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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.78

28 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,021 mots·~20 min·3

Résumé

Opposizione a sequestro. Esistenza di una pretesa fondata su un supposto accordo di tacitazione di reciproci debiti e crediti non ritenuta verosimile mancando un chiaro ed espresso impegno a pagare dell'opponente. Escluso un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.78

Lugano 28 agosto 2013 FP/sl/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 26 novembre 2012 (inc. SO.2012.5288) da

 CO 1  (patrocinato dall' PA 2   )  

contro

il sequestro 28 marzo 2012 (inc. SO.2012.1426) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da

RE 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

in cui il Pretore __________, con decisione 3 maggio 2013, ha accolto l'opposizione e conseguentemente annullato il sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della società RE 1;

reclamante la società RE 1 con allegato del 16 maggio 2013 dove chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo o, in via subordinata, previa annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e mantenere il sequestro, protestate tasse, spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 7 giugno 2013 dell'opponente che ne propone la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richiamata la decisione presidenziale del 17 maggio 2013 che ha dichiarato irricevibile la contestuale domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;

letti ed esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 27 marzo 2012 diretta contro CO 1, la società RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “la PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di proprietà del debitore”, il tutto fino a concorrenza del credito di fr. 1'282'600.– (pari a € 1'060'000.– al cambio di quel giorno) e di fr. 14'882.30, oltre i relativi interessi del 10% dal 10 luglio 2008 e del 5% rispetto alla scadenza delle dovute rate.

                                  B.   La società sequestrante fonda la sua pretesa sull'accordo 20 ottobre 2008 denominato “settlement agreement” e relativi annessi, stipulato con il convenuto allo scopo di tacitare rispettivi debiti e crediti in essere fra loro ed altre società o persone a detta sua tutte riconducibili a CO 1. L'interessata si pretende segnatamente creditrice di una pretesa capitale di € 1'060'000.– (oltre interessi) e di un importo di fr. 14'882.30 per tasse da lei anticipate, importi questi che la società G__________ AG (in seguito “G__________ AG”), che pure aveva preso parte al citato accordo, si era impegnata a restituirle tramite versamenti rateali prefissati. Se non che la società G__________ AG – diventata poi __________ – era nel frattempo stata cancellata dal registro di commercio dove aveva sede. Nondimeno, CO 1 si era parimenti impegnato a saldare il predetto debito, in veste di debitore solidale, garante e titolare di quella stessa società. La causa del sequestro è stata individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, il “settlement agreement” potendo essere qualificato di riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF e il credito avendo un legame sufficiente con la Svizzera. La PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ infine risulta proprietà di CO 1.

                                  C.   Il 28 marzo 2012 il Pretore __________, ha ordinato il sequestro come richiesto.

                                  D.   Saputo del sequestro tramite avviso pubblicato nel Foglio ufficiale del Canton Ticino, il 26 novembre 2012 CO 1 ha presentato opposizione. A suo dire, il “settlement agreement” e i suoi allegati erano confusi, imprecisi e complessi riguardo alle modalità con cui le relative pretese andavano compensate e liquidate. Egli ha contestato di dovere alcunché alla società sequestrante e ha precisato che, semmai, sarebbe spettato alla sola società G__________ AG rispondere di eventuali suoi debiti con il proprio capitale sociale e non certo ai suoi azionisti. La sequestrante avrebbe dovuto farsi parte diligente avanzando le relative pretese prima della cancellazione di G__________ AG dal registro di commercio avvenuta a tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo. L'opponente ha altresì contestato l'importo all'origine del sequestro, rilevando fra l'altro un'incongruenza rispetto alla cifra ottenuta sommando le singole rate. E nemmeno si giustificava il computo di interessi del 10% ed interessi di mora del 5% prima dell'avvio del procedimento esecutivo. Infondata poi la tesi secondo cui egli si era dichiarato debitore solidale e garante della società G__________ AG, circostanza neppure desumibile dagli e-mail prodotti. Di qui, la pacifica inesistenza del credito.

                                         All'udienza di discussione del 23 aprile 2013 l'opponente ha ribadito i suoi argomenti. La società sequestrante gli ha obiettato che i tassi d'interesse del 10% e del 5% si fondavano sul “settlement agreement” e sull'allegato “schedule 1” e ha contestato presunte incongruenze sull'importo di cui l'opponente era personalmente debitore, o quantomeno condebitore insieme alla società G__________ AG. Sugli altri presupposti del sequestro –causa e beni appartenenti all'escusso– non erano invece state presentate contestazioni. Entrambe le parti hanno infine riproposto le rispettive antitetiche posizioni.

