Incarto n. 14.2013.121
Lugano 9 agosto 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente Walser e Jaques
cancelliera:
Petralli Zeni
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’11 marzo 2013 da
CO 1 rappr. da RA 1
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 19 giugno 2013 (inc. n. SO.2013.1126) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì
20 giugno 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
1° luglio 2013 postula in via principale l’annullamento della sentenza e
la citazione delle parti ad una nuova udienza, mentre in via subordinata chiede
il differimento del fallimento, protestate spese ripetibili;
rilevato che con le sue osservazioni controparte postula la reiezione del
reclamo, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 2 luglio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 246'947.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. Con disposizione ordinatoria del 14 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire mercoledì 12 giugno 2013 alle ore 10.20 per procedere alla discussione dell’istanza. Con domanda del 6 giugno 2013 il patrocinatore della convenuta ha chiesto, a causa d’impegni precedentemente assunti, il rinvio dell’udienza. Con decisione del 7 giugno 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendola tardiva, la citazione all’udienza essendo stata intimata il 14 marzo 2013 e i motivi invocati apparendo insufficienti.
C. All’udienza di discussione la convenuta non è comparsa, mentre l’istante ha confermato l’istanza di fallimento.
D. Con decisione del 19 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.
E. Con il reclamo la convenuta lamenta la violazione del diritto di essere sentita, ritenendo che la domanda di rinvio dell’udienza di discussione, presentata dal suo patrocinatore in seguito ad impegni precedentemente assunti, è stata respinta con motivazioni discutibili. Subordinatamente la reclamante postula il differimento del fallimento, asserendo che il suo compito è la gestione di tutta una serie di contenziosi in Italia, in cui è creditrice per importi superiori a Euro 6’000'000.-- e debitrice per Euro 938'838.93 oltre all’importo di fr. 246'947.30 che ha generato la procedura in oggetto. Inoltre è proprietaria di 7 containers, il cui valore di mercato può essere stimato in circa Euro 4'500.-per container e la cui vendita le permetterebbe di finanziare le varie procedure legali.
F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente per le decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del fallimento (art. 309 lett. b n. 7 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. La reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede una nuova citazione delle parti ad un’udienza di discussione, atteso che non le è stato concesso, per motivi che ritiene discutibili, il rinvio dell’udienza del 12 giugno 2013.
4. Secondo l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere ad una ponderazione tra l’interesse ad una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet, in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (Trezzini, in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 565 ad art. 135). Nel presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza per “impegni precedentemente assunti”, senza dimostrarne, con la produzione di qualsivoglia giustificativo, l’impossibilità oggettiva di comparire, per cui tenuto conto che l’udienza è stata fissata il 14 marzo 2013, ossia con tre mesi di anticipo, per cui il patrocinatore della reclamante aveva tutto il tempo necessario per organizzare la sua agenda e partecipare all’udienza di discussione, rispettivamente istruire un collega dello studio, e tenuto conto del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria di fallimento, la decisione del Pretore va considerata corretta.
5. La decisione sul fallimento può essere differita qualora risultano adempiuti i presupposti previsti dagli art. 173 e 173a LEF. Competente a decidere al riguardo è il giudice del fallimento in prima sede (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 173 e n. 5/5a ad art. 173a). La richiesta di differimento del fallimento presentata dalla reclamante la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile.
6. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF).
In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Nella fattispecie la reclamante non adduce tuttavia alcuno dei presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 1 e 2 LEF.
7. Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). A controparte non si riconosce alcuna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti, come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a titolo di spese ripetibili – che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite dei suoi organi o impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la richiesta d’indennità sia al riguardo motivata (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 lett. b CPC, 173, 173a e 174 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da:
martedì 13 agosto 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– __________;
– __________;
– Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).