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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.2013 14.2013.69

17 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,945 mots·~10 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni ex art. 81 LEF

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.69

Lugano 17 maggio 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 22 aprile 2013 di

RE 1  

contro la decisione emanata in data 11 aprile 2013 dal Pretore della Giurisdizione di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. SO.2013.187) promossa nei suoi confronti con istanza 8/13 marzo 2013 da  

CO 1 patrocinata dall’PA 1  

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 25.9/18.10.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 10'000.- oltre alle spese esecutive, indicando quale titolo del credito “Verfügung Bezirksgericht __________ vom 20.08.2001 (Teilforderung)”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza 8/13 marzo 2013 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di __________, limitatamente a fr. 10'000.-;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla transazione  giudiziale conclusa dalle qui parti il 20 agosto 2001 davanti al Bezirksgericht __________ (doc. 2), nella quale il convenuto aveva riconosciuto nei confronti dell’escutente un proprio debito di fr. 153’793.80 oltre interessi al 4% dal 1° settembre 1984 e nella quale si era impegnato a saldare tale importo entro i prossimi dieci anni, mediante il versamento di rate mensili di fr. 2’000.- ciascuna, con un primo pagamento di fr. 18'000.- ( 9 x 2'000.-);

                                         che la procedente ha inoltre prodotto un conteggio, dal quale risulta che sino al 22 febbraio 2011 il convenuto ha effettato versamenti per complessivi fr. 130'000.- (doc. 3);

                                         che con ordinanza del 14 marzo 2013 (art. 253 CPC), il Pretore  della Giurisdizione di __________ ha citato le parti a comparire all’udienza di contradditorio indetta per martedì 16 aprile ore 16:00;

                                         che il convenuto ha inoltrato alla pretura una risposta scritta datata 29 marzo 2013, definendo la parte istante come una società inattiva, ossia di fatto inesistente, chiedendo che all’avv. dott. PA 1 fosse negato “lo status di legale rappresentante” della istante e invocando dipoi la prescrizione del credito posto in esecuzione, essendo trascorsi più di dieci anni dal momento in cui esso è sorto;

                                         che con replica dell’8 aprile 2013 l’escutente si è confermata nella propria istanza, asserendo tra l’altro che la decisione del Tribunale distrettuale di __________ all’origine della procedura esecutiva è paragonabile a una sentenza di un’autorità giudiziaria, di modo che il termine di prescrizione è di dieci anni e puntualizzando che ex art 135 n. 1 CO la prescrizione è stata interrotta dai versamenti rateali di fr. 2'000.- effettuati dal convenuto, come dal conteggio di cui al doc. 3, come pure dal pagamento di fr. 2'000.- del 22 febbraio 2011, come attestato dal giustificativo bancario doc. 4;

                                         che con decisione dell’11 aprile  2013 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, rilevando anzitutto che la procedente sia stata validamente rappresentata dal suo avvocato, in possesso di una procura versata agli atti quale doc. 1 ai sensi dell’art. 68 cpv. 3 CPC, sottoscritta dall’amministratore unico della società;

                                         che, secondo il primo giudice, la transazione giudiziale stipulata dalle parti davanti al Bezirchtsgericht di __________ il 20 agosto 2001 costituisce senz’altro valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione  ex art. 80 LEF per l’importo di fr. 153'793.80 oltre interessi al 4% dal 1° settembre 1984, mentre che, contrariamente a quanto preteso dal debitore, nessuna prescrizione del credito è da ritenersi intervenuta, dato che dopo il 20 agosto 2001 il convenuto ha effettuato a più riprese dei pagamenti (rate) sulla somma dovuta, interrompendo così ogni qualvolta la prescrizione e facendo ogni volta decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale (art. 135 n. 1 e 137 cpv. 1 2 CO);

                                         che, infine, sempre secondo il Pretore, il convenuto non ha affermato né tantomeno provato di avere saldato integralmente il debito, ossia di avere pagato in più di quanto conteggiato dall’istante;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 22 aprile 2103, dolendosi in ordine del fatto che il primo giudice abbia  statuito sull’istanza senza avere tenuto l’udienza fissata per il 16 aprile 2103, udienza che gli avrebbe consentito di confrontarsi direttamente con la controparte e di esporre quindi meglio le proprie ragioni;

                                         che, ha proseguito il reclamante, il primo giudice non ha nemmeno vagliato le sue eccezioni, segnatamente non ha tenuto conto che CO 1 - con la quale egli non ha mai avuto alcun rapporto d’affari - non è una azienda convenzionale con un business attivo, trattandosi solo di una società di comodo;

