Incarto n. 14.2013.192
Lugano 13 novembre 2013 FP/b/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’opposizione (recte: sul reclamo) presentato il 22 ottobre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 3 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 322/20129) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2102 da
CO 1 rappresentata dalla RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 3 ottobre 2013 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza 23 agosto 2 012 della ditta CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificatogli in data 20 marzo 2012 per il pagamento di fr. 500.- , oltre interessi e spese;
che con scritto del 22 ottobre 2013 RE 1 ha comunicato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ di essere obbligato ad avvalersi di un avvocato e di opporsi alla decisione di rigetto dell’opposizione del 3 ottobre 2013;
che il 5 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di __________ ha trasmesso tale scritto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per essere trattato come reclamo;
che la parte istante non è stata invitata a presentare osservazioni;
che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48b lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est il 22 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 3 ottobre 2013 e verosimilmente notificata/recapitata nei giorni successivi (nell’incarto trasmesso dalla Giudicatura di pace manca l’attestazione di ricezione della relativa decisione da parte del convenuto, il che è deprecabile e non dovrà più accadere) il reclamo – sempre che l’escusso intendesse ricorrere contro il giudizio di primo grado – parebbe intempestivo, di modo che esso andrebbe dichiarato inammissibile;
che tuttavia si prescinde da una decisione del genere, la presumibile intempestività del rimedio (sempre qualora il menzionato scritto fosse da trattare come reclamo) essendo – comunque sia - verosimilmente da mettere in relazione alla mancata indicazione nella decisione di prima sede dei rimedi di diritto a disposizione delle parti per impugnarla, segnatamente del rimedio del reclamo (cfr. art. 238 lett. f CPC), il che lascia allibiti;
che il primo giudice si è infatti limitato a rendere edotto l’escusso che contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione è possibile inoltrare azione di disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione entro il termine di venti giorni dal rigetto dell’opposizione (dispositivo n. 3 ), il che è insufficiente;
che avesse l’insorgente con il suo scritto del 22 ottobre 2013 inteso ricorrere contro la decisione di prima sede, il suo atto (reclamo) sfuggirebbe, comunque sia, al vaglio di questa Camera per le ragioni che seguono;
che, infatti, secondo l’art. 320 CPC con reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’escusso non solo non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ma non motiva nemmeno la sua opposizione, ossia non spiega perché la decisione di primo grado andrebbe riformata a suo vantaggio;
che egli, come visto, ha soltanto manifestato la sua opposizione alla decisione di rigetto dell’opposizione, affermando di volere avallersi dell’assistenza di un avvocato;
che, più precisamante, tali affermazioni sono state scritte a mano nella copia dello scritto 7 settembre 2011 (che figura negli atti di causa), che l’escusso aveva inviato alla parte istante chiedendo l’annullamento del contratto di compravendita - sul quale l’escutente ha poi fondato la propria istanza di rigetto dell’opposizione – lamentando diversi difetti e la mancanza di prezzi;
che quanto allora comunicato alla creditrice non può però essere considerato quale motivazione di un eventuale reclamo, ritenuto del resto che sulle questioni sollevate dal convenuto ex art. 82 cpv. 2 LEF il Giudice di pace si è diffusamente espresso nella decisione impugnata - dando torto al convenuto - con considerazioni che non vengono qui confutate;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio (qualora il convenuto avesse inteso reclamare contro la decisione di primo grado);
che la procedura non può però ancora ritenersi conclusa;
che, infatti, non si può nemmeno escludere che con la sua iniziativa del 22 ottobre 2013 il convenuto avesse invece inteso proporre azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro il giudizio di primo grado, dando del resto seguito all’indicazione contenuta nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata;
che, ciò posto, gli atti vengono rinviati al Giudice di pace affinché tratti lo scritto in rassegna - in procedura semplificata - come azione di disconoscimento del debito ai sensi, per l’appunto, dell’art. 83 cpv. 2 LEF;
che non si prelevano spese in esito al presente giudizio;
per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Gli atti sono rinviati al Giudice di pace del circolo di __________ per l’incombenza di cui ai considerandi.
3. Non si prelevano spese
4. Notificazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente la vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 500.-. non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).