Incarto n. 14.2013.218
Lugano 13 febbraio 2014 LS/ww/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 5 novembre 2013 da
CO 1 (rappresentata dal suo presidente RA 2)
contro
RE 1 (rappresentato da RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 10/12 settembre 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Sessa con decisione 27 novembre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 884.45 + interessi al 5% dal 06.07.2013, fr. 5.– tassa d’incasso e fr. 53.– di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 25.– di indennità.
3. omissis”.
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 12 dicembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione, protestate spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;
preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 13 gennaio 2014 la società istante ne propone la reiezione;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 10/12 settembre 2013 dell’UE di Lugano, la società CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 884.45 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2013, indicando quale titolo di credito: “Rendiconto finale salari percepiti dal Signor RE 1 per il periodo che va da settembre 2012 a febbraio 2013, con saldo finale a ns. favore”. Interposta tempestiva opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. In sostanza l’istante, società che si occupa di impianti elettrici e telematici e che è parte al Contratto collettivo (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, si professa creditrice dell’escusso – rimasto alle sue dipendenze in ragione di un 80% dopo la scadenza del contratto di apprendistato permettendogli di ripresentarsi all’esame teorico finale per un secondo tentativo – di una quota parte di salario versatagli in eccedenza.
Invitato dal Pretore a presentare le proprie osservazioni scritte in applicazione dell’art. 253 CPC, l’escusso ha avversato la richiesta di rimborso, precisando di avere concordato con l’istante, alla fine del contratto di tirocinio, la continuazione del lavoro in veste di aiuto montatore elettricista nella misura del 100%, attività lavorativa per la quale appunto era stato integralmente retribuito.
C. Con decisione 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di Sessa ha accolto l’istanza respingendo l’opposizione in via provvisoria. Il primo giudice ha rilevato che, a fronte nei mezzi di prova prodotti dall’istante, le obiezioni dell’escusso non giustificavano né il mancato pagamento dell’importo posto in esecuzione né inficiavano il titolo di credito agli atti.
D. Con il reclamo in esame il convenuto chiede di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione. Il reclamante si duole di un errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato dei fatti, giacché non esiste alcun titolo qualificabile di riconoscimento di debito.
L’istante ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Inoltre, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto – e diversamente da quanto pretende l’istante (risposta al reclamo, pag. 1 nel mezzo) – presentato il 12 dicembre 2013 (timbro sulla busta d’invio originale) avverso la decisione 27 novembre 2013, notificata il successivo giorno 29 novembre (copia busta d’intimazione) e recapitata al convenuto il 2 dicembre 2013 (estratto “Track&Trace” del 6 dicembre 2013), il reclamo risulta tempestivo.
L’impugnazione è stata notificata all’istante l’8 gennaio 2014, di modo che anche la risposta al reclamo 13 gennaio 2014 è in sé ammissibile. Per il divieto di cui all’art. 326 cpv. 1 CPC vanno per contro estromessi dall’incarto i nuovi documenti (doc. A, E, F, H, I e L [correttamente: H]) che l’accompagnano insieme alle correlate allegazioni, ritenuto come i doc. B, C, D e G fanno già parte del fascicolo processuale.
2. Nel presente caso il reclamante lamenta l’inesistenza di un valido titolo di credito e quindi di un riconoscimento di debito. Come si dirà nel seguito, a ragione.
Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). L’esigibilità della pretesa deve essere già realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82).
3. Invano l’istante fonda la sua pretesa sul rapporto di lavoro che lo ha legato all’escusso dal 1° settembre 2012 a fine febbraio 2013 (tabella stipendi 2012/ 2013), ovvero una volta scaduto il contratto di tirocinio (lettera del 3 maggio 2013 CO 1 /RE 1). Certo un contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 126 ad art. 82). Ma, a parte il fatto che – per ammissione dell’istante medesima – nemmeno “esiste un contratto scritto e firmato tra la nostra azienda ed il Signor RE 1” (complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), giova qui evidenziare che lo stesso rappresenterebbe semmai un riconoscimento di debito a carico del datore di lavoro – quale appunto è la società procedente – per la somma dovuta a titolo di stipendio e non già del lavoratore. Di modo che quel rapporto contrattuale non può legittimare quest’ultima a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione che l’escusso ha sollevato all’esecuzione promossa nei suoi confronti per pretese salariali versate in eccedenza.
A ben vedere, rivendicando la retrocessione di salari versati nella misura di fr. 884.45 oltre il dovuto (tabella stipendi 2012/ 2013) a motivo che l’escusso sarebbe stato assunto a tempo parziale (80%: complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), di fatto la stessa società procedente ammette in modo implicito che per quel corrispondente importo un contratto nemmeno esiste. In assenza di una causa contrattuale il credito posto in esecuzione potrebbe semmai rientrare nella fattispecie dell’indebito arricchimento giusta l’art. 62 segg. CO (Schulin, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., 2007, n. 38 ad art. 62). Ora, sotto questo profilo, chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Una siffatta pretesa può nondimeno essere avanzata e, qualora il presunto indebito creditore si opponga ad un rimborso, riconosciuta solo nell’ambito di una procedura ordinaria rispettivamente semplificata (a contrario art. 250 lett. a CPC), ciò che esclude a priori l’eventualità che ottenga tutela nel contesto di una mera procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’istante dovendosi per contro rivolgere al giudice di merito giusta l’art. 79 LEF. In difetto di un valido riconoscimento di debito dell’escusso, la censura risulta così fondata. Di qui, la conseguente riforma del giudizio pretorile.
5. Il reclamo va quindi accolto. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), obbligata a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). L’esito del giudizio odierno determina la nuova ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede.
Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 884.45.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 novembre 2013 del Giudice di pace del circolo di Sessa (inc. __________) sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta. Di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, anticipata da CO 1, resta a suo carico. Quest’ultima rifonderà inoltre a RE 1 fr. 25.– di indennità”.
II. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante, va posta a carico di CO 1, obbligata a rifondere a RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 50.–.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 884.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).