                                  E.   Con decisione 3 maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Secondo il primo giudice la convenzione “settlement agreement” non dava riscontro di un chiaro e preciso impegno dell'opponente. In relazione ai rivendicati pagamenti anche l'annesso “schedule 1” appariva confuso e soggetto a più interpretazioni, giacché risultava che debiti di una parte venivano sottratti a crediti di altre parti, fra cui persino entità terze estranee all'accordo, oltretutto senza specificare e distinguere chi ne era creditore rispettivamente debitore, eccezione fatta per l'espressione “PAYMENT PLAN (through G__________ to RE 1)”. E neanche le e-mail riuscivano a dissipare i dubbi al riguardo. In queste condizioni, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la pretesa della società sequestrante non poteva dirsi verosimile.

                                  F.   Con il reclamo del 16 maggio 2013 la società sequestrante propone di respingere l'opposizione e mantenere il sequestro. L'interessata ribadisce l'esistenza di un credito a suo favore e a carico della società G__________ AG di € 1'060'000.– e fr. 14'882.30 oltre interessi, da versare in rate mensili a partire dal mese di ottobre 2008, sulla base dell'accordo “settlement agreement” e delle relative “schedule” allegate. Gli stessi documenti e le e-mail prodotte evidenziavano parimenti l'impegno assunto dall'opponente a pagare quei medesimi importi, circostanza che in sé il Pretore non aveva escluso. Alle pretese poste in esecuzione andavano altresì aggiunti gli interessi del 10%, indicati pure dalla “schedule 1” e quelli di mora del 5%. Pacifica infine la causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l'appartenenza della PPP all'opponente.

                                  G.   Della risposta al reclamo formulata dall'opponente si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).

                                         Proposto il 16 maggio 2013 avverso la sentenza datata 3 maggio 2013 notificata lo stesso giorno e recapitata alla società sequestrante lunedì 6 maggio 2013, il reclamo ossequia il termine di dieci giorni ed è ammissibile. L'impugnazione è stata notificata il 27 maggio 2013 ed è giunta all'opponente l'indomani, di modo che anche la risposta al reclamo spedita il 7 giugno 2013 è tempestiva.

                                   3.   Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8 settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

                                   4.   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

                                         –  che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         ­–   che dall'esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                   5.   In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). I documenti prodotti davanti a questa Camera dalla società reclamante (doc. B, C2, C3, D fino a G al reclamo) fanno già parte dell'incarto e, se del caso, saranno menzionati con la relativa classificazione impiegata in quella sede. Va invece considerato nuovo, e come tale ammissibile, lo schema “schedule1-settlement plan” (doc. C1 al reclamo) che, a differenza di quelli presentati in prima sede (doc. C pag. 1 e doc. H), recano ulteriori aggiunte manoscritte. La decisione impugnata (doc. A al reclamo) è, evidentemente, altresì ricevibile.

                                   6.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         Ora, giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         In concreto, la società reclamante ribadisce l'esistenza e l'esigibilità del credito – non ritenuti verosimili dal Pretore – sia riguardo all'importo (reclamo, pag. 4 segg. n. 3), all'identità del debitore (reclamo, pag. 6 seg. n. 4) e agli interessi dovuti (reclamo, pag. 8 n. 5). La stessa reputa altresì verosimile l'esistenza della causa del sequestro, individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (reclamo, pag. 8 n. 6), e l’appartenenza all'opponente della quota di comproprietà per piani sequestrata (reclamo, pag. 9 n. 6).

                                   7.   La società reclamante non condivide le considerazioni esposte dal primo giudice a proposito del contenuto del documento indicato quale “schedule 1-settlement plan”. In particolare, per il Pretore, lo stesso è talmente confuso da prestarsi a più e differenti interpretazioni, in quanto vi sono riportati non meglio specificati conteggi tra generiche pretese di dare e avere riconducibili a entità diverse fra loro e, in parte, finanche estranee al contratto “settlement agreement” cui si riferiva. Inoltre in definitiva, ad eccezione di una sola espressione apposta in calce al foglio – del seguente tenore: “payment plan (through G__________ to RE 1)” –, mancava ogni indicazione sull’identità dell'effettivo debitore e creditore. Ciò detto, a fronte di due tesi antitetiche quali quelle sostenute dalla società sequestrante da un canto e dall'opponente dall'altro, il Pretore ne ha così desunto che, nel contesto di una procedura sommaria dove il suo potere cognitivo era limitato, il credito rivendicato dalla procedente non è verosimile (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). Per contro, secondo la società reclamante, il documento “schedule 1-settlement plan” rappresenta un chiaro riconoscimento di debito a suo favore e a carico di G__________ AG per l'importo capitale di € 1'060'000.– e per fr. 14'882.30 (reclamo, pag. 5 n. 3) e, sotto questo profilo, imputa al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti che, di fatto, ha poi condotto ad un'errata applicazione dell'art. 272 LEF (reclamo, pag. 5 n. 3). La censura deve nondimeno essere disattesa.

