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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2013 14.2013.104

19 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,573 mots·~23 min·4

Résumé

A fronte di una decisione di exequatur emessa contestualmente ad un sequestro ma non ancora passata in giudicato è opportuno accogliere la richiesta di sospensione del procedimento (e rinvio d'udienza) di rigetto definitivo dell'opposizione nell'esecuzione a convalida di quel provvedimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.104

Lugano 19 novembre 2013 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 24 gennaio 2013 da

RE 1 (rappresentata dal commissario straordinario dott. __________,

a sua volta patrocinato dall' PA 1)  

contro  

CO 1 (patrocinato dall' PA 2)  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ del 2/8 gennaio 2013 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 28 maggio 2013 (inc. SO.2013.355), ha così stabilito:

“1.    L'istanza è respinta.

 2.     La tassa di giustizia in fr. 2'000.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 20'000.– a titolo di ripetibili.

 3.     omissis.”

Decisione impugnata dalla società istante che con reclamo 5 giugno 2013 ne postula la riforma nel senso di annullarla e disporre la retrocessione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio previo rinvio dell'udienza o sospensione della procedura fino al passaggio in giudicato della decisione definitiva di exequatur, rispettivamente, in via subordinata, di pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, in tutti i casi ponendo a carico del convenuto spese processuali e indennità per ripetibili, quest'ultima da ridurre in ogni ipotesi da fr. 20'000.– a fr. 2'000.–, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

richiamata la decisione presidenziale 6 giugno 2013 con cui al reclamo, limitatamente al dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 1° luglio 2013 il convenuto ha postulato la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 2/8 gennaio 2013 dell'UE __________, RE 1 rappresentata dal commissario straordinario dott. __________, ha escusso CO 1 per fr. 145'016'000.– oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2011 e fr. 5'000.– senza interessi. Quale titolo di credito l'istante ha indicato: “Sentenza N. __________ del Tribunale di __________ del 20 dicembre 2011 nei confronti di CO 1 e altri (R.G. n. __________, N.R. __________, GUP __________)” (doc. C). L'esecuzione è stata promossa a convalida del sequestro n. __________. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza n. __________ del 20 dicembre 2011 con cui il Tribunale di __________, Sezione penale, nell'am­bito di un procedimento promosso a carico di vari coimputati, ha condannato CO 1 a sette anni di reclusione per bancarotta patrimoniale ai danni di varie società costituitesi parte civile, tra cui quelle in amministrazione straordinaria correlate al gruppo __________, rappresentate dal commissario straordinario dott. __________ (doc. A pag. 1013). Statuendo sulle pretese civili il Tribunale di __________ ha altresì condannato l'escusso in solido con altri coimputati, oltre che ad un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede (doc. A pag. 1014), al pagamento “di una provvisionale dell'importo di euro 120.000.000.–” (doc. A pag. 1015). Il medesimo tribunale, riservata la parziale restituzione di somme di denaro all'istante, ha per il resto disposto il mantenimento del sequestro conservativo dei beni già trattenuti, fra cui il conto “n. __________ (relazione cifrata N. __________, costituito dal deposito titoli e tre conti in valuta) denominato “__________” e riconducibile a CO 1, acceso presso la banca __________” (doc. A allegato 1 al dispositivo). In data 11 ottobre 2012 il Tribunale di __________ ha ordinato “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti” (doc. A in fondo).

                                         L'istante ha rilevato che con decisione 14 dicembre 2012 il Pretore __________, ha riconosciuto la citata sentenza e l'ha dichiarata esecutiva in Svizzera limitatamente alla condanna di CO 1 – in solido con altri imputati – al pagamento della provvisionale di € 120'000'000.– alle società rappresentate dal dott. __________ (doc. B pag. 4 n. 1.1.1), decretando nel contempo a loro favore e fino a concorrenza di fr. 145'398'000.– il sequestro dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui CO 1 risulta proprietario, specificatamente della relazione n. __________ (e relativi sottoconti) presso __________ intestata alla __________ (doc. B pag. 4 n. 1.1.2). Agli atti figurano i memoriali di costituzione di parte civile nel procedimento penale in Italia (doc. E), il relativo verbale di udienza preliminare (doc. F) insieme alle conclusioni di parte civile (doc. G), un estratto parziale della sentenza 20 dicembre 2011 (doc. H), l'attestato di cui all'art. 54 CLug che ne attesta l'esecutività (doc. I), l'istanza di sequestro con richiesta di riconoscimento e di exequatur in Svizzera (doc. L) e la procura rilasciata al patrocinatore legale (doc. D).

