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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2013 14.2013.70

22 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,645 mots·~8 min·2

Résumé

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.70

Lugano 22 maggio 2013 B/fp/sdb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’11 febbraio 2013 da

CO 1  

contro

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1   

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 9 aprile 2013 ha così deciso (inc. n. SO.2013.93):

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 (12.3.1961), ______, a far tempo

     da martedì 9 aprile 2013, alle ore 15.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

22 aprile 2013 ne postula l’annullamento;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

rilevato che con disposizione ordinatoria del 23/24 aprile 2013 al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. 8_____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'135.65, interessi e spese compresi.

                                  B.   All’udienza di discussione del 13 marzo 2013 il convenuto ha prodotto una ricevuta attestante l’avvenuto versamento di un primo acconto di fr. 2'000.--, proponendo alla parte istante il saldo della rimanenza entro il 30 giugno 2013.

                                         L’istante non ha aderito alla proposta e ha chiesto di pronunciare il fallimento.

                                  C.   Con decisione del 9 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 15.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 22 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 7'170.15 a saldo dell’esecuzione n. 8______ promossa dall’istante (doc. A1). Il reclamante rileva poi di avere versato al predetto ufficio un ulteriore importo di fr. 17'000.—quale acconto per il pagamento di altre esecuzioni già giunte alla fase di pignoramento rispettivamente all’emissione della comminatoria di fallimento, per cui nonostante dall’estratto delle sue esecuzioni risultino procedure per complessivamente fr. 90'580.40, con il versamento dei predetti importi l’ammontare delle predette esecuzioni è stato sostanzialmente ridotto. Contro numerose esecuzioni è stata poi interposta opposizione, essendo i crediti in parte o integralmente contestati. Una creditrice, B______ ______ SA, è fallita e nell’ambito del suo fallimento è stato fatto valere un risarcimento del danno (doc. C1 e C2). Il reclamante asserisce pure di avere intavolato trattative con la G____ ________ SA nell’ambito dell’esecuzione n. 8_____ e che la citata creditrice ha ridotto il suo credito a fr. 10'000.-- (doc. D). Inoltre è sua intenzione onorare i debiti relativi alle prestazioni sociali e all’IVA in tempi brevi. A suo carico, d’altro canto, non sono stati emessi attestati di carenza di beni, il che dimostra che le sue difficoltà di pagamento sono solo di natura transitoria e che si tratta di una mancanza di liquidità a breve, dovuta alle difficoltà del mercato e d’incasso dei propri crediti nei confronti di società in difficoltà finanziarie. Il convenuto sostiene infine di avere alcuni mandati aperti e, conseguentemente, di essere in grado di far fronte ai suoi debiti.

Considerato

in diritto.

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  a)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag. 172).

                                  b)   Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 22 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 7'170.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 874963, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 22 aprile 2013, prodotto dal reclamante, si evince che nei suoi confronti sono pendenti 30 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 90'580.40. Di queste 5 sono state pagate, per 2 è stata concessa la dilazione di pagamento, mentre in 12 procedure il convenuto ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi crediti non sono ancora stati accertati. Le rimanenti procedure, per un importo complessivo di fr. 21'082.10, sono giunte allo stadio di pignoramento rispettivamente alla domanda di realizzazione. Per queste esecuzioni il reclamante ha versato all’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno un acconto di fr. 17'000.--, come risulta dalla ricevuta emessa dal citato ufficio il 22 aprile 2013. Questo versamento e il pagamento di fr. 7'170.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto, complessivamente fr. 24'170.15, portano a ritenere che la situazione finanziaria del convenuto non sta peggiorando e che il mancato pagamento dei debiti accertati è un evento di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo proposito va osservato che dall’estratto delle esecuzioni si evince che a carico del reclamante non vi sono attestati di carenza di beni. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                                   2.   Il reclamo è accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento del 9 aprile 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2013.93), nei confronti di RE 1, ______, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

     carico di RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

avv.     - - Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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