Incarto n. 14.2012.90
Lugano 25 giugno 2012 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 marzo 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 24 febbraio 2012 per il pagamento di fr. 199.- oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 25 maggio 2012 (inc. n. 130);
sentenza impugnata dall’istante con reclamo del 29 maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 199.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il “Canone arretrato abbonamento __________ (www. __________.ch)”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7 marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di iscrizione al servizio “__________”, sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2004, per un importo annuo di fr. 189.-, IVA compresa (doc. A), poi modificato nel corso del 2010, con un canone annuo di fr. 199.- (doc. B);
che chiamato ad esprimersi sull’istanza, con osservazioni 11/14 marzo 2012 il convenuto ha rilevato di avere inoltrato il 14 dicembre 2010 -dopo avere parlato telefonicamente con un collaboratore della parte istante- disdetta del contratto per la fine dello stesso anno (cfr. doc. C), dichiarando pertanto di mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che con decisione del 25 maggio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza;
che, pur individuando nel contratto doc. A gli estremi di un riconoscimento di debito e, quindi, di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per quanto riguarda l’impegno al pagamento del canone di abbonamento annuo nella misura in cui tale contratto non sia stato validamente disdetto, egli ha per finire stabilito che dagli atti di causa risulta che l’escusso ha validamente disdetto il servizio con scritto del 14 dicembre 2010 per la fine del 2010 (doc. C);
che, ha dipoi osservato il primo giudice, è vero che la parte istante ha accettato la disdetta soltanto per il 10 febbraio 2012 (doc. D), accampando la ragione che, secondo le condizioni generali, la disdetta deve pervenire con almeno tre mesi di preavviso, pena il rinnovo del contratto per un ulteriore anno (doc. F);
che, tuttavia, egli ha puntualizzato, per essere ammessa, tale eccezione va provata, ciò che non è però il caso nella fattispecie, poiché le condizioni generali allegate ai documenti di causa (doc.G/H) non dimostrano il rinnovamento tacito così come preteso dalla procedente, anche perché incomplete, essendo stati trasmessi due esemplari della pagina 2 e nessuno della pagina 1;
che stando così le cose, ha concluso il Giudice di pace, e visto il carattere prettamente formale della procedura di rigetto dell’opposizione, non vi è la dimostrazione del rinnovo contrattuale, di modo che l’istanza non può essere ammessa;
che contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 maggio 2012, reiterando nel sostenere che il convenuto non ha rispettato i termini di disdetta previsti dalle condizioni generali di cui al doc. H (accettate delle parti al momento della sottoscrizione del contratto doc. A), le quali al §4.2, stabiliscono che il contratto è prorogato tacitamente di volta in volta di un ulteriore anno, qualora non disdetto per scritto da una delle due parti entro tre mesi di preavviso della scadenza;
che non avendo la controparte rispettato tale termine con l’invio dello scritto 14 dicembre 2010, il contratto si è perciò rinnovato tacitamente di un ulteriore anno, fino al 22 febbraio 2012, come del resto fatto presente al convenuto, di modo che l’istanza merita tutela;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che, nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha individuato nel contratto di cui al doc. A, segnatamente nell’impegno del convenuto a pagare un canone di abbonamento annuo di fr. 189.- alla controparte in relazione alle prestazioni ivi contemplate (punto 2.26), alla condizione che tale contratto – stipulato a tempo indeterminato, con una durata minima di 12 mesi (punto 2.25) – non sia stato validamente disdetto;
che del resto nessuno lo contesta;
che se è vero che nel punto 3 del contratto le parti hanno sottoposto la relativa pattuizione alle condizioni generali per i contratti “__________” e “__________” (edizione maggio 2003), a differenza di quanto preteso dall’insorgente nel reclamo, nulla consente di ritenere che l’invio della disdetta da parte del convenuto con scritto 14 dicembre 2010 per la fine dello stesso anno si sia rivelato inefficace alla luce del §4.2 delle condizioni generali, secondo cui il contratto è prorogato tacitamente di volta in volta di un anno qualora non disdetto per scritto da una delle due parti con tre mesi di preavviso dalla scadenza;
che, infatti, come correttamente accertato dal primo giudice, le condizioni generali esibite dall’istante (plico doc. G/H) si riferiscono alle clausole 5.4.3-9.3, ossia alla sola pagina due, ove nulla figura sui termini di disdetta, argomento verosimilmente trattato alla pagina uno, non prodotta, per tacere del fatto che né nell’istanza di rigetto dell’opposizione, né nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti in causa vi è un concreto riferimento a tale clausola (§4.2);
che già per questo motivo il reclamo va disatteso;
che a maggior ragione la reiezione del gravame si impone, ove si consideri che di fatto l’istante procede sulla base di una pattuizione apparentemente diversa da quella del doc. A, ossia della modifica del contratto di cui allo scritto doc. B (ove figura la menzione: “cambio di abbonamento”), che riporta un canone annuo di fr. 199.- fino alla fine di febbraio 2011, senza alcun riferimento alle condizioni generali richiamate nel reclamo e, ancor meno, alle relative modalità di rinnovo;
che ne discende pertanto, comunque sia, la reiezione del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
- -
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 199.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).