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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2013 14.2013.113

30 juillet 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·562 mots·~3 min·2

Résumé

Assenza di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.113

Lugano 30 luglio 2013 FP/B/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 giugno 2013 da

 RE 1   

contro la decisione emanata il 9 giugno 2013 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.38) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 marzo 2013 da  

 CO 1   

esaminati gli atti,  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                  che inoltrato il 17 giugno 2 013 contro una decisione emanata il 9 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                  che la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio risulta dubbia;

                                  che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;

                                  che, infatti, la reclamante ha fondato l’istanza di rigetto (provvisorio)  dell’opposizione sulla fattura 19 febbraio 2013 relativa a pretesi lavori di segretariato che essa avrebbe effettuato a favore del convenuto per complessivi fr. 4'502.-, la quale con ogni evidenza non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;

                                  che, in altri termini, non risulta che il convenuto abbia riconosciuto per il suo intero ammontare la pretesa sfociata nella presente procedura esecutiva, di modo che nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice per avere respinto l’istanza;

                                  che ne discende pertanto la reiezione del reclamo proposto con argomentazioni di merito che sfuggono al vaglio di questa Camera;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico della reclamante quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                  che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto delle condizioni economiche in cui la reclamante, del resto non patrocinata da un avvocato, verserebbe (v. suo scritto del 9 luglio 2013), si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione a:

-    

-     

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Verzasca

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecanelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'502.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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