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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2012 14.2012.75

15 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,102 mots·~11 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza. Competenza avocata dalla CEF per motivi di economia di giudizio

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.75

Lugano 15 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 30 marzo 2012 presentata da

CO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 1

  contro  

CO 1 già patrocinata dall’avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ per il pagamento i fr. 99'304.90 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2006 e spese esecutive;

istanza accolta dal Pretore della Giurisdizione di __________ con decisione del 10 maggio 2012 (SO.2012.216);

sentenza impugnata con reclamo del 16 maggio 2012 dalla convenuta, la quale con separato reclamo, sempre del 16 maggio 2012, è insorta (anche) contro la decisione 7 maggio 2012, con la quale il Pretore ha respinto le domande di rinvio dell’udienza presentate dall’avv. __________ (patrocinatore della convenuta) con scritto 3 maggio 2012 e dal __________ Z__________, marito della convenuta, in occasione dell’udienza di contradditorio del 7 maggio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare RE 1 per l’incasso della somma di fr. 99'304.90 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza 7 luglio 2009 della Pretura di __________ e la decisione 12 settembre 2011 del Tribunale d’appello, e come oggetto del pegno immobiliare la particella n. __________ RFD __________;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 30 marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza emanata il 7 luglio 2009 dal Pretore della Giurisdizione di __________, che in parziale accoglimento della petizione 22 giugno 2006 della ditta CO 1 ha condannato la qui convenuta, unitamente al marito __________ Z__________, a versare in solido all’attrice l’importo di fr. 100'004.90 oltre interessi al 5% su fr. 99'304.90 dal 22 giugno 2006 e su fr. 700.- dal 14 marzo 2006, facendo nel contempo ordine all’ufficiale dei registri di __________ di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale a favore dell’attrice per l’importo di fr. 99'304.90 oltre interessi, a carico del fondo particella n. __________ RFD __________ di proprietà della convenuta (doc. B);

                                         che all’istanza l’escutente ha dipoi allegato anche la decisione emanata il 12 settembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d’appello - passata in giudicato - con la quale è stato respinto l’appello dei convenuti avverso la sentenza pretorile (doc. C);

                                         che con ordinanza del 2 aprile 2012 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha citato le parti a comparire all’udienza di contradditorio indetta per il 7 maggio 2012;

                                         che con scritto del  3 maggio 2012 l’avv. __________, patrocinatore della convenuta, ha chiesto il rinvio dell’udienza, siccome già impegnato presso la Pretura del Distretto di __________, facendo poi presente che la sua cliente è in trattative per la vendita di una sua proprietà ad __________ e che con il ricavato della stessa potrà così liquidare il credito della procedente;

                                         che all’udienza del 7 maggio 2012, presenti il patrocinatore della parte istante e il marito della convenuta, __________ Z__________, il Pretore ha comunicato ai presenti che, appena ricevuta la richiesta di rinvio dell’udienza da parte dell’avv. __________, ha comunicato telefonicamente a quest’ultimo l’inammissibilità della domanda, in quanto del tutto intempestiva;

                                         che, dal canto suo, __________ Z__________ ha a sua volta chiesto ulteriormente un aggiornamento dell’udienza, essendo sua moglie assente sino a fine maggio 2012;

                                         che alla domanda di rinvio dell’udienza si è opposta la parte istante, che si è quindi confermata nella propria domanda;

                                         che a sua volta __________ Z__________, per la parte convenuta, ha chiesto di poter pagare ratealmente l’importo posto in esecuzione, come pure di poter discutere con i titolari della creditrice;

                                         che in calce al verbale di udienza, il Pretore, richiamato l’art. 135 CPC, ha respinto formalmente le domande di rinvio dell’udienza proposte dall’avv. __________ e da __________ Z__________ per la convenuta in quanto chiaramente intempestive, avvertendo le parti che contro tale decisione può essere presentato reclamo entro il termine di 10 giorni al Tribunale d’appello;

                                         che con decisione del 10 maggio 2012 lo stesso Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione esibita dalla procedente e, in particolare, le sentenze, cresciute in giudicato, 7 luglio 2009 della Pretura di __________ (doc. B) e 12 settembre 2011 della II Camera civile del Tribunale d’appello (doc. C), costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81 LEF;

                                         che, del resto, egli ha puntualizzato, in occasione dell’udienza la convenuta, tramite suo marito, non si è opposta alla domanda di controparte, chiedendo unicamente di poter pagare ratealmente il credito posto in esecuzione;

                                         che contro il mancato rinvio dell’udienza (decisione 7 maggio 2012) da parte del primo giudice, la convenuta è insorta con reclamo del 16 maggio 2012;

                                         che, sempre con reclamo del 16 maggio 2012, la convenuta è pure insorta contro la decisone 10 maggio 2012, con la quale lo stesso Pretore ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente;

                                         che in entrambi i gravami, dall’identico contenuto, l’insorgente ha rilevato che il fatto di non avere tenuto in considerazione l’istanza (tempestiva) chiedente il rinvio dell’udienza 7 maggio 2012, avrà per lei delle gravi conseguenze, nel senso che la pretesa della procedente, confermata con sentenza passata in giudicato, pari a fr. 99'304.90, la pone in una grave situazione finanziaria;

