensibile ed esagerato importo”. Con osservazioni del 30 luglio 2014 l'istante ha chiesto di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 giugno (raccomandata n. 98.00.690001.05195385), in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il giudice di pace ha considerato che il contratto di locazione prodotto dall'istante, debitamente firmato dal convenuto l'8 aprile 2013, costituisce un valido titolo di rigetto dell'opposizione.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di essersi accordato telefonicamente con l'istante ch'egli avrebbe pagato una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane (dal 30 marzo al 27 aprile 2013) e non di fr. 2'400.–. Il reclamante sottolinea di aver affittato nello stesso stabile durante 4 mesi (dall'8 dicembre 2012 al 31 marzo 2013) un appartamento ammobiliato di 50 m2 con vista lago, vasca da bagno, cavo TV e grande terrazza per fr. 1'200.– mensili, sicché non si spiega come un appartamento di soli 40 m2, senza vasca da bagno, senza cavo TV e rumoroso (“lift attaccato alla camera da letto”) debba costare il doppio. Chiede di essere convocato per potersi difendere “da questo incomprensibile ed esagerato importo”.

                             4.  In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­­za del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  Nella fattispecie, il reclamante non contesta di aver firmato l'8 aprile 2013 il contratto di locazione prodotto dall'istante (doc. 1 accluso all'istanza), da cui si evince che per il periodo dal 30 marzo al 27 aprile 2013 (4 settimane) egli si è impegnato a pagare un “prezzo d'affitto” di fr. 600.– per settimana. Questo documento costituisce un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF) per fr. 2'400.– (4 x fr. 600.–), che giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr. 1'000.– (oltre interessi del 5% dall'8 maggio 2013), avendo l'escusso versato fr. 1'400.– all'e­scutente il 16 aprile 2013 (doc. 2). Ciò non vale invece per gli altri importi di fr. 18.90 (“credito accessorio”), fr. 45.– (spese di notifica) e fr. 73.– (spese esecutive) citati nella decisione impugnata, i quali non sono stati riconosciuti dall'escusso. Sulle spese esecutive, del resto, decide l'ufficio d'esecu­­zione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                             6.  All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                  Nel caso specifico, il reclamante sostiene di essersi accordato telefonicamente con l'istante su una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane. Non specifica quando tale telefonata – negata dall'escutente – avrebbe avuto luogo. Ad ogni modo, anche se fosse posteriore alla firma del contratto, il reclamante non l'ha minimamente resa verosimile con l'unico mezzo di prova ammissibile nel tipo di procedura in esame, ovvero documenti (sopra consid. 4). Infondato, il reclamo va pertanto integralmente respinto, tranne sugli esigui importi citati in precedenza.

                             7.  Visto quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante risulta inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né produrre nuovi mezzi di prova (sopra consid. 1.2).

                             8.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza quasi totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'istante non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         “1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.1'000.– oltre interessi del 5% dall'8 maggio 2013.”

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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