Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2013 14.2013.154

28 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,673 mots·~13 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Pena convenzionale quale riconoscimento di debito. Eccezioni in relazione alla pena convenzionale

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.154

Lugano 28 ottobre 2013 B/fp/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 16 settembre 2013 da

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1   

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 12 giugno 2013 promossa nei suoi confronti da  

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 3/5 giugno 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di 60'000.-- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del

3 settembre 2013 (SO.2013.2466) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato

     precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 57'800.-- oltre interessi del 5%

     dal 01.11.2011.

 2. La tassa di giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

     della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- a titolo

     di ripetibili.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

16 settembre 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni del 25 settembre 2013 di controparte;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 16 settembre 2013

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A.Con precetto esecutivo n. __________ del 3/5 giugno 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compravendita immobiliare per 19.10.2011/Pena convenzionale”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B.    L’istante fonda la sua pretesa sul rogito di compravendita immobiliare no. 1694 del notaio avv. __________ del 19 ottobre 2011, con cui CO 1, in qualità di proprietaria e venditrice ha venduto a RE 1, in qualità di acquirente, la particella n. 1649 RFD di __________ al prezzo di fr. 2'265'000.--, di cui fr. 260’00.-- da pagare entro il 31 ottobre 2011 e fr. 2'005'000.-- entro e non oltre il 25 novembre 2011. Alla clausola numero 3 del rogito le parti hanno pattuito che l’importo di fr. 260'000.-- valeva quale pena convenzionale in caso di mancato acquisto del bene immobile oggetto del contratto, per motivi imputabili all’acquirente e che in tal caso il suddetto importo avrebbe dovuto restare definitivamente acquisito alla parte venditrice a titolo di indennità, a saldo di ogni pretesa (doc. A). Il convenuto, seppure con ritardo, ha versato l’8 novembre 2011 l’importo di fr. 200’000.-- all’istante. Il 30 novembre 2011 il notaio avv. __________ ha informato le parti che l’atto notarile avrebbe dovuto essere annullato, in quanto l’acquirente non intendeva più  rispettare le clausole contrattuali relative al pagamento del saldo concordato per il 25 novembre 2011 precedente (doc. D). Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento dell’importo residuo di fr. 60'000.-- della prima rata pattuita in fr. 260'000.--, che secondo l’atto notarile costituiva una pena convenzionale per il mancato acquisto del bene immobile.

C.    All’udienza di discussione il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo che la pena convenzionale era da ridurre ai sensi dell’art. 163 cpv. 3 CO almeno a concorrenza dell’importo di                                               fr. 200'000.-- già pagato. A mente dell’escusso la pena convenzionale era eccessiva rispetto al danno pari a zero subito da controparte, visto che l’operazione era durata non più di un mese. Inoltre era eccessiva poiché superava il 10% del prezzo della compravendita così come per le circostanze del caso ed in particolare per l’assenza di colpa da parte sua, visto che nelle settimane seguenti la firma del rogito aveva tentato il suicidio e proprio nei giorni in cui scadeva il termine di pagamento era stato ospedalizzato (doc. 2 e 3). In via subordinata il convenuto, senza riconoscere la pretesa fatta valere dall’istante, ha invocato la compensazione con fr. 4'100.-- per spese e ripetibili dovutegli secondo la decisione del 26 aprile 2013 della seconda Camera civile del Tribunale di appello (doc. 4). Il convenuto ha poi chiesto l’edizione da parte dell’istante della documentazione riguardante le sue eventuali spese di trasloco, l’eventuale caparra in relazione all’immobile che intendeva acquistare in Italia e l’eventuale commissione pagata in merito a tale compravendita, ciò per provare l’assenza di danno della controparte.

Replicando l’istante ha sostenuto che le allegazioni del convenuto concernevano un’eventuale causa di merito e che i certificati medici prodotti erano inadatti a infirmare il titolo di rigetto, ritenuto che il notaio rogante aveva attestato nel suo istrumento la capacità delle parti. Secondo la procedente la pena convenzionale pattuita raggiungeva una percentuale di circa l’11.5% del prezzo di vendita pattuito, per cui non poteva essere considerata esagerata e manifestamente incompatibile con il diritto e l’equità. L’istante si è poi opposta al richiamo dei documenti preteso da controparte, non essendo lo scopo della procedura in oggetto quello di valutare e indagare su questioni relative ad un’eventuale causa di merito. La creditrice ha infine riconosciuto unicamente di dovere al convenuto l’importo complessivo di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza, in relazione alla sentenza, di cui al doc. 4.

