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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2013 14.2013.186

5 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,348 mots·~7 min·2

Résumé

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilitâ resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.186

Lugano 5 novembre 2013 B/fp/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 24 luglio 2013 da

CO 1    

contro  

RE 1    

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del

23 ottobre 2013 (SO.2013.3142) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, ,

     a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 25 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo stato saldato;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'737.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                              B.  All’udienza di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.                

                            C.  Con decisione del 23 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 10.00.

                               D.  Con il reclamo RE 1 sostiene di avere regolarmente pagato, il 2 settembre 2013, il suo debito nei confronti dell’istante, producendo un estratto bancario relativo al versamento di fr. 6'673.80 (doc. A). La reclamante rileva poi che la procedente le ha in seguito comunicato che erano rimaste aperte le spese, le quali dovevano essere versate all’Ufficio esecuzione. A comprova del suo versamento la convenuta ha prodotto una ricevuta del 24 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 632.95 registrato quale acconto a favore dell’esecuzione n. __________ (doc. B).  

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)    Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto un estratto bancario relativo al versamento, avvenuto il 2 settembre 2013, di fr. 6'673.80 a favore dell’istante rispettivamente una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 24 ottobre 2013 relativa al pagamento di fr. 632.95 quale acconto a favore dell’esecuzione in oggetto n. 1619191. Dall’estratto delle esecuzioni della convenuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 5 novembre 2013 risulta che la predetta esecuzione è stata integralmente estinta, per cui essendo provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal predetto estratto dell’UE di Lugano si evince che la reclamante, oltre a quella in oggetto, ha estinto pure l’unica ulteriore procedura esecutiva pendente nei suoi confronti e che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la convenuta dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                  Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                             2.  Il reclamo è accolto.

                                  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                  Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico della reclamante.

                                  A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                              I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento del 24 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.3142), nei confronti di AP 1, è annullata.

2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

    carico di AP 1.

                            III.  Notificazione a:

-   

-   

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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