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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.10.2013 14.2013.147

2 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,352 mots·~12 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio. Riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a interpretazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.147

Lugano 2 ottobre 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 2 settembre 2013 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 6 marzo 2013 da lui promossa nei confronti di  

CO 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 3/5 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 250'000.-- oltre interessi e spese;  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del

20 agosto 2013 (SO.2013.1054) ha così deciso:

“1.   L’istanza è respinta.

 2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.-- sono poste a carico della parte istante, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

2 settembre 2013 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni di controparte del 19 settembre 2013;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con precetto esecutivo n. __________ del 3/5 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di data 31.08.2011”.

                                  Interposta tempestiva opposizione dalla convenuta, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B.    L’istante fonda la sua pretesa su uno scritto della convenuta del 31 agosto 2011 del seguente tenore (doc. B):

“                                                           Lugano, 31 agosto 2011

Egregio Signor RE 1,

nell’ambito della sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà, come convenuto un importo di CHF 250'000.--.

     Distinti saluti.

                                                                                  CO 1

                                                            (firma)                      (firma)

                                                  V__________     A__________”

      e su un ulteriore scritto del 31 agosto del seguente tenore (doc. C):

“                                                           Lugano, 31 agosto 2011

Egregio Signor RE 1,

nell’ambito della sua attività di consulenza presso l’Affiliata B__________ Ltd con la presente le confermiamo che nel corso del mese di marzo 2012 la Banca le corrisponderà, come convenuto un importo di CHF 250'000.--.

Le imposte relative all’importo percepito saranno a suo carico.

     Distinti saluti.

                                                                                 CO 1

                                                            (firma)                      (firma)

                                                  V__________     A__________”

                                  L’istante ha pure inoltrato una convenzione sottoscritta dalle parti il 31 agosto 2011 in seguito alla fine del suo rapporto di lavoro con la convenuta, in cui era prevista la cessazione della sua attività per il 30 settembre 2011 e l’impegno della convenuta ad assicurargli un impiego quale consulente presso la filiale di Hong Kong dal 1° novembre 2011 (doc. A). Il procedente ha sostenuto che le parti avevano concordato un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--, per la metà del quale le imposte erano a carico della banca, mentre per l’altra metà sarebbero state a suo carico. Il 4 aprile 2012 la convenuta gli ha versato solo l’importo di fr. 250'000.--, per cui ha promosso l’esecuzione in oggetto per l’importo residuo di fr. 250'000.-- oltre interessi.

C.    All’udienza di discussione CO 1 si è opposta all’istanza, producendo una proposta di liquidazione del 24 agosto 2011 sottoposta all’istante (doc. 2), spiegando che nella stessa era stata indicata un’indennità d’uscita di fr. 250'000.--. La convenuta ha poi prodotto la convenzione d’uscita del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. 3), rilevando che da questa non risultava alcun importo di uscita a differenza della predetta proposta così come il contratto tra B__________ e l’istante (doc. 4). In merito alla richiesta di pagamento di ulteriori fr. 250'000.--, l’escussa ha puntualizzato, di essere stata convinta, dopo il versamento di fr. 250'000.--, avvenuto il 4 aprile 2012, di avere pagato quanto dovuto all’istante (doc. 7). Dopo la richiesta di ulteriori fr. 250'000.--, con scritto del 18 gennaio 2013, inviato al patrocinatore del procedente, ha eccepito la nullità della dichiarazione, di cui al doc. B, in quanto sul doc. C, per una svista era stata omessa l’indicazione “annulla e sostituisce il precedente del 31 agosto 2011” (doc. 9). La convenuta ha poi presentato due dichiarazioni rispettivamente di V__________ e A__________, spiegando che questi scritti confermavano che la reale volontà della banca era quella di versare al procedente fr. 250'000.-- e non fr. 500'000.-- (doc. 10 e 11), aggiungendo poi che sul primo allegato al doc. 10, in cui era menzionato l’importo di fr. 250'000.--, era apposta la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE 1.

                                  Con la replica e la duplica le parti si sono in sostanza riconfermate nelle proprie allegazioni.

D.    Con decisione del 20 agosto 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, argomentando che da entrambi gli scritti del 31 agosto 2011 (doc. B e C) si evinceva che la convenuta si era impegnata a corrispondere all’istante l’importo di fr. 250'000.-- per la sua attività di consulente presso l’affiliata B__________, importo che la banca aveva versato con valuta 4 aprile 2012. Sia il doc. B che il doc. C attestavano quindi che la convenuta si era obbligata a versare fr. 250'000.-- al procedente, mentre agli atti non figurava alcun documento attestante che la convenuta si era impegnata a pagargli fr. 500'000.--. In prima sede è poi stato rilevato che i doc. B e C, considerati insieme, non risultavano sufficientemente chiari, espliciti, non equivoci, non discutibili o soggetti a interpretazione, per valere quale riconoscimento di debito per l’importo di fr. 500'000.--, importo per la metà del quale l’istante procedeva. Abbondanzialmente il Pretore ha ritenuto che la tesi della convenuta, secondo la quale vi era stata da parte sua una mera negligenza dovuta al non avere preteso la restituzione del doc. B alla consegna del doc. C rispettivamente al non avere scritto su quest’ultimo “annulla e sostituisce il precedente”, appariva del tutto verosimile.

