Incarto n. 14.2014.126
Lugano 1 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa SO.2014.258 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud promossa con istanza 26 marzo 2014 da
CO 1, (patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1, (patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 2012, davanti al notaio avv. __________ A__________ RE 1 ha sottoscritto un “riconoscimento di debito” (doc. A accluso all’istanza) in cui si è dichiarato debitore nei confronti di CO 1 di € 2'096'000.– con interessi del 2% dalla data della sottoscrizione, a motivo di “un prestito ricevuto a fronte di un investimento del creditore tramite la società E__________, __________”, impegnandosi nel contempo a restituire tale importo in cinque rate: € 330'000.– entro il 31 dicembre 2012, € 300'000.– entro il 31 luglio 2013, € 583'000.– entro il 31 dicembre 2013, € 300'000.– entro il 30 giugno 2014 e € 583'000.– entro il 31 dicembre 2013 [recte: 2014] con gli interessi accumulati.
B. Su segnalazione 11 gennaio 2013 di __________, il Ministero pubblico ticinese ha aperto un procedimento penale nei confronti di K__________ E__________ – dipendente del predetto istituto bancario – e del fratello Y__________ E__________ per reati contro il patrimonio in relazione a presunte malversazioni commesse nel 2006-2007 (per almeno fr. 3 mio.) a pregiudizio di CO 1, cliente di __________. Dal 13 giugno 2013, anche RE 1 è indagato in questa procedura per complicità nella truffa ai danni di CO 1 (doc. 21 accluso alle osservazioni). Dal procedimento, infatti, sarebbe emerso che il denaro malversato sarebbe transitato sui conti di diverse società, come la società svizzera P__________ SA e quella canadese E__________ (società, quest’ultima, riconducibile a __________ H__________, anche lui imputato nel procedimento) e poi confluito nella società americana T__________. Il denaro investito sarebbe in seguito in parte andato perso e in parte recuperato dagli imputati, che l’avrebbero reinvestito, per tramite della P__________ SA e della società inglese S__________ Ltd., nella società R__________ S.r.l, riconducibile a RE 1, poi fallita il 31 marzo 2011.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C accluso all’istanza), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 368'352.– oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2013 e di fr. 715'830.70 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito 23.11.2012; rate del 31.07.2013 e 31.12.2013 – (pari a Euro 300'000 + Euro 583'000 al corso di CHF 1.22784 il 28.01.2014)”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 marzo 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 aprile 2014, cui sono seguite la replica del 6 maggio di parte istante e la duplica del 21 maggio di parte convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie pretese.
E. Statuendo con decisione del 3 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 368'352.– oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2013 e a fr. 715'830.70 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'413.– e un’indennità di fr. 6'500.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 giugno 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore del reclamante il 5 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In questa sede, il reclamante fa riferimento per la prima volta alle proprie dichiarazioni e a quelle dell’”acquirente degli immobili di Viganello” contenute in due verbali del 5 e 6 maggio 2014, non agli atti (reclamo pag. 3): nuove, queste allegazioni sono inammissibili.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione in via provvisoria dopo aver considerato che il “riconoscimento di debito” del 23 novembre 2012 (doc. A accluso all’istanza) costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Il Pretore aggiunto ha peraltro respinto tutte le contestazioni sollevate dall’escusso, segnatamente le eccezioni di falsità e nullità di tale documento, sottolineando come emergesse – dagli atti – che l’escusso, al momento in cui ha firmato il riconoscimento di debito, fosse consapevole dell’impegno che si stava assumendo nei confronti del procedente e fosse libero da ogni apparente costrizione.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto anzitutto di non aver esaminato con la dovuta attenzione i documenti prodotti, da cui risulterebbe chiaramente ch’egli “è stato indotto in errore essenziale con dolo e pressioni dai fratelli E__________” al momento della sottoscrizione del “riconoscimento di debito” (reclamo, pag. 10 in alto e pure pag. 3 ad 2): sostiene quindi di non avere firmato tale dichiarazione liberamente né di essersi assunto consapevolmente un impegno nei confronti dell’escutente. Il reclamante sostiene, inoltre, che il contenuto del documento in questione è falso, nel senso dell’art. 251 CP, poiché a suo parere ciò che vi è menzionato differisce dalla realtà dei fatti per quanto attiene al motivo del proprio impegno (reclamo, pagg. 5-7 e 10). Per lui il riconoscimento di debito è “simulato” ai propri danni e “siccome è contrario alle leggi è nullo ai sensi dell’art. 20 CO” (reclamo, pag. 9).
4. Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce la validità della dichiarazione sottoscritta dall’escusso. In particolar modo, il procedente afferma che l’escusso non ha né contestato di aver firmato personalmente il riconoscimento davanti al notaio (che ne ha peraltro autenticato la firma) né “ha mai negato di essere entrato in possesso di denaro tramite Y__________ e/o K__________ E__________ ed ha pure ammesso, nei suoi interrogatori (mesi dopo aver sottoscritto il riconoscimento di debito) di ritenersi debitore di CO 1” (osservazioni, pag. 6).
5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013, consid. 4.1).
5.2 Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche pacifico – che il “riconoscimento di debito” è stato personalmente sottoscritto dal reclamante, il quale si è dichiarato debitore di una somma ben determinata specificatamente nei confronti dell’escutente. Come ritenuto in sede pretorile, quindi, tale atto costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (almeno) per l’importo posto in esecuzione.
6. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso specifico, il convenuto ripropone l’eccezione di nullità (art. 20 CO) e di simulazione del riconoscimento di debito, tacciato di falso in documenti, e invoca pure alla rinfusa diversi vizi della volontà (lesione, errore essenziale, grave dolo, sproporzione). Come visto, spettava a lui rendere verosimili tali eccezioni e in questa sede gli incombe dimostrare che l’apprezzamento divergente del Pretore aggiunto si fonda su accertamenti manifestamente errati dei fatti rilevanti.
6.2 Per quanto concerne anzitutto la nullità dell’atto da lui sottoscritto, il reclamante sostiene che si tratta di un documento falso nel senso dell’art. 251 CP, poiché secondo lui il suo contenuto differisce dalla realtà dei fatti (tecnicamente si parla di “falso ideologico”). Per essere un “documento” nel senso del precitato art. 251 cpv. 1 CP, invero, il riconoscimento di debito dev’essere uno “scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica” (art. 110 cpv. 4 CP). Vi può essere falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di una particolare credibilità per il destinatario, cioè quando esso è dotato di un valore probante accresciuto per legge (come gli art. 958 segg. CO), secondo gli usi commerciali o in funzione della persona che lo ha redatto, quando questi ha nei confronti del destinatario una posizione analoga a quella di un garante con obblighi di verifica, come, per esempio, un funzionario, un notaio, un medico o un architetto (DTF 132 IV 15 consid. 8.1, 138 IV 135 consid. 2.1.1). Nella fattispecie, appare però dubbio che il riconoscimento di debito sia destinato e abbia quale scopo la prova dei fatti che riporta (per i contratti: cfr. DTF 123 IV 68 consid. 5c/cc con rimandi).
Per quanto è dato di capire dalla motivazione del reclamo piuttosto scarna dal profilo giuridico e scarsamente strutturata, il reclamante rimprovera all’avv. A__________ di aver confezionato un documento “suppostizio”, ossia falso, omettendo di sincerarsi della veridicità delle informazioni fornitegli da Y__________ E__________, come avrebbe dovuto per legge (reclamo, pag. 10). Sennonché l’atto non è stato redatto nella forma di un atto notarile, l’avv. A__________ essendo intervenuto in veste ufficiale solo per autenticare la firma dell’escusso, sicché non risultava avere alcun obbligo legale di verifica. Non è dunque verosimile che il reclamante potesse attribuire all’atto una credibilità particolare (cfr. DTF 126 IV 68 consid. 2a), specie perché sapeva che il documento era stato preparato secondo le indicazioni di Y__________ Er__________ e ammette di essersi in realtà fidato di lui e non del notaio. Ad ogni modo, la questione può rimanere indecisa in questa sede, poiché le pretese inesattezze contenute nel titolo non sono state rese verosimili e non sono di rilievo per la sua validità quale riconoscimento di debito.
