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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2013 14.2013.101

10 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,099 mots·~20 min·2

Résumé

Opposizione a sequestro. Credito fondato su un attestato di carenza di beni e principi della sua estinzione: causa e credito verosimili. Pretesa di restituzione di una somma di denaro versata su un conto di un tribunale non considerata verosimilmente appartenente alla debitrice sequestrata

Texte intégral

Incarto n. 14.2013.101

Lugano 10 ottobre 2013/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Giudicatura di pace __________ con opposizioni 14 novembre 2011 (inc. 28c/11) da

RE 1, e RE 2 (entrambi patrocinati dall’ PA 1)  

contro  

il sequestro 2 novembre 2011 (inc. 28c/11) (n° __________) richiesto nei confronti della debitrice sequestrata RE 1 da

CO 1  

in cui il Giudice di pace con decisione 22 maggio 2013 ha respinto le opposizioni e, conseguentemente confermato il sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico degli opponenti con vincolo di solidarietà;

reclamanti la debitrice sequestrata RE 1 e suo figlio RE 2 con allegato del 3 giugno 2013 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le opposizioni ed annullare il sequestro, protestate spese e ripetibili;

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 25 giugno 2013 del sequestrante che ne propone l’integrale reiezione, protestate spese e ripetibili;

letti ed esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 31 ottobre 2011 diretta contro RE 1, nata __________, CO 1 ha chiesto al Giudice di pace __________, in base all’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF, di porre sotto sequestro l’importo di “CHF 300'000.– depositato presso il Tribunale __________, __________, sul conto __________, __________ versato dall’avv. PA 1, __________ per conto della debitrice RE 1, sua rappresentata”, e questo fino a concorrenza del suo credito di fr. 678.65.

                                  B.   Il sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni n. __________ del 26 aprile 2010 emesso nell’esecuzione n. __________ del­l’Uf­ficio esecuzione e fallimenti __________ per la somma di fr. 678.65 e che, quale causa del credito, indica “ripetibili secondo sentenza Tram incarto __________ del 31 agosto 2009”. In relazione al medesimo importo il procedente ha nel frattempo fatto spiccare dall’Uf­ficio esecuzione e fallimenti __________ un nuovo precetto esecutivo n. __________ del 21/24 ottobre 2011.

                                  C.   Il 2 novembre 2011 il Giudice di pace __________ ha ordinato il sequestro così come richiesto.

                                  D.   Il 14 novembre 2011 la debitrice sequestrata RE 1 e suo figlio RE 2 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro. Essi hanno evidenziato che nell’ambito della causa ereditaria pendente davanti al Tribunale __________ tra la debitrice sequestrata da una parte e i di lei fratelli CO 1 e __________ dall’altra – in relazione alla successione della defunta madre __________ – era stata considerata la possibilità di vendere il fondo n. __________ RFD di __________ ad RE 2. A questo proposito quest’ultimo aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400'000.– da parte della __________. Di questi, fr. 300'000.– erano stati depositati a nome e per conto di RE 2 sul conto clienti del suo rappresentante legale avv. PA 1 e, in seguito, da quest’ultimo trasferiti sul conto bancario intestato a quel tribunale. Ciò detto, il denaro sequestrato apparteneva pertanto ad RE 2 e non alla debitrice sequestrata. S’imponeva così di annullare il sequestro.

                                         All’udienza di discussione del 6 dicembre 2011, a cui RE 1 e RE 2 non hanno presenziato, il sequestrante ha contestato la legittimazione a proporre opposizione di RE 2, il quale non era parte né alla procedura di sequestro né alla successione __________. Nel merito, egli ha invece rilevato che l’importo di fr. 300'000.– era depositato presso il Tribunale __________ a nome e per conto della debitrice sequestrata, come attestavano i documenti agli atti.

                                  E.   Con decisione 22 maggio 2013 il Giudice di pace __________ ha respinto le opposizioni e confermato il sequestro. Il primo giudice ha riconosciuto ad RE 2 il ruolo di preteso terzo proprietario del bene oggetto di sequestro e, conseguentemente, la legittimazione a proporre opposizione. Egli ha altresì preso atto che la verosimile esistenza del credito e della causa del sequestro non