                            E.  Con il reclamo l’istante sostiene che la corretta valutazione dei doc. B e C porta a ritenere esattamente il contrario di quanto argomentato in prima sede, trattandosi infatti di due distinte dichiarazioni originali, dal chiaro e inequivocabile contenuto, che portano a concludere con alta verosimiglianza, e anche certezza, che la banca si è dichiarata debitrice di due importi di fr. 250'000.-ciascuno. Secondo il reclamante anche l’assunto pretorile in via abbondanziale, secondo il quale appariva verosimile che l’esistenza di due poco chiari riconoscimenti di debito di fr. 250'000.--, quasi del tutto simili, anziché di un chiaro riconoscimento di debito di fr. 500'000.--, era frutto di un errore di due alti dirigenti della banca, non può essere accolto. Infatti la verosimiglianza conferita dalle due lettere del 31 agosto 2013 (doc. B e C) all’esistenza di due distinti riconoscimenti di debito per fr. 250'000.-- ciascuno è manifestamente predominante rispetto alla verosimiglianza dell’invocato errore commesso dalla banca.

                             F.  Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto.

                             1.  Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                             3.  In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                          3.1.  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                          3.2.  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

                          3.3.  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 481).              

4.L’istante sostiene di avere concordato un’indennità di liquidazione in seguito alla cessazione del suo rapporto di lavoro con la convenuta di fr. 500'000.--, che per metà di tale importo le imposte erano a carico della banca, mentre per l’altra metà erano a suo carico, come emerge dai riconoscimenti di debito del 31 agosto 2011 sottoscritti dalla banca (doc. B e C) e che la convenuta gli ha versato solo la metà dell’importo concordato.

Il reclamante fonda la sua pretesa su uno scritto della convenuta  del 31 agosto 2011 (doc. B), secondo il quale CO 1, nell’ambito dell’attività di consulenza dell’istante presso la sua affiliata B__________ Ltd., gli avrebbe corrisposto nel corso del mese di marzo 2012 un importo di fr. 250'000.-- e su un secondo scritto pure del 31 agosto 2011 (doc. C), dello stesso tenore, in cui è stato aggiunto che le imposte relative all’importo percepito sarebbero state a suo carico. Orbene, quale causale del preteso pagamento dell’importo di fr. 500'000.--, di cui l’istante ha dichiarato di averne ricevuto solo fr. 250'000.--, l’istante fa valere un’indennità di liquidazione per la cessazione del suo rapporto di lavoro con la banca. Di questo obbligo di CO 1 di pagare all’istante fr. 500'000.-- non vi è però traccia alcuna nella “Convenzione d’uscita” del 31 agosto 2011 sottoscritta dalle parti (doc. A). Al contrario, dall’allegato (“check list”) alla dichiarazione rilasciata da A__________, recante la data del 31 agosto 2011 e la firma di RE 1, si evince che l’indennità di uscita era stata fissata in fr. 250'000.-- (cfr. primo allegato al doc. 10), come del resto avvenuto nella lettera della CO 1 del 25 agosto 2011 (doc. 2). Già per questi motivi gli scritti doc. B e C non possono essere ritenuti chiari ed espliciti riconoscimenti di debito di CO 1 per la pretesa indennità d’uscita di fr. 500'000.-- fatta valere dal reclamante. Essi appaiono inoltre equivoci, trattandosi di due scritti simili, a parte l’aggiunta relativa al pagamento delle tasse nel doc. C, redatti lo stesso giorno per il pagamento di fr. 250'000.-- ciascuno, in cui non è fatto alcun riferimento all’esistenza dello scritto parallelo concernente il pagamento dello stesso importo di fr. 250'000.-- rispettivamente ad un obbligo di pagamento di complessivamente fr. 500'000.--. È del resto del tutto incomprensibile che l’istante, se fosse stata effettivamente concordata un’indennità di liquidazione di fr. 500'000.--, pagabili nel corso del mese di marzo 2012, dopo avere ricevuto valuta 4 aprile 2012 l’importo di fr. 250'000.--, abbia atteso otto mesi, senza previ solleciti, per richiedere con precetto esecutivo del 3 dicembre 2012 i rimanenti fr. 250'000.--, senza fornire alcun plausibile motivo. Nel presente caso appare pertanto necessaria un’indagine più appronfondita volta a comprendere il reale significato dei doc. B e C, che non può però essere effettuata nell’ambito di questa procedura. Contrariamente a quanto argomentato dal reclamante, nella procedura sommaria il riconoscimento di debito non deve essere altamente verosimile, rispettivamente più verosimile delle eccezioni invocate da controparte - in concreto dell’eccezione di errore nella redazione del secondo scritto del 31 agosto 2011 eccepita dalla convenuta -, ma deve essere chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto ad interpretazione. Non ossequiando i doc. B e C questi presupposti, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata pertanto correttamente respinta in prima sede.    

5.Il reclamo va respinto.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante. A controparte non si riconosce alcuna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti, come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a titolo di spese ripetibili – che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite dei suoi organi o impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la richiesta d’indennità sia al riguardo motivata (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 700.-- è posta a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

avv.    ; -   .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 250'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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