                                  C.   Al contraddittorio tenutosi il 28 maggio 2013, preso atto del reclamo dell'escusso interposto contro il giudizio di riconoscimento e di exequatur della sentenza estera pendente davanti alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2013.26), l'istante ha chiesto il rinvio dell'udienza fino al passaggio in giudicato della relativa decisione. Il convenuto vi si è opposto facendo notare che il rigetto definitivo dell'opposizione era stato chiesto malgrado la sospensione dei termini di convalida sancita dall'art. 279 LEF. D'altronde presupposto indispensabile per l'accoglimento dell'istanza è l'emanazione della decisione definitiva di exequatur al più tardi il giorno del contraddittorio, una richiesta di rinvio dell'udienza non potendo ovviare a una siffatta carenza. Non da ultimo, il reclamo in ambito di exequatur ha per legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CPC).

                                         Con la replica l'istante ha chiesto in via subordinata la sospensione del procedimento secondo l'art. 126 CPC. A suo modo di vedere nulla ostava comunque al rigetto definitivo dell'opposizione e nemmeno alla successiva domanda di proseguimento e di pignoramento, non trattandosi di provvedimenti atti a danneggiare irreversibilmente i beni dell'escusso (art. 47 CLug). Quest'ultimo, in sede di duplica, ha avversato anche la domanda di sospensione poiché lesiva del principio di celerità valido in materia di rigetto dell'opposi-zione. Il sequestro pronunciato giusta l'art. 47 CLug era da convalidare in applicazione dell'art. 279 LEF e quindi tenendo altresì conto della sospensione dei termini disposta al cpv. 5.

                                  D.   Con decisione 28 maggio 2013 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, ritenendo che la procedura esecutiva era stata avviata pendente il reclamo contro la decisione di exequatur del 14 dicembre 2012, malgrado i termini di convalida del sequestro fossero sospesi giusta l'art. 279 cpv. 5 n. 1 e 2 LEF. E quello stesso reclamo aveva finanche effetto sospensivo. Di fatto quindi l'istante non disponeva di un valido titolo esecutivo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizio­ne. A detta del Pretore il rinvio dell'udienza non è stato concepito per supplire alle carenze di un'istanza prematura e neppure necessaria. Per il primo giudice non erano nemmeno dati gli estremi per sospendere il procedimento giusta l'art. 126 CPC visto che i tempi di evasione del reclamo contro la decisione di exequatur e dell'even­tu­ale ricorso al Tribunale federale collidevano con i principi di celerità della procedura sommaria. Pertanto, in assenza di decisione definitiva sull'exequatur, la documentazione agli atti non consentiva di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo.

                                  E.   Con il presente reclamo l'istante postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarla e disporre la retrocessione degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo rinvio dell'udienza o sospensione della procedura fino al passaggio in giudicato della decisione definitiva di exequatur. In via subordinata la reclamante chiede a questa Camera di accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizio­ne. L'interessata lamenta un'errata applicazione del diritto e in particolare degli art. 279 cpv. 5 LEF, 126 e 135 CPC, oltre che un incompleto e parziale esame dei documenti prodotti. In tutti i casi propone di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 2'000.–. Della risposta al reclamo dell'escusso di dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF,

                                         escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         La decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la risposta al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). Ciò detto, proposto il 5 giugno 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 28 maggio 2013 e recapitato l'indomani (“Tracciamento degli invii” del 7 giugno 2013), il reclamo ossequia il termine di dieci giorni ed è perciò ammissibile. Per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC è altresì ricevibile la risposta spedita lunedì 1° luglio 2013, il reclamo essendo stato notificato al convenuto il 19 giugno 2013.

