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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2013 14.2013.145

11 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·769 mots·~4 min·3

Résumé

Titoli di reclamo. Procedura di rigetto in prima sede

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.145

Lugano 11 settembre 2013 FP/b/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30 luglio 2013 da

1.  RE 1  2.  RE 2   

contro la decisione emanata il 20 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 62) promossa nei loro confronti con istanza del 7 febbraio 2013 da  

CO 1  rappresentata dall’avv.dott.  RA 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 47 cpv. 1 lett. e LOG);

                                  che inoltrato il 30 luglio 2013 contro una decisione emanata il 20 luglio 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che gli insorgenti non si avvalgono di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del gravame appare dubbia;

                                  che la questione non ha da essere approfondita, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;

                                  che nella misura in cui rimproverano al primo giudice di avere statuito sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione senza averli convocati, i reclamanti muovono una critica priva di pregio;

                                  che, secondo l’art. 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

                                  che, nella fattispecie, il Giudice di pace ha dato ai convenuti  la possibilità di esprimersi per scritto, come sottolineato nella decisione impugnata con riferimento alle osservazioni e all’ampia documentazione presentate dagli escussi;

                                  che, del resto, non risulta che i convenuti abbiano contestato il modo di procedere adottato dal primo giudice;

                                  che per quanto riguarda invece il merito della controversia, i reclamanti non mettono in dubbio – a giusta ragione - che il contratto di locazione sottoscritto il 30 novembre 1999 costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni e gli anticipi spese rimasti impagati per la somma complessiva di fr. 2'750.-, ma si propongono di opporsi all’istanza adducendo motivi che tuttavia non solo non risultano sorretti da riscontri oggettivi, ma che a ben vedere nemmeno erano stati invocati nelle osservazioni (al limite del comprensibile) all’istanza (il che rende al riguardo il gravame inammissibile, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo in sede di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove), ove le contestazioni – stando al primo giudice – riguardavano non tanto il pagamento del canone di locazione, ma la riconsegna dell’oggetto locato;

                                  che ne discende pertanto che nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dei reclamanti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                  che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto delle pretese difficoltà economiche dei reclamanti (v. scritto 2 settembre 2013 di RE 1), peraltro non assistiti da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese in esito alla presente decisione;

                                  che non essendo stato il reclamo notificato per osservazioni, non si assegnano ripetibili alla parte istante;

per questi motivi,

pronuncia:

                               1.  Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.                                   .                                      

                             2.  Non si prelevano spese.

                             3.  Notificazione a:

-    ; -    : -      .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'750.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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