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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2013 14.2013.155

5 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·825 mots·~4 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della sentenza in assenza dell'escusso, giunto in ritardo all'udienza senza dimostrata giustificazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.155

Lugano 5 novembre 2013 FP/b/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 9 settembre 2013 da

 RE 1   

contro la decisione emanata il 2 settembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.2632) promossa nei suoi confronti con istanza del 25 giugno 2013 dall’  

  CO 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                         che inoltrato il 9 settembre 2013 contro una decisione emanata il 2 settembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata della legge (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che nella misura in cui asserisce di avere telefonato la mattina del 2 settembre 2013 in Pretura per avvertire che avrebbe ritardato 15 minuti per il dibattimento previsto per le ore 11.20, rispettivamente   di essersi presentato alle ore 11.35 e di avere a quel momento appreso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che la decisione impugnata era stata nel frattempo già emessa e che egli si era presentato in ritardo, come pure nella misura in cui chiede che venga effettuata una verifica tramite la cancelleria della stessa pretura in relazione alla sua richiesta (giustificazione) che non è mai stata notificata, come riferitogli dallo stesso Pretore, il reclamante si avvale di un argomento infruttuoso;

                                         che per tacere del fatto che l’insorgente non solo riconosce, comunque sia, di essere giunto in ritardo, ma neppure spende una sola parola per giustificare tale comportamento, come pure del fatto che egli non trae alcuna conclusione dal suo esposto, ossia non si propone di ottenere l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente indizione di una nuova udienza di contradditorio nemmeno nel caso in cui avesse su questo punto ragione, nessun valido motivo si opponeva all’emanazione della decisione impugnata alla sola presenza della parte istante;

                                         che, stando infatti a una nota allegata all’incarto trasmesso dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (act. VI), nessuna comunicazione del genere da parte del convenuto (giunto allo sportello della stessa Pretura alle 11.40 circa) sarebbe pervenuta alla cancelleria della sezione 5 e tanto meno è risultato che lo stesso convenuto avesse spedito un e-mail di giustificazione alla sezione 1 (con la quale a suo dire avrebbe parlato), come da questi preteso, messaggio peraltro nemmeno arrivato alla sezione 5;

                                         che fondato su una mera allegazione di parte non sorretta da alcun riscontro oggettivo, il reclamo è perciò al riguardo votato all’insuccesso;

                                         che il rimedio sfugge invece a disamina nella misura in cui il reclamante si propone di invalidare, comunque sia, il  riconoscimento di debito di cui ai doc. A, B e C;

                                         che gli argomenti ivi fatti valere costituiscono infatti in buona sostanza delle inammissibili novità, sottratte al vaglio di questa Camera ex art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, ne l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che, in ogni modo, la decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica nella misura in cui il primo giudice ha individuato nella documentazione esibita dalla parte istante gli estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo complessivo di fr. 57'597.18, somma che, senza ombra di dubbio, lo stesso convenuto ha, tra l’altro, chiaramente riconosciuto anche a titolo personale (doc. B);

                                         che, ciò posto, nella misura in cui è ammissibile il reclamo deve essere disatteso;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 LEF);  

per questi motivi,

pronuncia:

                              1.    Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.             

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.180.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-    ; -     .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 44'897.18.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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