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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2014 14.2014.116

3 novembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,088 mots·~10 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto (sinallagmatico) per prestazioni di architetti. Eccezione d'inadempienza dell'obbligo di consegnare la "liquidazione finale". Interpretazione del contratto. Onere della prova. Mancata pro-duzione del regolamento SIA

Texte intégral

Incarto n. 14.2014.116

Lugano 3 novembre 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.1257 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 novembre 2013 da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1, Bellinzona)  

contro  

CO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2, Bellinzona)  

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2013 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B accluso all'istanza), RE 1 ha escusso l'CO 1 per l'incasso di fr. 9'700.– oltre interessi del 5% dall'11 ottobre 2008, indicando quale titolo di credito: “Fattura 11 settembre 2008, contratto 21.05.2002 (dedotto Fr. 300.–- come da sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona del 14.08.2013 Inc. SO.2013.23)”.

                            B.  Avendo l'CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 novembre 2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni scritte del 22 gennaio 2014, cui sono seguite la replica del 13 febbraio di parte istante e la duplica del 18 marzo di parte convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie pretese.

                            C.  Statuendo con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo a carico dell'escutente le spese processuali di fr. 150.– e un'indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2014 per ottenerne l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 3 luglio 2014, RE 1 ha presentato un allegato di replica spontanea.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 2 giugno 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore della reclamante il 22 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo (cfr. art. 142 cpv. 3 CPC).

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha individuato quale valido riconoscimento di debito il “contratto per le prestazioni degli architetti” sottoscritto il 21 maggio 2002 dalla convenuta quale committente e dall'insorgente in qualità di architetto responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, cui è riconosciuto un onorario forfettario complessivo di fr. 670'000.–. Il giudice di prime cure ha tuttavia considerato che a fronte di alcune inadempienze di parte istante, in particolare la mancata presentazione di una liquidazione finale così come prevista nell'accordo fra le parti, l'escu­­tente è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Lo stesso ha ritenuto difatti che i singoli conteggi finali allestiti dall'architetto per gli artigiani man mano che i lavori venivano completati non corrispondevano a quanto previsto nel contratto circa l'allestimento di una liquidazione finale. Per queste ragioni, il giudice ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione.

                             3.  Nel reclamo RE 1 contesta la conclusione del Pretore, poiché a suo parere lo stesso “confonde il concetto di liquidazioni finali (che la DL esegue per ogni singolo artigiano) con il consuntivo dell'opera (ossia quando un'opera, tirando le somme, sia costata alla committente)” (reclamo, pag. 3). La reclamante sostiene invero che la liquidazione finale consisteva “nelle singole liquidazione di volta in volta allestite per ogni singola opera, che venivano poi fornite alla committenza, e di riflesso alla Banca, per i pagamenti” (reclamo, pag. 4). Essa ritiene quindi di aver eseguito le prestazioni di sua spettanza, motivo per il quale il Pretore avrebbe dovuto rigettare in via provvisoria – a fronte di un valido titolo di rigetto per l'intero ammontare dell'onorario stabilito – l'opposizione di parte convenuta.

                             4.  In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                           4.1  Nel caso concreto, le parti hanno sottoscritto un contratto per prestazioni d'architetti sottoposto alle norme SIA 102 (doc. A accluso all’istanza), in virtù del quale RE 1 si è impegnata nei confronti dell'escussa a fornire diverse prestazioni (fase del progetto di massima, fase del progetto definitivo, fase di preparazione dell'esecuzione, fase esecutiva e fase finale) per un onorario complessivo di fr. 670'000.–. In quanto firmato dall'escussa, tale contratto costituisce in sé, come a giusta ragione ha rilevato il Pretore, un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF (almeno) per l'importo di fr. 9'700.– posto in esecuzione, a condizione che il suo adempimento da parte dell'e­scutente sia dimostrato o non contestato.

                           4.2  In merito all'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come appunto nel caso concreto il contratto per prestazioni d'architetti, che mischia prestazioni di due contratti bilaterali nominati, l’appalto e il mandato (cfr. Steinauer in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. LEF) – in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera ha recentemente lasciato aperta la questione di sapere se sia da seguire la prassi di Basilea-Campagna, secondo cui l'escusso deve rendere verosimile (nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF) l'eccezione d'inadempimento della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82 CO) e non solo asserirla, oppure la cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente dominante, secondo cui è sufficiente per l'escusso contestare l'adempimento della prestazione promessa dall'escutente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2).