a)In effetti, l’affermazione secondo cui la società canadese E__________ menzionata nel riconoscimento di debito – attraverso la quale sarebbero transitati i soldi dell’escutente finiti nella R__________ S.r.l – non esisteva più al momento della sottoscrizione dello stesso nel 2012 si fonda unicamente su dichiarazioni di __________ H__________ (titolare economico di detta società) espresse durante i suoi interrogatori davanti alle autorità di perseguimento penale (doc. 17 e 18 acclusi alle osservazioni). Trattandosi queste di esternazioni di un imputato che aveva tutto l’interesse a rimanere esterno alla vertenza penale, devono essere valutate con estrema cautela. Né peraltro il reclamante ha prodotto altre prove documentali a sostegno della propria affermazione. La circostanza appare comunque sia inconferente ai fini della presente procedura, giacché l’escusso – firmando il relativo riconoscimento di debito – si è obbligato a restituire i € 2'096'000.– all’escutente e non alla E__________. Ed egli non spiega quale conseguenza potrebbe avere il fatto che la società non dovesse più esistere al momento della firma dell’atto: ciò in ogni caso non esclude che (prima) essa fosse ancora attiva – o perlomeno che il suo conto bancario fosse ancora aperto – quando i soldi vi sono transitati, tanto più che il testo del riconoscimento di debito non indica in quale data è avvenuto l’“investimento del creditore tramite la società E__________”. Non da ultimo nell’affermare di non conoscere la E__________ (reclamo, pag. 10), il reclamante dà atto di non aver dato peso a tale informazione quando ha firmato il riconoscimento di debito. Non sostanziata da indizi oggettivi e concreti, la critica cade dunque nel vuoto.
b) Il reclamante pretende inoltre che la formulazione “a fronte di un prestito a fronte di un investimento del creditore tramite la società E__________” contenuta nel riconoscimento di debito è errata (ciò che dal punto di vista grammaticale è sicuramente esatto), in quanto – a suo parere fondato sulle allegazioni di Y__________ E__________ – i fondi di CO 1 sarebbero stati trasferiti dalla E__________ sotto forma non di prestito bensì di investimento. In realtà, a parte tale testimonianza, anch’essa inaffidabile siccome rilasciata dall’imputato principale, tutto s’ignora sul modo in cui i fondi di CO 1 sono giunti alla R__________ S.r.l. L’unica certezza è che l’escusso si è impegnato con la dichiarazione del 23 novembre 2012 “a restituire” all’escutente € 2'096'000.–, poco importa se a titolo di rimborso di un prestito o di un investimento, come giustamente osservato dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 9). Che poi CO 1 abbia contestato di avere autorizzato gli investimenti effettuati dai fratelli E__________ non significa ancora che abbia disconosciuto anche il fatto che i suoi averi siano giunti alla R__________ S.r.l. Infondata quindi la censura di nullità. Così com’è irricevibile l’eccezione di simulazione, il reclamante non indicando quale sarebbe l’atto dissimulato, per ipotesi da lui approvato.
6.3 Da ultimo, l’escusso si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione eccependo genericamente diversi vizi di volontà che invaliderebbero il riconoscimento di debito (reclamo pag. 12).
