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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2013 14.2013.166

28 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,223 mots·~6 min·2

Résumé

Reclamo contro fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.166

Lugano 28 ottobre 2013 B/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 22 agosto 2013 da

CO 1    

contro  

CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 1

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza del 2 ottobre 2013 (SO.2013.524) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno

     di mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

dell’8 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato impugnato, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 9 ottobre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'538.90 oltre interessi e spese.

B.    All’udienza di discussione del 1° ottobre 2013 nessuno è comparso.

C.    Con decisione del 2 ottobre 2013 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 ottobre  2013 alle ore 14.00.

D.    Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’8 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 1'935.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. H). La reclamante rileva poi che nei suoi confronti è pendente solo un’ulteriore comminatoria di fallimento in una procedura promossa da N__________ e che la relativa istanza di fallimento è stata ritirata dalla creditrice il 21 agosto 2013 (doc. F e G). Non vi è pertanto motivo di far fallire una società solvibile ed in piena attività.

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                             a)  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

                            b)  Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 1'935.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 28 ottobre 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 14 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 34'142.28. Rilevante è che nonostante l’intervenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto e il ritiro dell’istanza di fallimento presentata da N__________ nell’esecuzione n. __________, dal predetto estratto si evince che in tempi recenti in due ulteriori procedure è stato eseguito il pignoramento, in una è stata presentata la domanda di proseguimento, in tre è stato emesso l’avviso di pignoramento e che in tre ulteriori procedure esecutive la reclamante non ha interposto opposizione. Determinante è che, ad esclusione di una, le predette esecuzioni sono state promosse per il mancato pagamento di oneri sociali rispettivamente di tasse. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni, che la sua  situazione finanziaria non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti, nemmeno quelli per oneri sociali e tasse. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                  mercoledì 30 ottobre 2013 alle ore 10.00.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1.

                             3.  Notificazione:

                                  - avv.   ;

                                  -  ;

-  ;

                                  -  ;

                                  -  .

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.  

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e  segg. LTF).

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