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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2013 14.2013.18

13 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,076 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito. Determinante ai fini dell'esigibilità è il giorno della notificazione del PE all'escusso. Di regola la procedura di reclamo è scritta

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.18

Lugano 13 marzo 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 6 dicembre 2012 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del

15 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:

“1.    L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.    La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 350.-a titolo di ripetibili.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 17 gennaio 2013 postula la reiezione dell’istanza;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n.__________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito 16.04.2012.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                  B.   L’escutente fonda la sua pretesa su un accordo firmato dalle parti il 16 aprile 2012, in cui è stato convenuto quanto segue (doc. A):

                                         “Premesso che:

                                         tra le parti sono venuti in essere rapporti per i quali la signora CO 1 ha versato fr. 20'000.-- (ventimila).

                                         Si conviene quanto segue:

                                         “ 1.   La Signora RE 1 si dichiara irrevocabilmente debitrice della signora CO 1 per l’importo di fr. 10'000.-- (diecimila).

                                          2.    La signora RE 1 verserà entro il 20 aprile 2012 l’importo di fr. 5'000.-- (cinquemila) alla signora CO 1, per il tramite dell’avv. PA 1, __________.

                                                 Il saldo sarà pagato mediante rate mensili di fr. 500.-- (cinquecento) cadauna; la prima entro il 5 giugno 2012 e così di seguito sino al 5 marzo 2013.

                                                 Con le firma in calce le parti dichiarano il loro irrevocabile accordo.”

                                  C.   All’udienza di discussione la convenuta si è opposta all’istanza, rinviando ad uno scritto del 18 aprile 2012 indirizzato all’istante (doc. 1), con il quale aveva revocato il riconoscimento di debito del 16 aprile 2012, puntualizzando che era redatto non nella sua lingua madre, il tedesco, bensì in italiano. La sua conoscenza di questa lingua non era sufficiente per capire le formulazioni giuridiche ivi contenute. Inoltre il testo non conteneva la causa della pretesa, requisito indispensabile di ogni riconoscimento di debito.

                                  D.   Con decisione del 15 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che l’affermazione di non avere mai ricevuto la somma in oggetto era rimasta allo stadio di puro parlato, priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, mentre l’asserita scarsa conoscenza della lingua italiana, che aveva indotto la convenuta a revocare l’atto, era argomento di merito da valutare, se del caso, in una causa di disconoscimento del debito.

                                  E.   Con il reclamo la convenuta sostiene di avere avuto rapporti regolari di amicizia con l’istante fino a quando, nell’ambito di un investimento in un gioco, la stessa l’ha accusata di averle fatto perdere fr. 20'000.--, mentre a tale gioco l’istante aveva partecipato di sua spontanea volontà, senza nessuna influenza da parte sua e con la consegna di soldi a persone senza che lei fosse stata presente. La reclamante postula la reiezione dell’istanza e chiede che le sia data la possibilità d’incontrare la procedente davanti alle autorità competenti.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                               3.1.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                               3.2.   La pretesa posta in esecuzione deve essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. L’esigibilità deve essere verificata d’ufficio dal giudice. Determinante è secondo giurisprudenza e dottrina il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 77 ad art. 82 LEF).                  

                               3.3.   Dall’accordo del 16 aprile 2012 in esame si evince che la convenuta si è dichiarata irrevocabilmente debitrice nei confronti dell’istante della somma di fr. 10'000.--. In merito all’esigibilità di questo importo le parti hanno concordato il pagamento di fr. 5'000.-- entro il 20 aprile 2012 e dell’importo residuo di fr. 5'000.-- in rate mensili di fr. 500.-- ciascuna, la prima entro il 5 giugno 2012 e così di seguito fino al 5 marzo 2013. Ne consegue che il 27 settembre 2012, giorno della notifica del precetto esecutivo in oggetto alla reclamante, esigibili erano solo l’importo di fr. 5'000.-- e le prime quattro rate di fr. 500.--, ossia le rate dei mesi da giugno a settembre 2012, scadenti entro il giorno 5 di ciascuno di questi mesi. L’accordo in esame costituisce quindi, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, unicamente per gli importi di fr. 5000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, considerato che gli interessi di mora sono stati richiesti solo a far tempo dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012, considerato che il pagamento di queste tre rate era stato concordato entro il 5 di ciascun mese.

                                   4.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

                               4.1.   Con il reclamo la convenuta non ha sollevato alcuna eccezione  atta ad infirmare il riconoscimento di debito in esame e ancor meno ha fornito riscontri oggettivi ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La convenuta ha infatti unicamente presentato spiegazioni relative ad eventi avveratisi tra le parti che verosimilmente hanno portato alla conclusione dell’accordo in esame, senza sostanziare in alcun modo la sua domanda di reiezione dell’istanza.

                               4.2.   In merito alla sua richiesta di un incontro diretto con l’istante si osserva che nella procedura di reclamo è prevista, se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, su invito del giudice, la presentazione per iscritto delle proprie osservazioni (art. 322 cpv. 1 CPC). Dal canto suo il cpv. 1 dell’art  327 CPC prevede che l’autorità giudiziaria superiore competente a statuire sul reclamo si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore, mentre che il successivo cpv. 2 consente alla stessa autorità di decidere in base agli atti, conferendole perciò di dare una dimensione puramente scritta alla trattazione del rimedio (CPC Comm., Trezzini, pag. 1429). Tenuto altresì conto del divieto ex art. 326 cpv. 1 CPC di proporre – nella procedura reclamo – nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, se ne deve dedurre che l’autorità di reclamo si pronuncia sul medesimo oggetto litigioso dedotto dal giudizio di primo grado (Trezzini, op. cit., loc. cit.). Del resto, anche il Messaggio relativo all’introduzione del CPC si è chiaramente orientato verso la regola (generale), secondo cui la procedura di reclamo è scritta, ancorché consentendo all’autorità superiore di indire una udienza nel caso in cui lo ritenesse utile (Trezzini, op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, anche volendo far capo a questa facoltà, la richiesta della convenuta volta ad ottenere un incontro con la controparte (evidentemente per porle domande sulla specifica fattispecie) in un’apposita udienza davanti a questa Camera, non potrebbe - comunque sia - sfociare nell’acquisizione di alcun utile elemento ai fini del giudizio sul reclamo, il quale, come visto, non può che fondarsi sulle risultanze del procedimento di primo grado. La convenuta ha d’altronde avuto modo di esprimersi in prima sede nell’ambito dell’udienza di discussione del 15 gennaio 2013 alla quale ha partecipato il patrocinatore dell’istante. Di modo che la specifica richiesta della convenuta non può essere ammessa.

                                   5.   Ne discende il parziale accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata.

                                         La tassa di giustizia e le ripetibili di prima sede così come la tassa di giustizia del presente giudizio seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 7/10 a carico della convenuta e di 3/10 a carico dell’istante, mentre in questa sede non si assegnano ripetibili, l’istante non avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 15 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________), sono così riformati:

                                         “1. L’istanza del 6 dicembre 2012 è parzialmente accolta.

                                              Di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 24/27 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2012, fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2012 e fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2012.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di CO 1 per 3/10 e a carico di RE 1 per 7/10, la quale rifonderà a CO 1 fr. 140.-per ripetibili ridotte.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico per 7/10 e a carico di CO 1 per 3/10. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

–; –  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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