a)Egli afferma di essere stato indotto in errore essenziale dai fratelli E__________ (reclamo, pag. 10 in alto e pag. 11 ad 7), per cui non avrebbe assunto consapevolmente l’impegno preso nei confronti di CO 1 (pag. 9 ad 7). Sennonché il reclamante non spiega in cosa sia consistito il preteso errore, giacché non indica nemmeno quale impegno egli avrebbe inteso e/o voluto invero assumere quando ha firmato il riconoscimento di debito. Come, invece, lui stesso asserisce al momento della stesura dell’atto di fronte al notaio le parti presenti hanno “letto la bozza del riconoscimento di debito che l’avvocato ci aveva appena consegnato. Nessuno di noi ha chiesto modifiche, precisazioni o chiarimenti sul contenuto, rispettivamente nessuno di noi non ha avuto nulla da eccepire […] Il PP mi chiede se mi fossi accorto che quanto scritto non corrispondesse al vero. Rispondo di sì. Io non ho mai contratto un prestito con la E__________. Non ho mai sentito parlare di questa società. L’ho firmato perché sono un idiota” (doc. 28 accluso alla duplica, pag. 10). Non necessita quindi di essere esaminato se l’atto che si pretende viziato non sia comunque da considerare ratificato per decorrenza del termine di un anno di cui all’art. 31 CO. Resiste di conseguenza alla critica l’accertamento del primo giudice, secondo cui RE 1 era consapevole dell’impegno che stava assumendo quando ha sottoscritto il riconoscimento di debito (sentenza impugnata, consid. 9). E invocare la lesione (art. 21 CO) non è serio da parte di un uomo d’affari (cfr. doc. 21).
b) Quali (altri) motivi per cui la sottoscrizione del riconoscimento di debito non sarebbe valida l’escusso evoca ancora un “grave dolo”, la pressione psicologica esercita su di lui dai fratelli E__________ e l’angustia connessa al fallimento di R__________ S.r.l (reclamo pag. 10 in alto e in fondo, e pag. 12). Sennonché egli non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale queste censure non sono verosimili alla luce della deposizione dell’avv. A__________ (doc. 28), in cui ha affermato che RE 1 ha firmato consapevolmente il riconoscimento di debito senza esitazioni né costrizioni in un clima “sereno e disteso” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 8 e 9). Senza contare che lo stesso reclamante ha dichiarato in occasione del proprio interrogatorio di non essere stato sottoposto a pressioni o minacce da parte di Y__________ E__________ (sentenza, pag. 5 ad 8, con riferimento al doc. 21, pag. 7 riga 39). La censura è pertanto irricevibile.
Vale del resto la pena di ricordare che v’è dolo solo se l’errore in cui la vittima è stata indotta ha influito in modo significativo sulla manifestazione della sua volontà (DTF 129 III 326 consid. 6.3). Orbene, come si è visto, pare inverosimile che l’escusso abbia fondato il proprio impegno sulle due indicazioni (E__________ e prestito) che ora pretende errati. D’altronde, non sono atte a invalidare una dichiarazione di volontà delle semplici pressioni, se non sono tali da far seriamente supporre alla vittima che “la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave e imminente” (cosiddetto timore ragionevole, art. 30 CO). D’altronde se il dolo o il timore ragionevole sono stati causati da terzi – nella fattispecie da Y__________ e K__________ E__________ secondo quanto afferma il reclamante –, la vittima può prevalersi di un errore del contratto solo se l’altra parte abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo o la minaccia (art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 2 CO). Nel caso specifico, l’insorgente non ha reso verosimile che CO 1 sapesse o avesse dovuto conoscere il preteso inganno (o minaccia) perpetrato nei suoi confronti. L’escutente si è infatti limitato a contestare di avere autorizzato l’investimento. Oltre che irricevibili queste censure appaiono dunque anche infondate. Ciò posto, ancora una volta non appare necessario esaminare se l’atto che si pretende viziato non sia comunque da considerare ratificato (sopra consid. 6.3/a).
6.4 In definitiva, il reclamante non ha dimostrato che la sentenza impugnata poggi su accertamenti di fatto manifestamente errati né che sia giuridicamente errata. Anzi, sottacendo di avere ammesso davanti al Procuratore pubblico di essere debitore di CO 1, ancorché per una somma (secondo lui di circa € 750'000.–) inferiore a quella menzionata nel riconoscimento di debito (doc. 21 pag. 7 n. 7 segg.), egli risulta tutt’altro che credibile. Il reclamo va di conseguenza respinto.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084'182.70, supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, il quale rifonderà a CO 1 fr. 6'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– ,; – ,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).