Con la duplica il convenuto ha sostenuto che il tentato suicidio era rilevante per l’apprezzamento della colpa e quindi costituiva un elemento determinante per la riduzione della pena convenzionale. Inoltre ha contestato che l’importo pattuito quale penale era dell’11.5%, ritenuto che la pena convenzionale era stata pattuita in fr. 260'000.-- e che il 10% del prezzo di acquisto di fr. 2'265'000.-- ammontava solo a fr. 226'500.--.

D.    Con decisione del 2 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che l’eccezione prevista dall’art. 163 cpv. 3 CO era un’eccezione di merito, che andava esaminata dal giudice ordinario. Questa eccezione esulava dal potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui era inadatta ad infirmare la validità del titolo di credito invocato dall’istante. Il primo giudice ha poi puntualizzato che, contrariamente alla situazione poco chiara riscontrata dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello in applicazione dell’art. 257 CPC nella sua decisione del 26 aprile 2013, nella fattispecie la situazione, in applicazione dell’art. 251 CPC, appariva cristallina. I certificati medici e l’apprezzamento delle condizioni dell’acquirente nei momenti topici rappresentavano pure una questione di merito che esulava dal potere cognitivo del giudice del rigetto. Lo stesso valeva per il richiamo di documenti formulato dal convenuto, essendo ancora una volta l’eventuale danno patito dall’istante in seguito alla mancata vendita oppure la colpa del convenuto questioni di merito che non andavano esaminate in sede di rigetto. L’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto è stata infine ammessa nel limite di fr. 2'200.-- riconosciuto dall’istante, atteso che la parte convenuta non aveva prodotto alcun calcolo dettagliato a supporto dell’importo posto in compensazione.

E.  Con il reclamo il convenuto contesta la decisione del primo giudice, sostenendo che rifiutandosi di esaminare l’eccezione di riduzione della pena convenzionale da lui sollevata, il primo giudice ha disatteso l’art. 82 cpv. 2 LEF così come l’art. 163 cpv. 3 CO. Secondo il reclamante, se il Pretore avesse applicato l’art. 82 cpv. 2 LEF, si sarebbe accorto che l’eccezione sollevata era verosimile. Il convenuto sostiene che l’ammontare della penale é eccessivo e va ridotto almeno alla somma già versata di fr. 200'000.--. Infatti questo importo è già molto generoso per un incomodo durato per l’istante circa un mese. Inoltre la penale è superiore al 10% del prezzo di vendita pattuito e non si situa in nessuna proporzione con il danno, pari a fr. 0, eventualmente provocato dall’inadempimento imputatogli. Secondo il reclamante occorre poi considerare le particolari circostanze della fattispecie, avendo egli nei giorni cruciali tentato il suicidio. D’altro canto, non potendo conoscere il danno che l’istante avrebbe patito, spettava a quest’ultima presentare documentazione in merito. A mente del convenuto, non avendo il Pretore assunto determinate prove, ossia l’edizione di documenti, poiché la procedura sommaria non lo permette, occorre respingere l’istanza integralmente.

                             F.  Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                             3.  In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                          3.1.  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                            3.2.  La stipulazione di una pena convenzionale rappresenta un riconoscimento di debito condizionato, che permette di concedere il rigetto dell’opposizione, se contemporaneamente viene provata la violazione del contratto (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 110 ad art. 82).   

                           3.3.  Orbene il contratto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti, che prevede alla clausola no. 3 che l’importo di fr. 260'000.-- sarebbe valso quale pena convenzionale in caso di mancato acquisto del bene immobile per motivi imputabili alla parte acquirente, costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito per il saldo ancora scoperto di fr. 60'000.-- della prima rata pattuita di fr. 260'000.--, atteso che con comunicazione del 30 novembre 2011 il notaio avv. __________ ha informato le parti che l’acquirente non intendeva più adempiere e rispettare il contratto in esame, per cui è subentrata la condizione, secondo la quale l’importo di fr. 260'000.-- doveva restare definitivamente acquisito alla venditrice a titolo d’indennità. 

