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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.2012 14.2012.81

28 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,554 mots·~8 min·5

Résumé

Senteza di divorzio quale tiolo di rigetto definitivo. Nessuna prova di estinzione del debito

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.81

Lugano 28 giugno 2012/ B/fp/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 novembre 2011 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2  

contro

RE 1 patrocinato dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore __________ con decisione 16 maggio 2012 (SO.2011.4999) ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta

     al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ è respinta

     in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5%

     dal 04.06.2003 e spese.

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--, da anticipare dalla

      parte istante, restano a suo carico in ragione di 1/5 e sono poste a carico

      della parte convenuta in misura di 4/5, la quale rifonderà alla parte istante

      fr. 600.-- a titolo di indennità.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

29 maggio 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni 14 giugno 2012 di controparte;

rilevato che con decreto presidenziale 11 giugno 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 10/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione__________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 e 2) fr. 22'700.-- oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Saldo liquidazione regime (vedi sentenza divorzio dell’08 febbraio 2008 - 2) contributi alimentari per la figlia __________ dal 2007 ad oggi.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                  B.   Con l’istanza di rigetto la procedente ha preteso, tra l’altro, il pagamento dell’importo residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 fondando la sua richiesta sul punto 5 della sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ (doc. B), in cui è stato stabilito il saldo a favore dell’istante della liquidazione del regime patrimoniale tra i coniugi ammontante a fr. 121'000.--.

                                  C.   Con le sue osservazioni del 12 dicembre 2011 il convenuto ha sostenuto in merito al saldo della liquidazione patrimoniale che con un accordo concluso con l’istante il 19 aprile 2010 è intervenuta la novazione del punto 5 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. 7). Egli ha poi prodotto uno scambio di e-mail del 10 novembre 2011 tra la __________ e la __________ (doc. 8) e chiesto infine  l’interrogatorio delle parti.

                                         Con le controsservazioni del 29 dicembre 2011 la creditrice ha in sostanza contestato le allegazioni del convenuto, riconfermandosi nella sua istanza e producendo ulteriori documenti (doc. da D a I).

                                         Con le sue ulteriori osservazioni dell’8 febbraio 2012 il convenuto ha contestato le argomentazioni di controparte riconfermandosi nelle sue allegazioni e chiedendo nuovamente l’interrogatorio delle parti.

                                         All’udienza di discussione del 15 maggio 2012 le parti si sono

                                         riconfermate nelle proprie tesi.

                                  D.   Con decisione del 16 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dapprima spiegato di non avere ammesso l’interrogatorio delle parti richiesto dal convenuto avendolo ritenuto ininfluente nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione oltre che non richiesto dallo scopo del procedimento. Il primo giudice ha poi ritenuto la sentenza dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. In merito al preteso accordo verbale raggiunto dalle parti successivamente al divorzio che avrebbe comportato la novazione del punto 5 della convenzione di divorzio, il primo giudice ha ritenuto che l’”accordo di restituzione debito come da convenzione” del 19 aprile 2010 (doc. 7) non costituisce novazione di quanto pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, per cui limitatamente a fr. 96'000.-oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione.      

                                  E.   Con il reclamo il convenuto sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto delle sue argomentazioni in merito all’importo da versare all’istante quale liquidazione del regime matrimoniale. Secondo il reclamante le parti hanno, successivamente al divorzio, raggiunto una diversa intesa, pattuita verbalmente, nel senso che la procedente avrebbe rinunciato al versamento a suo favore di fr. 96'000.-- a condizione che il reclamante avesse provveduto a pagare regolarmente il contributo alimentare a favore della figlia __________ (fr. 1‘850.--) fino all’ottenimento di un diploma. Il reclamante rileva che, nonostante il tenore dei doc. 7 e 8 riferisca dell’esistenza di un’intesa fra le parti, il Pretore non ha ritenuto di approfondire ulteriormente questo aspetto. Trattandosi di un’intesa verbale egli ha chiesto l’interrogatorio dell’istante, al fine di poter compiutamente mettere in luce quanto effettivamente concordato. Nonostante l’incertezza in merito all’esistenza effettiva del debito rispettivamente della sua entità, il primo giudice non ha tuttavia ritenuto di approfondire la questione, per cui la decisione pretorile è stata pronunciata sulla base di un supporto probatorio incompleto. Il reclamante chiede l’annullamento della sentenza con rinvio dell’incarto al Pretore per ulteriori approfondimenti istruttori.                                       

F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

1.Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a.      l’applicazione errata del diritto

b.      l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.In base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato, costituisce, in via di principio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il credito residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 derivante dallo scioglimento del regime dei beni tra le parti.

                                   4.   Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

                                         Il reclamante pretende di avere concluso un accordo con l’istante, secondo il quale quest’ultima avrebbe rinunciato all’incasso della liquidazione patrimoniale ancora dovutale secondo la sentenza di divorzio in cambio del suo impegno a corrispondere il contributo alimentare a favore della figlia __________ fino al raggiungimento di un diploma da parte di quest’ultima.

                                         Il convenuto ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto verbalmente, producendo, a sostegno della sua tesi, due documenti (doc. 7 e 8). L’accordo del 19 aprile 2010 concluso tra le parti, denominato “Accordo di restituzione debito come da convenzione” (doc. 7) rappresenta un accordo circa le modalità di pagamento dell’importo dovuto dal reclamante e prevede nel caso di un ritardo di tre mesi nel pagamento delle rate concordate, la facoltà dell’istante di procedere in via esecutiva e l’impegno dell’escusso a non interporre opposizione. Il reclamante ha poi prodotto un e-mail scambiato il 10 novembre 2011 (doc. 8)  tra la __________ e la __________ in merito all’offerta per un deumidificatore, per cui ben lungi dal riferirsi all’asserito accordo con l’ex moglie. Orbene, da questi documenti non emerge alcuna prova in merito all’estinzione del debito del reclamante nei confronti della procedente derivante dalla liquidazione del loro regime dei beni secondo l’art. 5 della convenzione di divorzio, per cui non solo non è stato prodotto alcun documento, come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF, a comprova dell’estinzione del debito in oggetto, ma non è stato fornito alcun serio indizio che avrebbe potuto convincere il Pretore della necessità di procedere all’interrogatorio dell’istante come teste, per cui, correttamente, questa prova in prima sede  non è stata ammessa.

                                         La sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003. Ne consegue che il Pretore ha accertato in modo corretto i fatti e ha applicato pure correttamente il diritto.

5. Il reclamo va respinto.

      Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza

      (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamti gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 480.--, è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

- PA 1 - PA 2  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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