                                         che dopo avere pagato fr. 130'000.- egli non è più stato in grado di fare fronte alle rate concordate con il legale dell’istante, il quale –scoperto che egli figurava iscritto a registro di commercio come ditta individuale – lo avrebbe minacciato paventadogli l’avvio di una procedura fallimentare, per poi costringerlo al “fallimento di scarico”;

                                         che il 28 febbraio 2013, sempre stando al reclamo, egli ha comunque fatto radiare il suo nome (ditta individuale) dal registro di commercio, ritenuto comunque che egli non può fare fronte alle rate mensili di fr. 2’000.- in quanto il suo reddito è già completamente impegnato;

                                         che con osservazioni dell’11 maggio 2013 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo, sottolineando in particolare che stando all’estratto del registro di commercio agli atti, la CO 1 è una società giuridicamente valida e che conformemente all’art. 40 LEF il convenuto continua a sottostare all’esecuzione in via di fallimento, anche se la sua ditta individuale è stata cancellata;

                                         che con scritto del 24 aprile 2013 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha comunicato a questa Camera che per una palese svista conseguente al fatto che le parti si siano espresse sulla causa in forma scritta (il convenuto con le osservazioni del 29 marzo 2013 e la parte istante con replica dell’8 aprile 2013), egli si è scordato dell’udienza prevista per il 16 marzo aprile 2013;

                                         che egli ha dipoi puntualizzato di avere emanato la decisione impugnata disponendo comunque di tutti gli elementi per il giudizio;

                                         che all’udienza del 16 aprile 2013 - rimasta in agenda – nessuno  si è presentato, benché la stessa non sia stata annullata;

                                         che nel dubbio e nell’incertezza, ha spiegato il Pretore, il convenuto avrebbe quindi dovuto chiarire con la cancelleria la questione e, semmai, avrebbe dovuto comparire all’udienza che non era stata formalmente annullata, specie ove si consideri  che questi si proponeva un “confronto fisico fra le parti”;

considerando

in diritto.

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che inoltrato il 22 aprile  2013 contro una decisione notificata/recapitata il 12 aprile 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nella misura in cui rimprovera il primo giudice di avere emanato la sua decisione senza sentire le parti all’udienza appuntata per il 16 aprile 2013 il reclamante si avvale di un argomento che non gli giova;

                                         che, formulando osservazioni scritte all’istanza, benché non richiesto, egli ha indotto il primo giudice a seguire l’iter così  tracciato, ovvero a dare la possibilità alla controparte di esprimersi  anche essa per scritto, proponendo una replica, facoltà di cui l’escutente si è avvalsa, inoltrando il relativo allegato datato 8 aprile 2013, con il quale ha contestato le eccezioni sollevate dal convenuto nella sua risposta di causa;

                                         che va però rilevato che il Pretore non è stato del tutto conseguente con tale impostazione, non avendo egli intimato al convenuto la menzionata replica per un’eventuale duplica;

                                         che il reclamante non si duole però di tale omissione;

                                         che, in definitiva, avendo per propria iniziativa optato per una procedura diversa da quella prospettata inizialmente dal Pretore, ovvero trasformando la procedura orale in una scritta, l’insorgente è malvenuto nel dolersi ora della mancata tenuta dell’udienza indetta per il 16 aprile 2013, ma superata dagli eventi;

                                         che, del resto, come ben sottolineato dallo stesso Pretore, la causa era senz’altro matura per il giudizio già a quel momento, dato che - come meglio si vedrà in appresso – l’accoglimento dell’istanza si presentava scontata;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 81 cpv. 2 n. 1 LEF);

                                         che, come giustamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per la transazione conclusa dalle parti davanti il Bezirchtsgericht di __________, che non lascia dubbi sulla sua natura di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF;

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per contro di invalidare la procedura con argomentazioni (assenza di qualsivoglia rapporto di affari con la società istante, pressioni subite e impossibilità di saldare le singole rate scoperte), che con ogni evidenza, cosi come proposte, sfuggono al vaglio di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non si può che rispondere affermativamente;

                                         che ne discende al riguardo l’inammissibilità del rimedio;

                                         che per quanto riguarda gli effetti della cancellazione del convenuto come ditta individuale nel registro di commercio dal 28 febbraio 2013, la questione non si pone, dato che il primo giudice non è stato chiamato a pronunciarsi sul fallimento del reclamante, ma su un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, per tacere del fatto che secondo l’art. 40 cpv. 1 LEF le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio”;

                                         che, dato quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va perciò disatteso siccome infondato;

                                         che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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