                                   2.   Pacifica la capacità di essere parte e la capacità processuale del­l'istante (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), presupposti che l'opponente non contesta e che risultano adempiuti sulla scorta della decisione 29 dicembre 2011 del Pretore __________, con cui ha abilitato il dott. __________ ad agire in Svizzera quale rappresentante dell'istante nei limiti di cui all'art. 295 cpv. 2 LEF con facoltà di subdelega sotto la sua responsabilità (doc. L pag. 3 in basso che rinvia al doc. C [inc. SO.2011.5347 della Pretura __________] prodotto nell'inc. SO.2012.5525 e oggetto di reclamo pendente davanti alla IICCA inc. 12.2013.26).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4). Nella fattispecie la reclamante afferma in sostanza di avere dovuto avviare in via d'esecuzione la procedura di convalida del sequestro e, conseguentemente, presentare l'istanza di rigetto definitivo del­l'opposizione interposta al precetto esecutivo per ossequiare i termini di cui all'art. 279 LEF. Sostiene di disporre di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF ancorché la relativa decisione di exequatur emessa in applicazione della Convenzione di Lugano – e pronunciata contestualmente al sequestro – non sia ancora passata in giudicato e, proprio per questo motivo, di avere comunque sia domandato in sede di contraddittorio il rinvio dell'udienza in virtù del­l'art. 135 CPC rispettivamente la sospensione della procedura di rigetto secondo l'art. 126 CPC.

                                   4.   Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

                               4.1.   Nel caso specifico, come implicitamente ritenuto dal primo giudice, si applica la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 in sostituzione della precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436), è ciò in virtù dell'art. 63 cpv. 2 CLug, poiché la decisione da delibare, del 20 dicembre 2011, è stata

                                         emessa dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione nello Stato di origine – l'Italia – e nello Stato richiesto, la Svizzera (DTF 138 III 84 consid. 2.1; CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79, RtiD I-2013, 870 n. 68c, consid. 3.4).

                               4.2.   Oggetto dell'esecuzione su cui si fonda l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione è la condanna dell'escusso pronunciata dal Tribunale di __________ – in solido con altri imputati – al “pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 120.000.000.– a favore delle società costituite parte civile rappresentate dal dott. __________” (doc. A pag. 1015), istituto questo fondato sull'art. 539 n. 2 del Codice di procedura penale italiano. La citata condanna al pagamento della “provvisionale” è una decisione di merito che verte sulla parte di danno ritenuta certa dal giudice penale (doc. A pag. 1008) e che, a dispetto della sua denominazione, ha carattere definitivo ancorché parziale e anticipato rispetto al giudizio sul risarcimento del danno residuo da liquidare con separato giudizio (doc. A pag. 1014). Non v'è così dubbio riguardo al fatto che, in concreto, si tratta di una statuizione su una pretesa di carattere civile (cfr. art. 2043 segg. del Codice civile italiano) a favore di parti “civili” appunto, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano a prescindere dalla natura (nella fattispecie penale) dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa: ne dà prova il testo dell'art. 5 n. 4 CLug (II CCA, sentenza inc. 12.2012.30 del 31 luglio 2012, consid. 4.3-4.4; Dasser, in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Überein-kommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 35 segg. ad art. 1; Oberhammer, in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 129 segg. ad art. 5).

                                   5.   Se il creditore chiede il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione estera nel senso dell'art. 32 CLug, in linea di massima il giudice, nel quadro della procedura di rigetto, esamina solo in via incidentale se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; CEF 28 settembre 2012 inc. 14.2012. 120 consid. 6). È tuttavia vincolato dal­l'esito di un'eventuale sentenza con cui, in via principale, la decisione prodotta quale titolo di rigetto fosse già stata dichiarata esecutiva in Svizzera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; FF 2009 1472 ad 2.7.3.2, pag. 1479 ad 4.1; Staehelin/Bopp in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 45 ad art. 38; Hofmann/ Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 209 ad art. 47; Staehelin, op. cit., n. 68c ad art. 80 e n. 31 ad art. 81).

