Incarto n. 14.2014.130
Lugano 4 agosto 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Baur Martinelli
statuendo nella causa SO.2014.277 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 maggio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il 14 maggio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'606.60 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 17 giugno 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 18 giugno 2014 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere solvibile. A controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi e le relative prove – i cosiddetti nova autentici o in senso proprio (in tedesco “echte Nova”) in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” menzionati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF – non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidi-tà dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi di pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario del 12 giungo 2014 riguardante il versamento di fr. 4'031.–all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________ e una ricevuta del 18 giugno dello stesso ufficio relativa al versamento di fr. 23.– a saldo della predetta esecuzione promossa dall’istante (doc. 8). Ritenuto che non solo il debito, ma pure gli interessi e le spese devono essere estinti, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta essere stato adempiuto solo dopo il pagamento dell’importo di fr. 23.–, effettuato, secondo l’informazione ottenuta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il 18 giugno 2014 alle ore 15.35, ovvero dopo la pronuncia del fallimento (alle ore 14:00).
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento completo della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti sono pendenti 43 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 673'289.52.
a) Ora, determinante è che per quanto riguarda il mancato pagamento di oneri sociali dovuti all’istante, nell’anno in corso, oltre che nella procedura in esame, in ulteriori quattro procedure è già stata emessa la comminatoria di fallimento mentre nel 2013 e nel 2014 è stata presentata in altre 16 esecuzioni la domanda di proseguire l’esecuzione. Dall’estratto emerge poi che nell’anno in corso in altri sei procedimenti è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione per il mancato pagamento di tasse sia cantonali che federali. Sempre quest’anno sono d’altronde state emesse tre comminatorie di fallimento in altre esecuzioni. Ciò lascia intuire che le difficoltà di pagamento della reclamante non sono solo di natura transitoria rispettivamente che non si tratta di una mancanza di liquidità passeggera (v. sopra consid. 2.1). Tutto ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali.
b) Allo scopo di rendere verosimile la sua solvibilità la reclamante ha spiegato che la sua costituzione è avvenuta il 30 agosto 2012 nell’ambito di un’operazione di risanamento dell’azienda della famiglia __________, la __________ SA – di cui il defunto __________ era il titolare –, la quale gestiva numerosi esercizi pubblici. Nel corso degli anni la società ha accumulato debiti per un importo elevato, a fronte dei quali erano però stati acquisiti valori immobiliari importanti, per cui gli eredi di __________ hanno deciso, con una convenzione del 17 agosto 2012, di risanare la situazione patrimoniale della __________ SA mediante la vendita degli immobili. A questo scopo sono state costituite due società – una dai quattro figli avuti da __________ da un precedente matrimonio e l’altra, appunto la RE 1, dalla sua convivente __________ e dai tre figli comuni –, che si sono entrambe impegnate a pagarne i debiti. La reclamante ha asserito di avere ripreso la gestione del __________ e di avere, sin dalla propria costituzione, proceduto a pagare le rate del debito assunto dalla __________ SA, estinguendo già nella metà del primo esercizio debiti per fr. 348'516.– (cfr. bilancio al 31.12.2012, doc. 4).
Malgrado gli elevati incassi degli esercizi pubblici (circa fr. 370'000.– mensili, doc. 5), essa riferisce di non essere purtroppo riuscita a far fronte alla gestione corrente (circa il 30% dell’incassato è destinato al pagamento dei fornitori e circa fr. 40'000.–/50'000.– al pagamento delle rate del debito della __________ SA), lasciando scoperte altre fatture, per lo più nei confronti della CO 1 (AVS e Cassa pensione). La reclamante ha poi puntualizzato che, malgrado la situazione debitoria accumulatasi, nel corso del 2013 ha effettuato pagamenti all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per complessivi fr. 217'000.– (doc. 7B). Secondo RE 1 l’imminente vendita dello stabile __________ genererà un ricavo netto di circa 2 milioni di franchi, da cui, dopo l’estinzione integrale dei debiti della __________ SA (circa fr. 600'000.–), risulterà per lei un importo netto di fr. 700'000.–, da utilizzare per estinguere i propri debiti (doc. 3 e 6). Una volta pagati integralmente i debiti della __________ SA essa evidenzia che potrà far fronte agli oneri correnti con maggiore facilità.
c) Orbene, la reclamante ammette che i debiti posti in esecuzione nei suoi confronti superano fr. 670'000.– e che i suoi incassi, pur consistenti, non le consentono di far fronte alla gestione corrente. Del resto, ha accumulato contributi sociali e imposte per oltre fr. 600'000.– in appena due anni, ciò che, tenuto conto anche degli impegni assunti per il rimborso rateale della metà dei debiti di complessivi fr. 377'000.– menzionati al punto 9 a-c della convenzione del 17 agosto 2012, non testimonia a favore della redditività dell’attività della reclamante, per tacere del carattere incompleto (tranne per quanto riguarda il 2012) e soggettivo (in quanto priva di riscontri oggettivi o di conferma dall’organo di revisione) della documentazione contabile fornita dalla reclamante, inidonea a rendere verosimili i fatti allegati (sopra consid. 2.1). Ad ogni modo la stessa reclamante ammette, almeno implicitamente, che solo l’incasso di fr. 700'000.– dalla vendita dello stabile __________ potrebbe ristabilirne la solvibilità. Sennonché in merito a tale operazione essa non ha fornito alcun indizio oggettivo e concreto, né sugli importi citati né sui tempi di realizzazione, e nemmeno sulla destinazione del prezzo di vendita, la convenzione del 17 agosto 2012 autorizzando la vendita degli immobili della comunione ereditaria per pagare i debiti di __________ SA ma non quelli della reclamante.
d) Si può quindi affermare che in base agli atti l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3. Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento va nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da
mercoledÌ 6 agosto 2014 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).