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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2013 14.2013.57

15 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·968 mots·~5 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Pretesa compensazione con il danno patito a causa del comportamento dell’autorità

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.57

Lugano 15 maggio 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 10 aprile 2013 di 

  RE 1, 

contro la decisione emanata il 27 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 136/12) promossa nei suoi confronti dal

CO 1 rappresentato dal suo Municipio,

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 13.11/10.12.2013 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 2'410.55 oltre interessi al 3% dall11.9.2011 e fr. 73.70 a titolo di spese esecutive;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 12 dicembre 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto  definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla tassa comunale per i rifiuti per l’anno 2011 emessa il 17 giugno 2011 a carico del __________, __________ (gestito dalla convenuta) per fr. 2'410.55, con i relativi aggiornamenti relativi al saldo rimasto scoperto;

                                         che con osservazioni del 14 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto  il condono del precetto esecutivo presentato dal Municipio, con riferimento, tra l’altro, a pretesi danni che essa avrebbe subito nel corso del 2011 in relazione al cantiere sorto sulla particella confinante e, in particolare, a seguito della posa di un ponteggio tra il 7 e il 17 ottobre 2011 per il rifacimento delle facciate dello stabile no. __________ di proprietà del Comune di __________, che l’avrebbe costretta a rimuovere i tavolini del ristorante dal piazzale, con perdita di guadagno, viste le buone condizioni meteorologiche di allora;

                                         che con replica del 5 febbraio 2013 la parte istante si è confermata nella propria richiesta, sostenendo che la tassa sui rifiuti è passata in giudicato e che le motivazioni addotte da controparte non giustificano l’annullamento della procedura;

                                         che con decisione del 27 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l’istanza, la documentazione esibita dall’istante, segnatamente la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 passata in giudicato, costituendo a suo giudizio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 10 aprile 2013, chiedendo la rifusione di parte delle perdite subite a causa dell’operato dell’autorità comunale;

                                         che il reclamo – peraltro fondato anche su documenti prodotti per la prima volta in questa sede in violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC - non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                          che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                        che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 n. 2 LEF);

                                         che la tassa comunale sui rifiuti per l’anno 2011 - munita dell’attestazione di regolare notifica e del suo passaggio in giudicato (da qui la sua piena esecutività) – sfociata nella presente procedura esecutiva, rientra in quest’ultima categoria, circostanza del resto non contestata;

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi della menzionata norma, la sua richiesta di rifusione del danno patito a causa del comportamento dell’autorità, che non lo avrebbe tutelato, non solo risultando improponibile nel contesto di una procedura di rigetto dell’opposizione, ma – comunque sia – non essendo nemmeno sorretta da riscontri oggettivi tali da poterla per lo meno trattare e considerare quale eccezione di compensazione a estinzione del credito posto in esecuzione, per tacere del fatto che, a ben vedere, non possono estinguersi per compensazione contro la volontà del creditore, tra l’altro, le obbligazioni derivanti, come nel caso specifico, dal diritto pubblico verso gli enti pubblici (art. 125 n. 3 CO);

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuale relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-   ; -  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'410.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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