                               5.1.   In via subordinata la reclamante sostiene di disporre di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF, il Pretore avendo già concluso in tal senso con decisione 14 dicembre 2012 nell'ambito della procedura di sequestro e di exequatur fondata sulla sentenza del Tribunale di __________ del 20 dicembre 2011 (reclamo, pag. 13 n. 14). Per il primo giudice, invece, i documenti agli atti non possono giustificare il rigetto dell'opposizione giacché, pendente davanti alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello il reclamo avverso la dichiarazione di esecutività della citata sentenza estera, in concreto difetta la decisione definitiva di exequatur condizione necessaria per la convalida (ai sensi dell'art. 279 LEF) di un sequestro pronunciato in ossequio all'art. 47 CLug (decisione impugnata, pag. 6).

                               5.2.   Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la sentenza penale del Tribunale di __________ (doc. A) non costituisce (ancora) un valido titolo di rigetto dell'opposizione, perché non è tuttora definitivamente esecutiva in Svizzera, l'esecutività della decisione di exequatur del 14 dicembre 2012 risultando sospesa dal reclamo pendente davanti alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2013.26), tranne per quanto concerne il sequestro (art. 327a cpv. 2 CPC). Nel sistema della Convenzione di Lugano, a cui il legislatore svizzero ha voluto adattare il diritto nazionale con l'adozione degli art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3, 279 cpv. 5 n. 2 LEF e 327a CPC, la decisione di exequatur di prima istanza giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari (art. 47 n. 1 CLug) – in Svizzera sottoforma di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) se la decisione estera verte su pretese pecuniarie o in prestazione di garanzie – ma non di misure esecutive fintanto che la stessa non è definitiva (art. 47 n. 3 CLug a contrario). In altre parole la decisione di exequatur di prima istanza è un titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF ma non giusta l'art. 80 LEF.

                               5.3.   Non si disconosce che il legislatore svizzero ha inteso lasciare sussistere, accanto alla procedura d'exequatur disciplinata dalla Convenzione di Lugano, la procedura sommaria di rigetto definitivo del­l'opposizione (art. 84 LEF), continuando a riconoscere al giudice del rigetto la facoltà di statuire sull'istanza sulla base di un semplice

                                         esame incidentale (pregiudiziale) dell'esecutività in Svizzera della decisione estera invocata quale titolo di rigetto (FF 2008 1468 ad 2.7.1.3). Il legislatore ha tuttavia manifestato di non voler derogare all'art. 47 n. 3 CLug (FF 2008 1482, ad art. 279, cpv. 1) e l'ha implicitamente stabilito nella legge nell'adottare l'art. 279 cpv. 5 n. 2 LEF, norma che ha un senso solo se si ammette che l'esecuzione a convalida del sequestro non può essere continuata prima che la decisione di exequatur sia definitiva (così: Schwander, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Über­einkommens, in: ZBJV [146] 2010, pag. 690 seg.; Kren Kostkie­wicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, in: BlSchK [76] 2012, pag. 227; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 129 ad art. 43 e n. 205 ad art. 47). Ora, non vi sono convincenti motivi perché ciò non valga anche per le esecuzioni a convalida del sequestro avviate prima della fine della procedura di exequatur (esecuzioni in sé ammissibili: sotto, consid. 6.3). Di conseguenza, anche in tale ipotesi il giudice non può rigettare l'opposizione in via definitiva prima del passaggio in giudicato della decisione di

                                         exequatur. Ciò posto, in concreto diventa imprescindibile esaminare se, come pretende la ricorrente in via principale, il Pretore avrebbe dovuto rinviare l'udienza in virtù dell'art. 135 CPC o sospendere la procedura nel senso dell'art. 126 CPC.

