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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2014 14.2013.211

20 janvier 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·633 mots·~3 min·3

Résumé

Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.211

Lugano 20 gennaio 2014 B/ww/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 ottobre 2013 da

CO 1   rappr. da RA 1

  contro  

RE 1  

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far tempo

     dal giorno di lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26 novembre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;

che all’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;

che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;

che con il reclamo RE 1 asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;

che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

  superiore a disposizione del creditore;

- che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;

che il reclamo va pertanto respinto;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato;

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da

                                         martedì 21 gennaio 2014 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

-   -     - Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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