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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.08.2014 14.2014.123

4 août 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·424 mots·~2 min·2

Résumé

Fallimento. Reclamo. Mancato versamento dell'anticipo. Stralcio. Nuova pronuncia del fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.123

Lugano 4 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 11 giugno 2014 di

RE 1  

contro  

la decisione emessa il 5 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2014.269 (fallimento) promossa contro la reclamante dalla

CO 1  

richiamata l’ordinanza 11 giugno 2014 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno 2014 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto

stralciato dai ruoli;

ricordato che, al reclamo essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, il fallimento va nuovamente pronunciato;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide                  1.  Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

                                  mercoledì 6 agosto 2014 alle ore 10.00.

                             2.  Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–  –  –  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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