Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2013 14.2013.68

5 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,508 mots·~18 min·3

Résumé

Opposizione a sequestro. Verosimile esistenza di un credito dovuto a titolo di mercede in forza di un contratto di mediazione. Escluso un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.68

Lugano 5 agosto 2013 SL/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Jaques ed Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 10 agosto 2012 (inc. SO.2012.3476) da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1 e dall' PA 2)  

contro  

il sequestro 25 luglio 2012 (inc. SO.2012.3223) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da

CO 1 (patrocinata da PA 3)  

in cui il Pretore __________, con decisione 9 aprile 2013, ha respinto l'opposizione e conseguentemente confermato il sequestro, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della società opponente;

reclamante la società RE 1 con allegato del 22 aprile 2013 dove chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'opposizione e revocare il relativo sequestro, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 16 maggio 2013 della società sequestrante che ne propone la reiezione, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

letti ed esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 25 luglio 2012 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti i beni intestati alla RE 1, in particolare crediti, conti correnti, liquidità in valuta svizzera o straniera, carte valori, depositi, metalli preziosi, attivi, crediti derivanti da contratti di deposito e rapporti fiduciari, in particolare per il conto __________ intestato alla RE 1 e o sotto cifra, o nome in codice” presso la “__________”, il tutto fino a concorrenza di USD 65'921.25 (corrispondente a fr. 65'427.30) e di USD 7'000.– (corrispondente a 6'947.60) per interessi e spese.

                                  B.   La società sequestrante si ritiene titolare verso RE 1 di pretese acquisite nell'ambito della sua attività quale broker navale, e meglio per aver funto da mediatrice marittima tra essa e la società __________ SA in relazione alla stipulazione del contratto di noleggio “bareboat” (senza equipaggio, protezione e indennità assicurativa) della nave rimorchiatore denominata “__________” di cui la prima risultava essere proprietaria disponente (“disponent owner”). La società sequestrante si sarebbe in sostanza occupata di corrispondenza, fase negoziale, trattative inerenti alle condizioni d'offerta oltre che di questioni legate alle necessarie ispezioni tecniche. Per le sue prestazioni la società sequestrante ha sostenuto di avere concordato con la società opponente una commissione giornaliera pari a USD 333.–, da versare dal momento in cui quest'ultima avrebbe incassato il nolo versato dalla società che aveva noleggiato la nave. Se non che, a fronte di una pretesa complessiva di USD 93'240.– maturata nei mesi da marzo a dicembre 2011, la società opponente si era limitata a pagare USD 27'318.75 riferiti al periodo da marzo ad ottobre 2011. Di qui, l'ammanco esigibile di USD 65'921.25. La causa del sequestro era fondata sul legame sufficiente di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, la Svizzera essendo sede legale della società sequestrante, luogo dove erano stati elargiti i servizi di mediazione e di pagamento del nolo oltre che luogo determinante ai fini della competenza dei tribunali in caso di controversia, a cui tornava altresì applicabile il diritto svizzero. Oggetto del sequestro era poi il conto bancario intestato alla società opponente.

                                 C.   Il 25 luglio 2012 il Pretore __________, ha ordinato il sequestro così come richiesto.

                                  D.   Il 10 agosto 2012 RE 1 ha interposto opposizione al sequestro. All'udienza di discussione del 20 novembre 2012 la società opponente ha contestato tanto la verosimile esistenza di un rapporto contrattuale tra lei e la società sequestrante, quanto quella di presunti accordi per commissioni dovutele. Inadempiente poi era semmai la società sequestrante visto che la società che aveva noleggiato la nave era solita pagare in ritardo. Mancando un accordo sulla remunerazione dovuta, la stessa era da determinare secondo tariffa, ovvero tra un minimo dell'1.5% ed un massimo del 2.5% dell'importo netto incassato con il noleggio della nave. La cifra di USD 27'318.75 era appunto quanto si otteneva applicando il tasso percentuale del 2.5% all'utile così conseguito tra marzo ed ottobre 2011, dato che il pagamento del nolo nei mesi di novembre e dicembre 2011 non era provato. Ciò detto, volto a garantire un credito inesistente ed inesigibile, il sequestro era da revocare.

                                         La società sequestrante ha obiettato che gli argomenti della società opponente potevano se del caso avere pertinenza nel contesto di una procedura di merito, ma non nell'ambito di un esame limitato alla verosimiglianza. Il semplice fatto che la società opponente avesse pagato parte delle commissioni dovute, rendeva il credito verosimile. L'inadempienza eccepitale in sede di opposizione era infondata, fermo restando poi che l'utilizzo della nave non era mai stato compromesso.   

                                         Le parti hanno riconfermato le proprie tesi di fatto e di diritto con replica e, rispettivamente, duplica orale.

