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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.135

28 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·467 mots·~2 min·2

Résumé

Intempestività del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.135

Lugano 28 agosto 2013 FP/b/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48 LOG) per statuire sul reclamo presentato il 16 luglio 2013 da

RE 1   

contro la decisione emanata il 25 giugno 2103 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.1195) promossa nei suoi confronti con istanza del 15 marzo 2013 da  

CO 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:   

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                  che inoltrato il 16 luglio 2013 contro una decisione emanata il 25 giugno 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo, il cui termine è venuto a scadere il lunedì 8 luglio 2013, è intempestivo;

                                  che il motivo adotto dalla reclamante per giustificare il ritardo del gravame, ovvero di avere preso conoscenza della decisione impugnata soltanto il 16 luglio 2013, la relativa raccomandata essendo stata ritirata dallo studio fiduciario __________ e, quindi, non da lei, non è di giovamento;

                                  che, per tacere del fatto che si tratta di un’affermazione non confortata da alcun oggettivo riscontro, l’insorgente, comunque sia, non  pretende che la persona in causa non fosse abilitata alla ricezione dell’atto in questione;

                                  che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48,

                                  61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                  1. Il reclamo è respinto.

                                  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono

                                      poste a carico della reclamante.

                                  3. Notificazione a:

–   ; –   .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'239.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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