                                         erano contestate. Invece secondo il Giudice di pace l’importo di fr. 300'000.– non apparteneva ad RE 2. Quel denaro era stato depositato presso il Tribunale __________ per conto della debitrice sequestrata tramite il legale che la rappresentava, nell’intento di porre fine alla vertenza ereditaria – di cui RE 2 non era parte – che la opponeva ai fratelli CO 1 e __________. Il contratto di finanziamento bancario di fr. 400'000.– concesso ad RE 2 era subordinato a diverse condizioni e risaliva al 18/23 febbraio 2011. Se non che il bonifico di fr. 300'000.– effettuato il 24 febbraio 2011 sul conto clienti del legale proveniva da RE 2 e non dalla banca. Pertanto, la somma di denaro non poteva ricondursi a quel credito bancario. L’avvocato aveva poi motivato il trasferimento sul conto del tribunale avvenuto in data 23 settembre 2011 quale operazione eseguita a nome della debitrice sequestrata alfine di tacitare le pretese dei coeredi in vista del ritiro del fondo n. __________ RFD di __________. Verosimile quindi che il denaro fosse stato anticipato da RE 2 alla madre RE 1, alla quale doveva pertanto appartenere.

                                  F.   Con il reclamo del 3 giugno 2013 gli opponenti propongono di annullare la decisione impugnata e il sequestro. Essi rilevano che il debito di cui all’attestato di carenza di beni è stato pagato e che, come tale, la misura è ormai diventata priva d’oggetto. Pacifica poi la concessione ad RE 2 del prestito bancario di fr. 400'000.–, di cui fr. 300'000.– vincolati all’acquisto della casa e i restanti fr. 100'000.– alla ristrutturazione dell’immobile. L’accredito sul conto clienti del legale era stato ordinato da RE 2 in ossequio alla prassi bancaria in uso, mentre alle garanzie richieste si poteva provvedere una volta conclusa la compravendita. L’intento era consentire ad RE 2 di diventare proprietario della casa pagando gli zii, e non quello di concedere un prestito alla madre. E, visto che né una compravendita né una transazione giudiziale era mai stata perfezionata, nulla indicava un passaggio di proprietà alla debitrice sequestrata.

                                         Della risposta al reclamo formulata dal sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori­tà giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L’autorità superiore deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto lunedì 3 giugno 2013 avverso la decisione datata 22 maggio 2013 notificata lo stesso giorno e recapitata agli opponenti l’indomani, il reclamo ossequia il termine di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC ed è così ammissibile. L’impugnazione è stata notificata il 20 giugno 2013, di modo che anche la risposta al reclamo spedita il 25 giugno 2013 risulta senz’altro tempestiva.

                                   3.   Con riferimento alla situazione giuridica della debitrice sequestrata, giova anzitutto rilevare che nella misura in cui esclude a priori di essere titolare del bene posto sotto sequestro l’interessata non prova di avere un interesse a ricorrere contro la decisione su opposizione (CEF 29 febbraio 2012 inc. 14.2011.216 consid. 8, 28 luglio 2011 inc. 14.2011.85 consid. 5, 18 giugno 2010 inc. 14.2010.40 consid. 2.1), sicché difetta un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Limitatamente a questo argomento pertanto il suo reclamo va dichiarato irricevibile (art. 60 CPC). Nulla osta per contro a che il suo ricorso sia esaminato nel merito laddove afferma che il debito accertato dall’attestato di carenza di beni – alla base dell’istanza di sequestro – nel frattempo sarebbe stato saldato, giacché entro questi limiti la stessa è senz’altro toccata dal provvedimento a suo carico. Per quanto attiene la posizione di RE 2 invece, diversamente da quanto eccepito davanti al primo giudice (verbale 6 dicembre 2011, pag. 2 in alto), il sequestrante non solleva più la carenza di legittimazione a proporre opposizione, presupposto che ad ogni modo – per i motivi di cui si dirà oltre (sotto consid. 9.4) – è adempiuto tanto quanto la sua legittimazione a ricorrere davanti a questa Camera.

                                   4.   Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8 settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l’esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nou­veau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d’immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

                                   5.   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

                                         –  che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         –  che dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’im­pressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                   6.   In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono, nell’ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc. 14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 326). Il documento prodotto davanti a questa Camera dai reclamanti (doc. 2) è nuovo e come tale ammissibile, insieme evidentemente alla decisione impugnata (doc. 1). Nella misura in cui già non fanno parte dell’incarto (doc. C), anche i nuovi documenti che accompagnano le osservazioni (doc. A e B) risultano ricevibili.

                                   7.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Ora, giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         Per i reclamanti il sequestro è ormai privo d’oggetto poiché, contestualmente all’inoltro del reclamo, il credito accertato dall’attestato di carenza di beni era stato nel frattempo pagato (reclamo, n. 1 a 3). RE 2 censura inoltre la verosimile appartenenza dei beni sequestrati alla debitrice sequestrata (reclamo, n. 4 segg.).