                           4.3  Nel caso specifico, non è necessario risolvere questo interrogativo perché l'escussa, già con le osservazioni all'istanza (pag. 3 ad 2 e 3), ad ogni modo non solo ha esplicitamente contestato che l'escutente avesse adempiuto tutti i propri obblighi in modo tale da poter esigere il pagamento anche dell'ultima quota di mercede, ma l'ha anche reso verosimile, non essendo controverso che RE 1 mai le ha fornito, malgrado diversi solleciti (v. doc. 5, 6, 7, 8, 10 e 1), la liquidazione finale, ossia il consuntivo di tutti i costi di costruzione (esclusi quelli della ditta T__________ SA).

                           4.4  La reclamante, invero, sostiene di aver eseguito tutte le singole liquidazioni definitive sottoposte agli artigiani (doc. C-IIII) – tranne quella con la T__________ SA, a causa di un litigio che non era di sua competenza – e rimprovera al Pretore di aver confuso il concetto di liquidazioni finali con quello di consuntivo (o riepilogo) dell'opera, affermando di non essere tenuta contrattualmente a fornire tale consuntivo (reclamo, pag. 3 ad 6, pag. 6 e 7 ad 8). Le spettava però, visto il carattere bilaterale del contratto, dimostrare la sua affermazione, ovvero che la “liquidazione finale”, da cui dipendeva l'ultima quota del 4% del suo onorario forfettario di fr. 670'000.– (doc. A, punti 3 e 5.4), non comprendeva anche l'al­lestimento del consuntivo dell'opera, come sostiene invece la controparte in modo plausibile, trattandosi di un'opera il cui costo non era forfettario (doc. A, pag. 9). Orbene, la reclamante non ha prodotto il regolamento SIA n° 102 per le prestazioni e gli onorari degli architetti cui si riferisce il contratto invocato quale titolo di rigetto, ciò che non permette d'interpretare la nozione di “liquidazione finale” con sufficiente certezza. Ricordato che l'onere di provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l'esistenza di un valido titolo di rigetto grava sull'escuten­te e che non spetta al giudice del rigetto completare l'interpreta­zione del titolo con elementi esterni non prodotti in causa (stessa sentenza, consid. 3.1.1 e 4.2), si giustifica, già per questo motivo, di respingere il reclamo, fermo restando che ciò non preclude all'escutente la possibilità di sottoporre nuovamente la questione litigiosa al giudice ordinario (stessa sentenza, consid. 3.1.1).

                           4.5  Ad ogni buon conto, l'esito del giudizio non muterebbe anche a voler considerare il regolamento SIA n° 102 un fatto notorio. In effetti, tra le “prestazioni di base” previste da quelle norme si annoverano non solo – nella cosiddetta ”fase esecutiva” – i “conteggi finali di imprenditori e fornitori” e la “stesura dei verbali di collaudo” (norma 4.4.4), bensì anche – nella “fase finale” – la “liquidazione finale”, ovvero l'“allestimento, [la] verifica e [la] correzione della liquidazione finale”, il “confronto con il preventivo dei costi” e la “determinazione dei parametri risultanti dal costo totale”, operazioni il cui obiettivo è la “determinazione del costo totale dell'opera” (norma 4.5.1). Ora, la ricorrente non ha dimostrato di avere fornito le prestazioni di “liquidazione finale” e neppure che la controparte vi abbia rinunciato, avendo al contrario la stessa, in tempi non sospetti, costantemente richiesto la consegna del consuntivo dei costi dell'opera non solo in vista del consolidamento del credito di costruzione (cfr. doc. 7, 8 e 10), ma anche per rendere conto all'assemblea dei suoi soci dei sorpassi di spesa (cfr. doc. 6 e 10) – si parlava di fr. 1'200'000.– nel verbale della riunione di comitato del 20 luglio 2005 (doc. VVVV aggraffato alla replica). La “situazione” dei costi a cui accenna l'arch. __________ in quel verbale non figura agli atti e manifestamente non era dettagliata né consentiva un confronto con il preventivo, siccome egli ha rinviato la committente a eseguire tale lavoro essa stessa (“se vuoi posizione per posizione c'è qui tutto a disposizione”). Anche sotto questo profilo il reclamo andrebbe respinto.

                             5.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all'CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  –   

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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