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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2013 14.2013.27

4 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,519 mots·~8 min·4

Résumé

Documentazione non sottoscritta dall'escusso non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.27

Lugano 4 marzo 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 3 dicembre 2012 da

CO 1 rappr. dalRA 1  

contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/16 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di __________ per l’importo di fr. 2'190.00;

sulla quale istanza la Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza 7 gennaio 2013 ha così deciso:

         “1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 2'190.00 oltre interesse di mora del – dal -; fr. – di spese amministrative; fr. 73.00 di spese esecutive.

         2.    La tassa di giustizia di fr. 130.00 anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. --- di indennità.

Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 29 gennaio 2013 ha postulato la reiezione dell’istanza;

preso atto che con osservazioni 8 febbraio 2013 la parte istante ha chiesto che il reclamo venga respinto;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                               che con precetto esecutivo n. __________dell’8/16 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'190.00 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “restituzione deposito di garanzia appartamento percepito come da decisione del 31 ottobre 2012”;

                                              che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 3 dicembre 2012 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;

                                              che l’istante fonda la propria pretesa sulle decisioni 31 ottobre 2008 e 11 novembre 2008 con le quali ha concesso all’escusso una prestazione speciale di fr. 2'500.00 rispettivamente di fr. 740.00 per il versamento del deposito di garanzia dell’appartamento da lui abitato (doc. B e C);

                                              che il procedente produce pure lo scritto 11 novembre 2008, mediante il quale ha comunicato all’escusso che l’importo di fr. 3'240.00 è stato concesso a titolo di prestito e sarà recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.00 sulla prestazione assistenziale a partire dal 1° novembre 2008 (doc. D) e il conteggio delle trattenute eseguite nel periodo intercorrente dal mese di novembre 2008 al mese di maggio 2009, ammontante a complessivi fr. 1'050.00 (doc. E);

                                              che a mente dell’istante, la richiesta di rimborso sarebbe basata “su una concessione a titolo di prestito” e pertanto la documentazione prodotta costituirebbe valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                              che con decisione 7 gennaio 2013 la Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta costituisca valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                              che con reclamo 29 gennaio 2013 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

                                               che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                              che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                              che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                              che proposto il 29 gennaio 2013 a fronte di una decisione emessa in data 7 gennaio 2013, ma completata solo con scritto del 18 gennaio 2013 (e quindi notificato più tardi) indicante i mezzi d’impugnazione, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

                                               che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                               che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                               che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

                                              che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

                                              che condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti);

                                               che la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

                                              che il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio del’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989. p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; (Gilliéron Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s);

                                               che in concreto agli atti non vi è un contratto di mutuo scritto tra RE 1 e lo CO 1 ma unicamente due decisioni emesse dal procedente il 31 ottobre 2008 e l’11 novembre 2008, con le quali esso ha concesso all’escusso una prestazione speciale di fr. 2'500.00 rispettivamente di fr. 740.00 per il versamento del deposito di garanzia dell’appartamento da lui abitato, nonché uno scritto dell’11 novembre 2008, sempre emesso unilateralmente dal procedente, mediante il quale il creditore ha comunicato all’escusso che l’importo di fr. 3'240.00 è stato concesso a titolo di prestito e sarà recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.00 sulla prestazione assistenziale a partire dal 1° novembre 2008;

                                               che tale documentazione non è sottoscritta dall’escusso e non può pertanto costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione;

                                              che, a loro volta, le decisioni amministrative agli atti (doc. B e C) non costituiscono nemmeno titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non prevedono le stesse una condanna del convenuto, beneficiario delle prestazioni ivi menzionate, alla restituzione dei relativi importi di fr. 2'500.- e fr. 740.-; rispettivamente predisponendo lo scritto 11 novembre 2008 (doc. D) solo la restituzione mediante trattenute mensili dalle prestazioni assistenziali;

                                              che da quanto precede discende l’accoglimento del reclamo;

                                              che ne consegue pertanto la riforma dell’impugnato giudizio, nel senso di respingere l’istanza;

                                              che le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili, non essendo state protestate dal reclamante (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a, 309, 319 segg., CPC;

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione 7 gennaio 2013 del Giudice di pace del circolo di __________, è così riformata:

                                 "1.   L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 3 dicembre 2012 promossa dallo CO 1, __________, contro RE 1, __________, è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 130.00, da anticipare dalla parte istante è posta a carico dello CO 1. Non si assegnano indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 200.00 relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico dello CO 1. Non si assegnano indennità.

                                  III.   Notificazione a:

-; - RA 1,   __________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2’190.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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