                                   8.   Giusta l’art. 149a cpv. 2 LEF il debitore può sempre estinguere il debito accertato mediante un attestato di carenza di beni versando l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che lo ha rilasciato. Il pagamento dell’intero debito comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’at-testato di carenza di beni dal relativo registro (art. 149a cpv. 3 prima frase LEF), ciò di cui viene dato atto al debitore che lo richieda (art. 149a cpv. 3 seconda frase LEF), liberandolo (art. 12 cpv. 2 LEF; Näf, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009, n. 5 ad art. 149a). Determinante non è l’effettiva consegna al creditore, bensì l’incasso da parte del competente ufficio d’esecuzione e quindi il pagamento diretto presso i suoi sportelli o, volendo procedere con un ordine di bonifico o una polizza di versamento postale, l’avvenuto accredito sul conto intestato all’ufficio (Levante, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009, n. 9 ad art. 12; Emmel, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 3, 7 e 14 ad art. 12). E, diversamente da quanto lasciano intendere i reclamanti, nulla agli atti dimostra che il debito possa ritenersi saldato alla luce delle considerazioni che precedono. Il documento da loro prodotto in questa sede si riduce a un generico e, oltretutto, parziale ordine di pagamento redatto in forma elettronica, ma da cui non si può certo evincere la sua avvenuta ed effettiva esecuzione (doc. 2). D’altra parte, non risulta nemmeno – né gli interessati lo pretendono – che in tal senso l’ufficio d’esecuzione abbia rilasciato un giustificativo qualsiasi.

                                         Aggiungasi per il resto che l’attestato di carenza di beni dà piena prova dei fatti che vi sono riportati finché non ne sia dimostrata l’inesattezza (art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5c; CEF 22 agosto 2012 inc. 15.2012.79, 30 agosto 2002 inc. 15.2002.93 consid. 2a). Ciò detto, il pagamento dell’intero onere a suo carico (comprensivo degli accessori) legittima il debitore a pretendere la restituzione – tramite l’ufficiale – dell’attestato di carenza di beni annullato, rispettivamente a rivendicarne l’annullamento giusta l’art. 90 cpv. 1 CO (art. 150 cpv. 1 LEF; Levante, op. cit., n. 12 ad art. 12; Näf, op. cit., n. 1 ad art. 150; Emmel, op. cit., n. 18 ad art. 12; Huber, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 3 e 6 ad art. 150; CEF 22 agosto 2012 inc. 15.2012.79). Ma, in tal senso, gli opponenti non pretendono alcunché. Per il momento almeno, non vi è quindi motivo di dubitare dell’efficacia dell’attestato di carenza di beni n. __________ del 26 aprile 2010 emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ in relazione all’esecuzione n. __________ (nel plico di documenti allegati all’istanza di sequestro). Di modo che, sotto questo profilo, anche la verosimile esistenza della causa di sequestro individuata nell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF e del relativo credito rivendicato dal sequestrante permane attuale e sostenibile. La censura va conseguentemente respinta.

                                   9.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

                                         abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 inc. 14.2005.67, consid. 3.4).

                               9.1.   Ora, l’importo di fr. 300'000.– si trova depositato su un conto bancario intestato al Tribunale __________ (doc. A pag. 2 e doc. J allegati all’opposizione). Per il Giudice di pace, il patrocinatore della debitrice sequestrata e di RE 2 ha versato quella somma di denaro a nome e per conto della cliente RE 1 nel contesto della vertenza ereditaria che la opponeva ai due fratelli, di cui però RE 2 non era parte (decisione impugnata, pag. 3 verso l’alto). Non essendovi traccia dell’avvenuto pagamento da parte della banca, nulla indicava che quella cifra proveniva dal prestito (subordinato a condizioni) di fr. 400'000.– concesso ad RE 2 (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso). Se ne doveva dedurre che quest’ultimo aveva corrisposto fr. 300'000.– sul conto clienti del patrocinatore, avv. PA 1, a nome e per conto della madre RE 1 a cui, pertanto, dovevano appartenere (decisione impugnata, pag. 4 verso l’alto). Dal canto loro i reclamanti contestano questa sua conclusione e considerano che tale somma appartenga indubbiamente ad RE 2 (reclamo, n. 5 segg.).

                               9.2.   Anzitutto, a sostegno della loro tesi, i reclamanti rimproverano al Giudice di pace di non avere considerato l’importo di fr. 300'000.– come proveniente dal prestito bancario concesso ad RE 2 (reclamo, n. 8 a 14). Così come proposta tuttavia la censura non ha portata pratica. Dagli atti risulta in effetti che il versamento avvenuto in data 24 febbraio 2011 della corrispondente somma di denaro sul conto postale del patrocinatore è stato eseguito su ordine di

                                         RE 2 indicando quale causale la “Compravendita part. __________ RFD __________” (doc. H allegato all’opposizione), ovvero quindi attingendo verosimilmente a beni già suoi. E, in un siffatto contesto, diventa irrilevante stabilire se quella somma di denaro sia da ricondurre al prestito bancario di fr. 400'000.– oppure no, nell’uno come nell’altro caso dovendosi comunque partire dal presupposto che, originariamente, quel denaro era di spettanza dell’opponente RE 2. Di conseguenza, in quanto riferite al prestito bancario, le argomentazioni proposte dai reclamanti non meritano ulteriore disamina.