                                  E.   Con decisione 9 aprile 2013 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Il primo giudice ha anzitutto premesso che la società opponente si era limitata a contestare la verosimile esistenza ed esigibilità del credito all'origine dell'istanza di sequestro, ma non la causa invocata e nemmeno l'appartenenza a lei dei beni sequestrati. Ora, per il Pretore la tesi della società opponente era contraddittoria poiché, se da un canto negava la relazione contrattuale con la società sequestrante, dall'altro dava atto dell'esistenza di un contratto di mediazione e, a questo titolo, dover corrispondere una provvigione. Ciò detto, pur in assenza di una prova certa, quella della società sequestrante pareva ben più verosimile, visto che dagli scambi e-mail prodotti non risultava che la società opponente avesse contestato l'accordo e la commissione come tali. Non era neppure verosimile poi che il tasso tariffario d'uso fosse tra l'1.5% e il 2.5%, fermo restando che, pur lamentandosi di una non meglio precisata inadempienza della società sequestrante, la società opponente aveva pur sempre optato per quello massimo del 2.5%. L'avvenuto parziale pagamento della società opponente, infine, rendeva esigibile il credito alla base del sequestro, non essendovi indizi del mancato pagamento del nolo per i mesi di novembre e dicembre 2011.

                                  F.   Con reclamo del 22 aprile 2013 la società opponente propone di accogliere l'opposizione e revocare il sequestro. Il Pretore aveva a torto posto l'onere della prova circa la verosimile esistenza ed esigibilità del credito a carico della società opponente. Dal contratto di nolo non si poteva dedurre la verosimile esistenza di un contratto di mediazione tra lei e la società opponente, e le fatture intestate a quest'ultima non erano che una modalità di pagamento. Non vi era stato un atteggiamento contraddittorio della società opponente, la tesi dell'esistenza di un rapporto contrattuale essendo stata proposta a mero titolo eventuale. La società sequestrante poi non aveva reso verosimile un accordo sul quantum della provvigione. E in tali condizioni, per l'art. 414 CO, avrebbe quantomeno dovuto provare che quella da lei rivendicata era conforme agli usi. Ma ciò non era stato il caso in concreto. Era per contro tale il computo di un tasso percentuale del 2.5%. Non essendovi riscontro dei pagamenti dei noli per novembre e dicembre 2011, il Pretore aveva d'altra parte sbagliato a ritenere esigibili le provvigioni per quei mesi.

                                  G.   Della risposta al reclamo formulata dalla società sequestrante si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.     

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro –sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)– che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare –sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti– se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –e contestate da controparte– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).

                                         Proposto il 22 aprile 2013 avverso la sentenza datata 9 aprile 2013 notificata lo stesso giorno e recapitata alla società opponente l'indomani, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per il rinvio dell'art. 31 LEF) ed è ammissibile. L'impugnazione è stata notificata l'8 maggio 2013 –e giunta alla società sequestrante il successivo giorno 13 maggio– di modo che anche la risposta al reclamo risulta tempestiva.

                                   3.   Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8 settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

                                   4.   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

                                         –  che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         ­–   che dall'esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                   5.   In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). Ciò posto, risulta così di per sé ammissibile lo schema riassuntivo che descrive i rapporti in essere fra le parti prodotto dalla società sequestrante davanti a questa Camera.

                                   6.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         Ora, giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         In concreto, la società reclamante ripropone la tesi secondo cui la società sequestrante non avrebbe reso verosimile l'esistenza e l'esigibilità del credito da lei rivendicato (reclamo, pag. 3 n. 1), punto a cui aveva limitato le sue contestazioni. Resta per contro pacifica la verosimile esistenza di una causa di sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF insieme all'appartenenza alla società opponente dei beni oggetto del sequestro.

                                   7.   Per la società reclamante l'esistenza di un legame contrattuale di mediazione in essere fra sé e la società sequestrante non è affatto verosimile. A suo modo di vedere il fatto di essere parte del contratto di nolo non implica necessariamente che lo sia anche del contratto di mediazione, l’intestazione a suo nome delle fatture emesse dalla sequestrante (doc. QQ) potendo anche costituire una mera modalità di adempimento (“Zahlstelle”) per conto di un terzo (reclamo, pag. 4 n. 2). La censura è pretestuosa. Intanto la reclamante allude per la prima volta in questa sede alla possibilità che essa sia intervenuta a favore di un imprecisato terzo, di cui non viene minimamente fatto menzione nei suoi messaggi elettronici 13 gennaio (doc. TT) e 27 febbraio 2012 (doc. VV). Ma soprattutto essa tenta in modo del tutto inconsistente di contestare l'atteggiamento contraddittorio rimproveratole dal Pretore. Sta di fatto che all’udienza di discussione la società reclamante ha esplicitamente ammesso l'esistenza del contratto di mediazione (“Tra le parti è stato posto in essere un contratto di mediazione per il quale deve essere riconosciuta una mercede al mediatore”: act. V, pag. 3 n. 2) e non può solo ora pretendere che la sua af­ferma­zione era da intendersi a titolo eventuale (“Qualora si volesse affermare che”: reclamo, pag. 5 n. 2), non da ultimo perché già nel primo punto aveva rimproverato a CO 1 di non aver “eseguito le prestazioni promesse”. E in ogni caso la società reclamante non spiega perché ha accettato di pagare una mercede alla sequestrante, seppur calcolata secondo parametri diversi da quelli usati da quest’ultima, se davvero si riteneva libera da ogni vincolo contrattuale con la stessa. Di modo che, nel complesso e a un esame di verosimiglianza, la conclusione pretorile a favore dell'esistenza di un contratto di mediazione è senz'altro condivisibile e trova conferma in questa sede.