                                   6.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha considerato che i tempi di evasione del procedimento di exequatur e del relativo reclamo urtassero contro i principi di celerità della procedura sommaria, vista oltretutto la possibilità di ricorrere fino al Tribunale federale. Ha inoltre ritenuto, come per la sua decisione di respingere la domanda di rinvio dell'udienza di discussione, che la questione della sospensione della procedura non si sarebbe posta se l'istante avesse atteso la decisione definitiva di exequatur prima di avviare l'esecuzione (decisione impugnata, pag. 5 verso l'alto). Dal canto suo la reclamante gli rimprovera di essersi limitato a un mero esame di opportunità senza tenere conto del fatto che in concreto la sospensione è già sancita dall'art. 279 cpv. 5 LEF e la decisione di exequatur riveste carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto, e quindi sussisterebbe un “motivo imperioso di sospensione”. In ogni caso una sospensione della procedura non lederebbe il principio di celerità, in quanto eviterebbe al creditore di dover inoltrare una nuova procedura una volta la decisione di exequatur passata in giudicato (reclamo, pag. 11 segg. n. 13).

                               6.1.   Secondo l'art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione resta pur sempre un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti poi semplificata (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2010, n. 1 e 2 ad art. 126). Alla base della decisione di sospensione ci dev'essere un motivo oggettivo da ponderare tenendo conto degli interessi di entrambe le parti (Frei in: Berner Kommentar, Band I, art. 1-149 ZPO, 2012 , n. 1 ad art. 126). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126), ma non basta la sola aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126). In materia di rigetto dell'opposizione la sospensione giusta l'art. 126 CPC viene raramente concessa: se, pur fondata su una decisione giudiziaria, la pretesa non risulta sufficientemente liquida, l'istanza va respinta per carenza di esecutività e non sospesa nell'attesa che il creditore ottenga un altro giudizio materiale, a meno che si tratti di un problema risolvibile in via di interpretazione (Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84 LEF).

                               6.2.   Ora, diversamente da quanto sembra ipotizzare la reclamante, l'art. 279 cpv. 5 LEF non prevede la sospensione per legge dei procedimenti giudiziari connessi con l'esecuzione a convalida del sequestro ma si limita a sancire la sospensione dei termini entro i quali il creditore deve agire a salvaguardia del sequestro pronunciato a suo favore (art. 280 n. 1 LEF). E proprio tale sospensione dei termini rende superflua una sospensione obbligatoria della procedura di rigetto dell'opposizione, perché il creditore non è tenuto ad agire durante il periodo intercorrente tra la notifica della decisione di exequatur (o del decreto di sequestro) e il suo passaggio in giudicato. D'altra parte, se è vero che il giudice non può rigettare l'opposizione ove sia pendente una procedura (indipendente) di exequatur (sopra, consid. 5.3), è altrettanto vero che la legge non gli vieta esplicitamente di respingere l'istanza presentata durante la procedura di exequatur. La questione della sospensione della procedura di rigetto si pone dunque solo sotto il profilo dell'opportunità.

                               6.3.   Al riguardo occorre premettere che l'art. 279 cpv. 5 LEF non impedisce al creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la sospensione dei termini stabiliti da questa norma (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2 e pag. 1482 ad 4.1; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 2a ad art. 279; D. Staehelin in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 95 ad art. 47; Kren Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag. 228; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 129 ad art. 43 e n. 206 ad art. 47). Il creditore deve infatti potersi premunire contro i rischi di una tardiva convalida del sequestro insiti nella non sempre facile determinazione della scadenza del termine di reclamo contro la decisione di exequatur, specie in caso di notifica all'estero. Egli deve inoltre potere agire in modo da ridurre al minimo i tempi tecnici della procedura, in particolare quelli connessi con l'anticipazione delle spese processuali. In una situazione del genere, proprio i principi di celerità (istituito primariamente nell'interesse del creditore: Staehelin, op. cit., n. 48 ad art. 84 LEF) e di economia processuale rendono opportuna una sospensione della procedura di rigetto giusta l'art. 126 CPC, evitando al creditore di dover proporre una nuova istanza di rigetto dell'opposizione dopo il passaggio in giudicato della decisione di exequatur e al debitore di vedersi inutilmente prolungata la procedura di convalida e quindi la durata del sequestro. In siffatta situazione, l’unico argomento del primo giudice a sostegno della reiezione della domanda di sospensione, e meglio che i tempi di evasione del procedimento di exequatur e del relativo reclamo urtano contro i principi di celerità della procedura sommaria, ha in realtà l’effetto contrario perché, di fatto, la reiezione immediata dell’istanza di rigetto non fa che prolungare ulteriormente i tempi complessivi della procedura esecutiva.

