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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2012 14.2012.97

11 juillet 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,672 mots·~8 min·3

Résumé

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.97

Lugano 11 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 14 marzo 2012 da

CO 1  

contro

RE 1 patrocinato dall PA 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 6 giugno 2012 (SO.2012.1275) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 8 giugno 2012 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

18 giugno 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 20 giugno 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'500.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione 6 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 8 giugno 2012 alle ore 10.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’8 giugno 2012 dell’UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una ricevuta postale sempre dell’8 giugno 2012 relativa al versamento di fr. 380.-e un estratto conto debitore del 14 giugno 2012 dell’UE di Lugano confermante il pagamento a saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. B1 e B2). La reclamante rileva inoltre di essere proprietaria dell’esercizio pubblico denominato “M__________” situato nello stabile di sua proprietà  part. n. __________ RFD di __________, il cui valore commerciale, secondo una stima del 2004 era di circa fr. 600'000.-- (doc. C, D e H1-H2), a cui va aggiunto l’aumento di valore in seguito a ristrutturazione e l’aumento dei valori di reddito e di stima. L’immobile, che è gravato da ipoteche per nominali fr. 540'000.--, a cui tuttavia corrisponde un debito effettivo di fr. 358'179.-- come risulta dalla relativa dichiarazione dell’__________ (doc. E), è stato ristrutturato nel corso del 2010-2011 con una spesa complessiva di fr. 114'823.-- interamente pagata (doc. F). La convenuta sostiene che la temporanea mancanza di liquidità è stata in grande parte determinata dalla stagione invernale e dalla sfavorevole condizione atmosferica degli ultimi mesi. L’andamento commerciale è ormai consolidato, come appare dai conteggi allegati (doc. H) che si riferiscono agli anni scorsi. La reclamante rileva poi che ai fini contabili gli utili di esercizio sono ridotti dagli ammortamenti e che in effetti per determinare la residua, netta ed effettiva disponibilità di liquidità questi vanno aggiunti, per cui la prognosi della solvibilità va ritenuta positiva. In merito alle esecuzioni l’escussa asserisce che non vi sono ulteriori dichiarazioni di fallimento, né risultano a carico suo attestati di carenza di beni. Si è inoltre impegnata a effettuare regolari versamenti all’Ufficio esecuzione per far fronte alle varie esecuzioni. Le relative ricevute dimostrano la sua effettiva disponibilità di liquidità. Infatti nei mesi da febbraio a maggio 2012 ha versato complessivamente fr. 5'500.-- all’Ufficio esecuzione. La convenuta puntualizza infine che l’esercizio pubblico entra ora nella fase di maggior reddito che dura fino a ottobre con il culmine nel mese di agosto.   

Considerando

In diritto:

                               1.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   La reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una ricevuta postale pure dell’8 giugno 2012 relativa al pagamento di fr. 380.-- e un estratto al 14 giugno 2012 dal conto debitore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, in cui viene confermato il pagamento a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 10 luglio 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 21 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 59'100.70. Determinante è che nel corso del 2012 per esecuzioni promosse in parte già nel 2011 dallo __________, dalla __________ e dalla CO 1 in 6 procedure è stata presentata la domanda di realizzazione, in 3 procedure è stato eseguito il pignoramento e per un’ulteriore procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a ritenere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare regolarmente tasse e oneri sociali. Le schede contabili “ricavi ristorante” così come i bilanci e i conti economici per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 prodotti dalla reclamante non inducono, a fronte delle citate procedure esecutive, a ritenere che essa dispone di sufficiente liquidità. Ancor più se si considera che da febbraio a maggio 2012 essa ha versato all’Ufficio esecuzione di Lugano un importo alquanto modesto. A proposito dello stabile di proprietà della convenuta, part. __________ RFD di __________, in cui è situato l’esercizio pubblico “M__________”, il cui valore commerciale è stato stimato nel 2004 a fr. 600'000.-- e il cui aggravio ipotecario effettivo ammonta a fr. 358'179.--, si osserva che questa proprietà non contribuisce a rendere verosimile la solvibilità della reclamante, atteso che solo nel caso di una sua vendita le porterebbe mezzi liquidi. In merito alla possibilità di vendere la citata proprietà e, se del caso, a quale prezzo non vi è però al momento certezza alcuna, mentre il presupposto della solvibilità va reso verosimile nel termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.     

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Gandria, a far tempo da

                                         giovedì 12 luglio 2012 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                         carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

__________ __________;

                                         - __________;

                                         - Ufficio esecuzione di __________;

                                         - Ufficio fallimenti di __________;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario __________;

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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