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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.11.2013 14.2013.191

26 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,510 mots·~8 min·2

Résumé

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo la dichiarazione del fallimento. Solvibilità non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.191

Lugano 26 novembre 2013 B/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 25 luglio 2013 da

contro  

RE 1, patrocinato dall’avv. PA 1 __________  

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 30 ottobre 2013 (SO.2013.3180) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 __________, a far tempo da giovedì

     31 ottobre 2013 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

4 rispettivamente integrazione dell’11 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo

stato saldato;  

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 5 novembre 2013

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'911.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.                             

                               B.  All’udienza di discussione del 16 ottobre 2013 nessuno è comparso.

                            C.  Con decisione del 30 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 31 ottobre 2013 alle ore 10.00.

¨

                              D.   Con il reclamo rispettivamente con l’integrazione al reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 4 novembre 2013 relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C). Il reclamante rileva poi che la sua situazione finanziaria è peggiorata negli ultimi due anni in seguito alle difficoltà incontrate nell’incasso delle sue fatture (doc. E). L’esecuzione più importante, fatta spiccare da I__________ SA, per un importo di fr. 157'610.05 si è ridotta in seguito a pagamenti e compensazioni con sue pretese, a fr. 6'552.19 e sarà estinto a breve (doc. F e G). Ulteriori 5 esecuzioni, per le quali sono già state emesse le comminatorie di fallimento, sono state completamente saldate l’11 novembre 2013 (doc. H). Un attestato di carenza di beni del 4 giugno 2013 per un importo di fr. 254.30 è pure stato pagato l’11 novembre 2013 (doc. H). Il reclamante osserva che, per evitare la realizzazione di immobili oggetto di pignoramento, nel corso dei mesi di gennaio e giugno 2013 sono stati versati all’UE di Lugano fr. 20'000.-rispettivamente fr. 15'000.-- (doc. I) e che allo scopo di posticipare ulteriormente la realizzazione sono stati presi accordi concreti per il versamento a breve di un ulteriore acconto di fr. 25'000.--.

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)    Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’UE di Lugano relativa al versamento di fr. 2'243.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante,  per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 26 novembre 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 119 procedure esecutive per un importo complessivo di

                                  fr. 686'587.33. Orbene, a prescindere dall’esecuzione promossa da I__________ SA nel corso del 2010 per un importo iniziale di fr. 131'818.15, che secondo lo scritto di quest’ultima si è ridotto a fr. 6'552.19 e dal pagamento delle esecuzioni per le quali è stata emessa la comminatoria di fallimento così come di ulteriori procedure, determinante è il numero elevato di esecuzioni promosse nel corso degli ultimi due anni nei confronti del reclamante. Infatti nel 2012 ne sono state promosse 38 e nell’anno in corso già 47. Analizzando il predetto estratto si evince poi che durante gli anni 2012 e 2013 per 36 esecuzioni è stato eseguito il pignoramento di immobili, per 14 è stata presentata la domanda di realizzazione, per una è stato inviato l’avviso d’incanto, per un’ulteriore è stata presentata la domanda di proseguimento e che l’ammontare complessivo di queste procedure supera di gran lunga gli importi di fr. 20’000.-rispettivamente di fr. 15'000.-- versati all’Ufficio esecuzione per evitare asseritamente la realizzazione di immobili. D’altro canto, che il reclamante abbia effettuato ulteriori versamenti non risulta dagli atti. Decisivo è poi che le predette esecuzioni sono in buona parte state promosse in seguito al mancato pagamento di tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che, nonostante a carico del reclamante non vi siano attestati di carenza di beni, la sua situazione finanziaria non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di liquidità sufficiente nemmeno per il pagamento di imposte e oneri sociali. Anche la lista dei clienti e degli incassi ancora pendenti, prodotta dal convenuto, nulla cambia alla fattispecie, ritenuto che in merito all’incasso degli asseriti crediti non vi è certezza alcuna, mentre la solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di reclamo. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                  giovedì 28 novembre 2013 alle ore 10.00.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1.

                             3.  Notificazione:

                                  -,

                                  -;

                                  - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                  - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

                                  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.                           

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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