Incarto n. 14.2013.163
Lugano 15 ottobre 2013 FC/b/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 14 maggio 2013 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’PA 1, __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del
18 settembre 2013 (SO.2013.2318) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
già RE 1, __________, a far tempo da giovedì 19 settembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da che con reclamo
del 30 settembre 2013 ne postula l’annullamento;
preso atto che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 2 ottobre 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1, ora RE 1, per il mancato pagamento di fr. 3'041.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 18 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo
da giovedì 19 settembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'478.80 a saldo dell’esecuzione n. ______promossa dall’istante (doc. 3). La reclamante rileva poi di avere saldato gli attestati di carenza di beni corrispondenti alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (doc. 5.1 – 5.6), mentre l’attestato di carenza di beni corrispondente all’esecuzione n. 1570123 è stato preso a carico personalmente dal precedente amministratore unico (doc. 6). Il 27 settembre 2013 ha estinto le esecuzioni n. __________ e __________ mediante versamento di fr. 4'187.60 all’UE di Lugano (doc. 7.1 – 7.2). L’esecuzione n. 1557759 di fr. 17'016.20 è stata integralmente saldata come risulta dalla comunicazione della creditrice all’UE di Lugano del 23 settembre 2013 (doc. 8), mentre per l’esecuzione n. __________, che ha annullato e sostituito l’esecuzione n. __________, nonostante entrambe figurino nell’estratto delle sue esecuzioni, è stato trovato un accordo con la creditrice (doc. 9). La reclamante sostiene di avere dimostrato la sua solvibilità avendo definitivamente sistemato tutte le procedure sfociate in attestati di carenza di beni e avere estinto ulteriori procedure per oltre fr. 60'000.--, per cui restano esecuzioni per circa fr. 12'000.--, per le quali ha già intavolato le necessarie trattative che procederà a pagare già nel corso del mese di ottobre.
Considerando
in diritto:
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 3'478.80 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1603112, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 19 settembre 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 68 264.99. Rilevante è, che nonostante l’intervenuto pagamento di diverse esecuzioni e il ritiro nell’esecuzione n. __________ da parte della F__________ dell’istanza di fallimento presentata nella relativa esecuzione, il 24 settembre 2013 per due ulteriori procedure esecutive è stato emesso l’avviso di pignoramento, ossia nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera per tasse e nell’esecuzione n. __________ promossa da RE 1. Va poi osservato che nel corso di quest’anno, per diverse esecuzioni promosse nei confronti della reclamante, per lo più per il mancato pagamento di tasse, per la notifica dei relativi precetti esecutivi è stata richiesta dall’Ufficio esecuzione di Lugano la traduzione forzata tramite polizia rispettivamente alcuni precetti esecutivi hanno dovuto essere pubblicati sul Foglio Ufficiale Cantonale, il che dimostra il totale disinteresse della convenuta nei confronti dei suoi creditori, costretti in questo modo a fronteggiare l’atteggiamento ostruzionistico della debitrice. Per quel che riguarda la lista dei sette attestati di carenza di beni emessi a carico della reclamante va rilevato che sei sono stati pagati. Per l’attestato n. 1570123, emesso a favore di GastroSocial Cassa di compensazione per l’importo di fr. 8'067.65, la debitrice ha prodotto uno scritto del 20 settembre 2013 del suo precedente amministratore unico, __________ F__________, in cui quest’ultimo ha dichiarato di accettare di farsi carico personalmente dell’importo. Orbene questa dichiarazione non può essere considerata quale valida messa a disposizione di sufficienti mezzi liquidi per tacitare la creditrice, atteso che il dichiarante si è limitato a esprimere la sua intenzione di procedere al pagamento, senza fornire alcuna garanzia in merito. Del resto la reclamante non sa spiegare perché, nonostante la pretesa rassicurazione e nonostante la (presente) procedura fallimentare pendente nei suoi confronti, l’attestato di carenza beni in rassegna figuri ancora nell’estratto delle esecuzioni. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la convenuta non è in grado di far fronte ai suoi impegni e che nonostante abbia tacitato alcuni creditori, nuove procedure esecutive, per la maggior parte per debiti d’imposta, sono state promosse. Alla reclamante va poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare la sua situazione finanziaria durante il corrente mese, che nell’ambito di questa procedura di fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2. Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, già RE 1, __________, a far tempo da
giovedi 17 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).