                             4.  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

                          4.1.  Il convenuto sostiene che l’ammontare della pena convenzionale è eccessivo, trattandosi di un importo superiore al 10% del prezzo di vendita pattuito, che l’istante non ha subito alcun danno nel breve periodo intercorso tra la firma del contratto e il suo annullamento e che le circostanze erano particolari, avendo egli nei giorni cruciali tentato il suicidio.

                                  Secondo l’art. 161 cpv. 1 CO la pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore. Ne consegue che la pena convenzionale non è dipendente dal suo ammontare. La pena convenzionale è infatti oggetto di un obbligo indipendente, che va differenziato dalla responsabilità per danno (DTF 114 II 264 consid. 1 b). Tuttavia, nel caso di una pena convenzionale eccessiva, il giudice deve ridurla secondo il suo prudente criterio (art. 163 cpv. 3 CO). La facoltà di ridurre una pena convenzionale rappresenta un’invasione nella libertà contrattuale e nella fedeltà contrattuale delle parti e deve essere esercitata con riserbo, ritenuto che l’ammontare della pena convenzionale può essere fissata liberamente dalle parti (art. 163 cpv. 1 CO). Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice deve esaminare i criteri di proporzionalità rispettivamente quelli di eccessività (e in tal caso ordinare una riduzione), giudicando secondo diritto e equità, a norma dell’art. 4 CC (Ehrat, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 10 ad art. 163 e rif. Ivi).

                                  Una riduzione della pena si giustifica in particolare quando si è in presenza di una crassa sproporzione tra l’importo pattuito e l’interesse del creditore a mantenere la totalità della sua pretesa, il quale va esaminato concretamente al momento in cui è avvenuta la violazione contrattuale. Per giudicare il carattere eccessivo della pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo astratto ma, al contrario, bisogna valutare tutte le circostanze concrete della fattispecie. Va inoltre considerata la natura e la durata del contratto, la gravità della colpa e della violazione contrattuale, la situazione economica delle parti con particolare riguardo per quella del debitore. Tuttavia, non è compito del creditore quello di addurre la prova che la pena stipulata è appropriata. Spetta infatti al debitore allegare e stabilire i fatti che ne giustificano una riduzione. In tal caso però, vista l’evidente difficoltà probatoria del debitore nel sostanziare il danno subito dalla controparte, si può pretendere che il creditore stesso quantifichi il proprio danno (DTF 133 III 201 consid. 5.2; DTF 133 III 43 consid. 3 e 4; DTF 114 II 264 consid. 1a e 1b).                        

                             4.2. Nella fattispecie le parti hanno pattuito una pena convenzionale di

                                  fr. 260'000.-- nel caso di mancato acquisto del bene immobile oggetto del contratto di compravendita, per motivi imputabili all’acquirente. Orbene, in relazione ad un prezzo di vendita di

                                  fr. 2'265'000.--, la pena convenzionale ne costituisce l’11,48%, importo che non si pone in crassa sproporzione tra l’ammontare pattuito e l’interesse della creditrice a mantenere la totalità della sua pretesa, anche tenendo conto della durata degli eventi, che seppure breve, ha limitato l’istante nella disposizione dell’immobile rispettivamente del ricavato dalla vendita, procurandole verosimilmente un danno. D’altro canto le circostanze particolari fatte valere dal reclamante con la produzione di due certificati medici relativi all’asserito tentato suicidio nei giorni cruciali, non forniscono sufficienti riscontri atti a rendere verosimile che vi sia stato un nesso tra tale evento e l’acquisto dell’immobile. Il convenuto non ha poi eccepito e ancor meno fornito alcun riscontro oggettivo circa una sua eventuale difficile situazione economica che gli impedirebbe di far fronte al pagamento integrale della pena convenzionale.

                                     Le precedenti considerazioni portano pertanto a respingere in questa procedura l’eccepito carattere eccessivo della pena convenzionale. È d’altro canto insito nella natura della procedura di rigetto che il giudice si pronunci in maniera provvisoria e sommaria in merito a questioni che devono essere decise dal giudice ordinario (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 ).

                                  Il primo giudice ha pertanto correttamente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 57'800.-- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2011.

                             5.  Il reclamo va respinto.

                                  Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 650.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

-     ; -     ;  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 57'800.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2013.154 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2013 14.2013.154 — Swissrulings