                               7.1.   Per quanto concerne i predetti conteggi di cui al documento in questione giova evidenziare che, a titolo esemplificativo, il Pretore ha segnatamente rilevato che “per quanto concerne la prima serie di tre importi (EUR 1'956'988.00 – EUR 452'892.00 = EUR 1'504'092.00) risulta addirittura soggetto ad interpretazione il fatto di sapere se CO 1 [ovvero l'opponente] sia definito quale creditore o debitore, ritenuto che accanto a queste cifre vi è la dicitura “TOTAL CO 1 CREDIT” (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 4). In merito la società reclamante obietta invece che l'importo di € 1'956'988.– era da ricondurre alla sola dicitura “TOTAL” (pos. 1 nel doc. H) e che come tale costituiva l'intero debito della società G__________ AG, da cui era stato poi dedotto un credito personale dell'opponente pari a € 452'892.– [correttamente € 452'896.–] (pos. 2 nel doc. H) e un debito che la stessa società sequestrante aveva nei confronti della società G__________ AS – che pure era riconducibile all'opponente – di € 495'145.– (pos. 4 nel doc. H), ed aggiunto un supplemento del 20 % a titolo di tasse (€ 50'552.75: pos. 6 nel doc. H), il tutto per un saldo finale (“corrected balance after credit notes”) arrotondato di € 1'060'000.– (pos. 8 nel doc. H e reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3). Ma invano.

                                         Il fatto stesso che, proprio a fronte dell'opposizione presentata da CO 1, la medesima società sequestrante sia stata indotta ad integrare le modalità di calcolo così come riportate nel conteggio “schedule 1 – settlement plan” (doc. C pag. 1) allestito contestualmente al relativo “settlement agreement” (doc. B) avvalendosi una prima volta delle “posizioni numerate [pos. da 1 a 8] (aggiunte a mano dalla scrivente)” (verbale, pag. 1 in basso e pag. 6 in basso; doc. H) e ulteriormente completate con le “pos. dalla 9 alla 15”, e (addirittura) precisando che “le indicazioni a mano delle posizioni (pos. no.) sono state aggiunte successivamente dalla scrivente x meglio comprendere i calcoli menzionati nel reclamo” (doc. C1 al reclamo), basta ad avvalorare la conclusione del Pretore. Diversamente in effetti, ovvero di fronte ad un “chiaro ed espresso impegno a pagare” dell'opponente, la società reclamante non avrebbe certo dovuto prodigarsi in puntualizzazioni unilaterali successive alla firma dell'accordo, al solo scopo di “rendere più comprensibile i conteggi riportati sulla Schedule 1” (verbale, pag. 4). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui ha ritenuto confusi e non univoci i conteggi di cui al documento “schedule1–settlement plan” (doc. C pag. 1, H e C1 al reclamo) – e questo tanto con riferimento agli importi dovuti quanto alla titolarità delle rispettive pretese – il rimprovero al Pretore di essere incorso in un accertamento “manifestamente errato” risulta decisamente infondato.

                               7.2.   L'esito non sarebbe diverso nemmeno considerando solo – come pare proporre la società reclamante (reclamo, pag. 5 nel mezzo n. 3) – la dicitura “payment plan (through G__________ to RE 1)” apposta in calce al documento “schedule1–settlement plan” (doc. C pag. 1). Trattandosi di un “piano di pagamento” con la specifica di rate e scadenze per un importo complessivo di € 1'063'000.– (4 rate mensili tra ottobre 2008 e gennaio 2009 di € 25'000.– ciascuna, e 9 rate mensili tra febbraio 2009 e ottobre 2009 di € 107'000.–), a ben vedere la citata locuzione sembra più una modalità di esecuzione riferita ad un – come visto (sopra, consid. 7.1) – non ben definito obbligo di pagamento, che non la manifesta volontà di un “chiaro ed espresso impegno a pagare” della società G__________ AG a favore della società reclamante. Si volesse da ciò prescindere, quell'espressione si limita comunque a dare atto di un impegno semmai a carico della società G__________ AG e non certo dell'opponente. E analoga conclusione vale in relazione alla pretesa di fr. 14'882.30 (sembrerebbe dovuta a titolo di “__________ Notary fees paid by RE 1” da regolare secondo il “pay­ment plan (from G__________ to person stated above”: doc. C pag. 2). Se ne deve così dedurre che, come tale, il documento “schedule 1-settlement plan” (doc. C pag. 1 e pag. 2) non rende affatto verosimile l'esistenza di un debito di € 1'060'000.–, rispettivamente fr. 14'882.30, a favore della società sequestrante e a carico di CO 1.