                               9.3.   Invero – come detto (sopra, consid. 8.1) – a prescindere dalla provenienza dell’importo di fr. 300'000.–, il Giudice di pace ha stabilito che il versamento di tale somma ad opera di RE 2 sul conto clienti del patrocinatore legale non dimostrava affatto che i beni sequestrati appartenevano allo stesso RE 2. Questo perché l’avvocato che rappresentava gli interessi della debitrice sequestrata nella vertenza ereditaria aveva avuto modo di precisare che “il versamento di fr. 300'000.– nell’ambito dell’accordo transattivo sarebbe avvenuto a nome della stessa ed a tacitazione dei coeredi, quale contropartita del ritiro dell’immobile di __________ (e-mail 1° marzo 2010) [nel plico di documenti allegato all’istanza di sequestro]” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). Nondimeno, da questo punto di vista, il semplice fatto che i reclamanti pretendano che l’“obbiettivo finale era che RE 2 divenisse proprietario della casa pagando direttamente gli zii e non la madre” (reclamo, n. 15) e che “di questo le parti erano al corrente e risulta dall[e] varie bozze di transazione allestite” (reclamo, n. 16), di cui tuttavia non vi è alcuna traccia negli atti, non basta a sovvertire questa sua conclusione.

                               9.4.   Sennonché RE 2 ha reso verosimile di aver girato dal proprio conto postale, il 24 febbraio 2011, fr. 300'000.– sul conto dell’avv. PA 1 indicando quale causale la “compravendita part. __________ RFD __________” (doc. H allegato all’opposizione). E, lo stesso importo è poi stato girato il 23 settembre 2011 dal conto dell’avv. PA 1 sul conto del Tribunale __________ (doc. J allegato all’opposizione), verosimilmente in esecuzione dell’accordo raggiunto dalle parti (la debitrice e i suoi fratelli) nella causa ereditaria in occasione dell’udienza del 31 agosto 2011 (doc. K punto 2, allegato all’opposizione). Orbene, il medesimo accordo prevedeva appunto che il Tribunale __________ avrebbe restituito l’importo di fr. 300'000.– qualora le parti non avessero sottoscritto la transazione prospettata entro il 30 settembre 2011 (punto 3). Che le trattative siano fallite non è contestato sicché appare verosimile in base ai documenti citati in precedenza che l’opponente RE 2 sia titolare, per il tramite dell’avv. PA 1, di un credito nei confronti del Tribunale __________ in restituzione dell’importo depositato di fr. 300'000.–. In assenza di elementi concreti di segno contrario non può presumersi che RE 2 abbia donato o prestato tale somma a sua madre (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 con rif.). Di modo che, l’escussa non risultando apparentemente titolare del credito sequestrato sotto questo profilo il reclamo va sostanzialmente accolto.

                                10.   La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) è posta per metà a carico della debitrice sequestrata, che – per quanto ricevibile – si vede respingere il suo reclamo, mentre la rimanenza va a carico del sequestrante, che soccombe quasi integralmente nei confronti di RE 2 (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate indennità e ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Lo stesso grado di soccombenza determina altresì la nuova ripartizione di spese e ripetibili di prima sede.

                                         Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 678.65 (importo del credito fatto valere dal sequestrante).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 è respinto.

II. Il reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.

                                  III.   Di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della decisione del 22 mag-gio 2013 del Giudice di pace __________ (inc. 28c/11) sono così riformati:

                                         “1.    L’opposizione 14/16 novembre 2011 di RE 1, __________, è respinta. L’opposizione 14/16 novembre 2011 di RE 2, __________, è accolta.

                                         1.1.  Di conseguenza il decreto di sequestro n° __________ pronunciato a carico di RE 1, __________, ed emesso il 2 novembre 2011 dal Giudice di pace __________ (inc. 28c/11) è annullato.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono poste per 1/2 a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 1, compensate indennità e ripetibili. ”.        

                                 IV.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dai reclamanti, resta per metà a carico di RE 1, mentre la rimanenza va a carico di CO 1, compensate indennità e ripetibili.

                                  V.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di misura cautelare sottoposta alla limitazione dell’art. 98 LTF e ritenuto che il valore litigioso della vertenza, di fr. 678.65, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

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