                                         In quanto fondata su questa motivazione, la decisione impugnata appare in urto con il summenzionato principio dell’opportunità e non può essere confermata.

                               6.4.   Contrariamente a quanto asserisce l'escusso (osservazioni al reclamo, pag. 2 ad II.1), non è necessario che il titolo invocato dal creditore sia esecutivo già al momento dell'avvio dell'azione di rigetto dell'opposizione, basta che lo sia al momento del giudizio. E una sospensione della procedura nell'attesa del passaggio in giudicato della decisione di exequatur non la rallenta in modo indebito, visto che in ogni caso il sequestro perdura fino a quel momento (sopra, consid. 5.3). Anzi, l'interdipendenza delle due procedure – l'esecuzione coatta in Svizzera della decisione estera ivi dichiarata esecutiva necessitando viceversa l'avvio di una procedura esecutiva (Stae­helin, op. cit., n. 68 ad art. 80 LEF) – rende opportuna un loro coordinamento. La situazione in esame si differenzia quindi da quelle in cui la sospensione è chiesta in attesa dell'esito di un'altra causa suscettibile di modificare il titolo fatto valere dall'escutente. Si avvicina di più all'ipotesi in cui è in corso una procedura d'interpretazione della decisione sulla quale si fonda l'istanza di rigetto, ipotesi in cui la sospensione della procedura è ammessa (Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84 LEF).

                               6.5.   In definitiva, la sospensione richiesta dalla reclamante appare opportuna, come opportuno è il rinvio dell'udienza di discussione dell'istanza, in modo da permettere all'escusso di potersi esprimere con cognizione di causa dopo che la decisione di exequatur è diventata "definitiva", ossia è passata in giudicato (FF 2009 pag. 1482 ad 4.1, segnatamente nelle versioni in francese e in tedesco; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 39 ad art. 30a; Rei­ser, op. cit., n. 2a ad art. 279; D. Stae­helin, op. cit., n. 93 ad art. 47 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 203 ad art. 47; Kren Kostkiewicz/ Penon, op. cit., pag. 227). La causa andrà riattivata su istanza di parte, fermo restando che se la reclamante non la presenterà entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di exequatur, il sequestro decadrà (art. 279 LEF per analogia e 280 n. 1 LEF).

                                   7.   Il reclamo va quindi parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata va annullata, gli atti retrocessi al Pretore e la procedura di primo grado sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________ (inc. SO.2012.5525, doc. B). Su istanza di parte, il Pretore emanerà il nuovo giudizio dopo avere nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado (per analogia: art. 318 cpv. 3 CPC e 68 cpv. 5 LTF). Le spese processuali della procedura di reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno interamente poste a carico del convenuto (art. 106 cpv. 2 CPC), con l'obbligo di rifondere alla reclamante un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC).

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145'021'000.–.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 81 e 279 LEF, la CLug, gli art. 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e la LTF;

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione 28 maggio 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2013.355), è annullata, gli atti retrocessigli e la procedura di primo grado sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________ (inc. SO.2012. 5525). Su istanza di parte, il primo giudice emanerà il nuovo giudizio dopo avere nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 6'000.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 145'021'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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