                                   8.   La società reclamante obietta ad ogni modo che spettava alla società sequestrante –e non il contrario– di rendere verosimile il “quan­tum” della provvigione rivendicata e che, in difetto di un accordo in tal senso, la stessa avrebbe dovuto dimostrare giusta l'art. 414 CO che quanto da lei richiesto era conforme alle tariffe in uso (reclamo, pag. 5 n. 3). Ma invano.

                               8.1.   La censura pare anzitutto irricevibile nella misura in cui, sotto questo profilo, l'interessata lamenta un accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 6 n. 3), giacché con il reclamo è possibile censurare –come visto (sopra, consid. 6)– solamente l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ma pur volendo ricondurre l’omissio­ne dell’avverbio “manifestamente” ad un semplice errore di redazione, l'obiezione non potrebbe comunque essere seguita. In effetti un accertamento può definirsi “manifestamente errato” a condizione che, per ragionamento o per risultato, non trovi corrispondenza alcuna nelle prove amministrate e fornite dalle parti (Trezzini, in: Commentario al CPC, Lugano 2011, n. 2 ad art. 320), eventualità che –come si vedrà qui di seguito– in concreto non si realizza.

                               8.2.   In effetti, non si può ritenere manifestamente errato l’accertamento effettuato dal Pretore, secondo cui le parti hanno verosimilmente convenuto una provvigione giornaliera di USD 333.–, siccome tale cifra trova riscontro nelle fatture datate 26 luglio 2011, 17 agosto 2011, 30 settembre 2011, 30 ottobre 2011, 30 novembre 2011 e 22 dicembre 2011 (doc. QQ) e negli scambi e-mail del 12/25 luglio 2011 (l'importo di USD 666.– essendo riferito a due navi: doc. NN pag. 2), a cui per sua stessa ammissione la società opponente non ha reagito (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4 nel mezzo che rinvia al verbale, pag. 2 n. 1), manifestando così tacitamente il proprio consenso, se non proporre a distanza di mesi, pressata dalla sequestrante (cfr. doc. SS), un altro modo di remunerazione, pari al 2.5% dei noli incassati (e-mail del 13 gennaio 2012, doc. TT), secondo il Pretore “non tanto perché quella sia la tariffa in uso, ma per gli inconvenienti riscontrati” (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4 verso il basso). Su tale argomentazione la reclamante sorvola. Insiste invano sull’assenza di pattuizione in merito alla mercede dovuta, dal momento che il Pretore ha ritenuto senza arbitrio che le parti avevano convenuto una provvigione giornaliera di USD 333.–, non tempestivamente contestata da RE 1.

                               8.3.   La società reclamante intravede infine una divergenza tra quanto desunto dal Pretore e quanto invece emergerebbe dai documenti agli atti in relazione all'esigibilità delle commissioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2011. A suo modo di vedere, la società sequestrante non avrebbe reso verosimile l'incasso da parte della società opponente della mercede per il noleggio della nave durante quei medesimi mesi, condizione imprescindibile per rivendicare il versamento della provvigione (reclamo, pag. 7 n. 4). Ora, dagli atti risulta che la società sequestrante ha trasmesso la fatturazione per i mesi di novembre e dicembre 2011 alla società opponente in data 22 dicembre 2011, con l'invito esplicito a comunicare se intendeva provvedere al pagamento delle fatture scoperte –quindi comprese quelle precedenti– entro il 15 gennaio 2012 (doc. SS). Nella sua presa di posizione del 13 gennaio 2012, la società opponente ha offerto di corrispondere una commissione del 2.5% sui noli incassati senza escludere i mesi di novembre e dicembre 2011 (doc. TT). È solo con la comunicazione del 27 febbraio 2012 (doc. VV) che la società opponente ha implicitamente contestato ogni rimunerazione per i due mesi in questione, calcolandola (secondo i suoi criteri) per i mesi da marzo a ottobre 2011 in USD 27'318.75. In queste condizioni non si può considerare che il Pretore abbia manifestamente errato nel ritenere le commissioni dovute anche per novembre e dicembre 2011, fondandosi sul comportamento poco trasparente assunto dalla reclamante durante la relazione contrattuale. Del resto anche l’atteg­giamento contraddittorio adottato durante la causa (cfr. consid. 7) incide negativamente sulla sua credibilità, senza contare che essa non ha mai negato di aver ricevuto i noli per novembre e dicembre 2011 (limitandosi a rilevare che il loro pagamento non era stato reso verosimile, reclamo pag. 7). Al riguardo va osservato che il contratto di noleggio della nave rimorchiatore “__________” aveva una durata di almeno un anno e sarebbe scaduto al più presto nel gennaio 2012 (cfr. doc. L2 ad n. 14 e 21).

                                   9.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va respinto e il giudizio impugnato confermato. In questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 65'427.30.

per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 400.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 65'427.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

14.2013.68 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2013 14.2013.68 — Swissrulings