                                   8.   La società reclamante obietta invero, rinviando al contenuto della convenzione “settlement agreement” del 20 ottobre 2008 e all'annessa “schedule 3”, che l'opponente è debitore solidale, garante e persino titolare della società G__________ AG e, in conseguenza di ciò, che il debito di quest'ultima società deve considerarsi verosimile anche verso di lui (reclamo, pag. 6 n. 4), ma ancora una volta la censura non può essere condivisa.

                               8.1.   Anzitutto e diversamente da quanto lascia intendere la società reclamante (reclamo, pag. 6 verso il basso n. 4), il preteso obbligo di pagamento assunto dall'opponente insieme alla società G__________ AG di cui al punto 2 del “settlement agreement” si riferisce a pretese avanzate da terzi estranei a quella convenzione (“G__________ and CO 1 accept and agree to make the payments as set out in Schedule 1 to such third parties” [doc. B pag. 3 nel mezzo 2° paragrafo]), che si contrappongono alle parti che vi hanno invece preso parte, ovvero “G__________”, “G__________ AS”, “RE 1”, “__________”, “CO 1” e “__________”, definite collettivamente “Parties” e singolarmente “Party” (doc. B pag. 1 in basso). E per il resto, nell'ambito della medesima clausola, l'opponente e la società G__________ AG si sono limitati a garantire in modo generico che il pagamento di eventuali tasse sarebbe stato assunto dalle parti a cui competevano per legge (“CO 1 and G__________ represent and warrant that these payments will be duly made by the relevant parties who are legally obligated to pay these, including without limitation G__________ and G__________ AS”, doc. B pag. 3 in basso 3° paragrafo). Nulla di più. Non è, d'altra parte, nemmeno possibile individuare – come inoltre pretende la società sequestrante (reclamo, pag. 7 in alto n. 4) – l'esistenza di un vincolo a carico dell'opponente nel punto 4.1 della convenzione “settlement agreement”, visto che la relativa clausola formalizza una generica questione di proroga per l'adempimento (“In order to be able to initiate any such sale procedure, __________ shall allow CO 1 and the other relevant Parties to cure their incompliance within two (2) weeks following the due date of the relevant installment, which was not duly paid”: doc. B pag. 5 verso l'alto 2° paragrafo).

                               8.2.   Contrariamente a quanto sembra sostenere la società reclamante (reclamo, pag. 6 nel mezzo n. 4) neppure si può dedurre dal fatto che l'opponente fosse preposto a designare dei sostituti di persone in seno alla società G__________ AG (“Mr. __________ and Mr. __________ have resigned from their offices in G__________ AG, these persons will be replaced by persons to be designated by Mr. CO 1 and ...”: “schedule 3” nel: doc. B pag. 13) che della medesima egli ne fosse “titolare” e conseguentemente che vi si dovesse parimenti identificare. In proposito basti rilevare che il suo nominativo non figura nell'estratto del registro di commercio della società G__________ AG (doc. D) e che egli ha firmato il contratto “settlement agreement” non per conto di quest'ultima, bensì a mero titolo personale rispettivamente quale rappresentante di due altre società (doc. B pag. 1 e pag. 11).

                               8.3.   Giova infine evidenziare che il credito può ancor meno ritenersi verosimile in forza delle e-mail agli atti (reclamo, pag. 7 n. 4 verso l'alto) – eventualità che il Pretore ha escluso in quanto non vi era un riferimento puntuale ad uno specifico credito indicato nella “schedule 1”, né vi era modo di capire se erano stati inviati dall'opponente a titolo personale o in rappresentanza di una società (sentenza impugnata, pag. 4 in basso consid. 4) – visto che negli stessi non vi è alcun accenno alla società sequestrante come tale e a pretese a lei spettanti (doc. F).

                                   9.   A un giudizio di verosimiglianza, la conclusione del Pretore merita così conferma con conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente giudizio rende superflua ogni disamina sulle pretese accessorie (interessi correnti e di mora: reclamo, pag. 8 n. 5), la verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) non essendo di per sé controversa (risposta al reclamo, pag. 7 ad 6). In questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 1'297'482.30.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– PA 1; – PA 2.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 1'297'482.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

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