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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.10.2013 14.2013.173

24 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·899 mots·~4 min·3

Résumé

Inammissibilità del ricorsoperché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del primo gidice

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.173

Lugano 24 ottobre 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 ottobre 2013 da

RE 1  

contro la decisione emanata in data 11 ottobre 2013 dal Pretore della Giurisdizione di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.796) promossa nei confronti di RE 1 con istanza del 10 settembre 2013 dalla   

CO 1 rappresentata da RA 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

                                         che inoltrato il 17 ottobre 2013 contro una decisione emanata l’11 ottobre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che, preliminarmente, va rilevato che la decisione impugnata (SO.2013.796) concerne il solo RE 1 e non anche RE 1, nei confronti della quale il Pretore della Giurisdizione di __________ ha emanato – ancorché con riferimento al medesimo credito per il cui incasso la parte istanza ha proceduto con separato precetto esecutivo e con separata istanza – la parallela decisione, sempre datata 11 ottobre 2013, SO.2013.797, che tuttavia non è stata formalmente impugnata;

                                         che, infatti, il presente reclamo riguarda l’incarto SO.2013.796, il solo indicato nel gravame, e più specificatamente la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata nei confronti di RE 1, del resto la sola sentenza allegata all’impugnativa, unitamente ad altri atti, che concernono però sempre e solo l’incarto SO.2013.796;

                                         che nella misura in cui è presentato da RE 1 (contro una decisione riferita, come visto, a RE 1) il reclamo è pertanto inammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che l’insorgente (RE 1) non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;

                                         che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso (alla stessa conclusione si sarebbe comunque giunti vagliando la posizione di RE 1);

                                         che, nella fattispecie, RE 1 – a giusta ragione – non mette in discussione che la documentazione esibita dall’istante (contratto di locazione del 30 maggio 2012, doc. B) costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per quanto riguarda l’obbligo di versare alla locatrice la pigione ivi pattuita ed oggetto della procedura di cui al precetto esecutivo n. __________-01 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

                                         che RE 1 si ritiene nondimeno svincolato dai suoi obblighi (art. 82 cpv. 2 LEF) a causa di pretesi difetti dell’ente locato (cattivi odori dovuti al fumo delle sigarette attribuiti al precedente locatario, sporcizia e carente funzionamento dell’impianto di riscaldamento) per i quali, a suo modo di vedere, risponde la locatrice;

                                         che tali obiezioni, stando al primo giudice, non hanno però trovato conforto negli atti di causa, rispettivamente risultano superate, per quanto riguarda il preteso carente funzionamento dell’impianto di riscaldamento, dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti in causa (scritto 14 ottobre 2012 del locatario di cui al doc. 2 e successiva risposta della locatrice del 16 ottobre 201 2 di cui al doc. H ), al quale non è più seguita alcuna richiesta di nuovo intervento per il preteso carente funzionamento dell’impianto di riscaldamento  da parte degli stessi inquilini, di modo che si può presumere che i problemi – caso mai vi fossero stati - siano stati immediatamente risolti;

                                         che RE 1 (come del resto RE 1) non si confronta tuttavia con tali considerazioni, di modo che il suo reclamo sfugge a disamina e va pertanto pure dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico dei reclamanti, il cui reclamo, come visto, è stato dichiarato, ancorché per motivi diversi, inammissibile (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che gli insorgenti non sono assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;.

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è presentato da RE 1, il reclamo è inammissibile.

2.Nella misura in cui è presentato da RE 1, il reclamo è inammissibile.

3.Non si prelevano spese.

                                    4.    Notificazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'340.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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