                                         che, sempre secondo la reclamante, questo rischio avrebbe potuto facilmente essere evitato se il primo giudice avesse rinviato l’udienza e se le parti avessero così potuto liquidare le loro reciproche pretese;

                                         che, prosegue l’insorgente, dalla perizia 13 gennaio 2011 della ditta G__________, _______, annessa al reclamo, risulta che essa ha subito numerosi e gravi difetti alla costruzione, causati dai lavori difettosi eseguiti dalla ditta istante, quantificabili in fr.  240'000.-;

                                         che il fatto che l’istante vi si opponga in modo continuo e forte, rispettivamente che rifiuti il risarcimento dei danni, ma che insista sulla sua pretesa di fr. 99'304.90, denota poco senso di responsabilità, ritenuto che in caso di proseguimento della procedura senza tenere conto della possibilità di compensazione delle sue pretese, essa subirà non soltanto un danno finanziario effettivo, ma anche un pregiudizio giuridico;

                                         che, per finire, secondo la convenuta, i reclami vanno accolti, nel senso che le decisioni impugnate vanno annullate e che venga constatato che essa ha subito grave danno a seguito del mancato rinvio dell’udienza del 7 maggio 2012 da parte del Pretore di __________, di modo che gli atti devono essere rinviati all’istanza precedente;

                                         che i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che nella misura in cui la reclamante si propone con la prima impugnativa (che andava proposta alla III Camera civile del Tribunale d’appello, ma che per economia di giudizio viene trattata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello unitamente al successivo gravame) di ottenere l’annullamento della decisione 7 maggio 2012, con la quale il Pretore ha respinto le richieste di rinvio dell’udienza presentate il 3 maggio 2012 dal suo avvocato e nel corso dell’udienza 2012 da suo marito, e quindi, di riflesso, il rinvio degli atti per una nuova discussione, il reclamo è divenuto privo di oggetto;

                                         che, come visto, l’udienza di contradditorio, nonostante le due richieste di rinvio, si è ugualmente tenuta, avendo il Pretore ritenuto del tutto intempestivo l’agire della parte convenuta e del suo avvocato (art. 135 lett. b CPC), e il 10 maggio successivo lo stesso Pretore ha statuito sull’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, ossia ha emanato la relativa decisione di merito, contro la quale la reclamante è insorta con un secondo reclamo, identico al riguardo ovvero per quanto riguarda la specifica tematica - al primo;

                                         che, pertanto, si può passare all’evasione del secondo reclamo;

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC );

                                         che con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che, nella fattispecie, la critica rivolta al Pretore per avere tenuto l’udienza nonostante le due richieste di rinvio della medesima, si rivela infruttuosa,

                                         che, come visto, il Pretore non ha accordato il rinvio dell’udienza voluto dalla convenuta perché le relative richieste di rinvio                 - quella del 3 marzo 2012 del suo avvocato e quella di suo marito in occasione dell’udienza sarebbero state inoltrate intempestivamente, ovvero disattendendo il principio secondo cui in un caso del genere il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi solo su richiesta tempestiva;

                                         che la reclamante non pretende però che il Pretore abbia trasceso nel suo potere di apprezzamento ritenendo le rispettive istanze di rinvio proposte in modo intempestivo, ossia non pretende di avere agito con la dovuta sollecitudine e ancor meno spiega perché le due istanze di rinvio andavano invece considerate tempestive, reiterando essa solo ad evidenziare che il fatto di non avere dato seguito alle sue richieste avrà per lei gravi conseguenze, senza tuttavia invocare la violazione dell’art. 135 lett. b CPC, secondo cui il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi, su richiesta di parte, (solo) di fronte a una tempestiva domanda;  

                                         che insufficientemente motivato il reclamo si rivela pertanto al riguardo inammissibile;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, nella fattispecie, a giusta ragione il Pretore ha considerato la documentazione agli atti, segnatamente le sentenze, passate in giudicato, 7 luglio 2009 della Pretura di __________ e 12 settembre 2011 della II Camera civile del Tribunale d’appello      - decisioni che hanno comportato la definitiva condanna della convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione, con conseguente conferma del pegno immobiliare indicato nel precetto esecutivo - titolo di rigetto (definitivo) giusta la citata norma;

                                         che, del resto, l’insorgente nemmeno lo contesta;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi di opporsi al giudizio impugnato, sostenendo - per la prima volta in questa sede di essere stata danneggiata dall’agire della procedente per la somma di circa fr. 240'000.-, importo corrispondente all’offerta indicativa allestita in data 13 gennaio 2011 dalla Impresa di costruzioni G__________, __________, per i lavori di risanamento presso la sua abitazione di __________, conseguenti ai gravi difetti di costruzione causati dalla parte istante (doc. 1, con fotografie, annesso al reclamo)

                                         che l’argomentazione - che peraltro stravolge la strategia messa in atto dal marito della convenuta in occasione dell’udienza (questi non si è infatti opposto all’istanza, ma ha unicamente chiesto di poter pagare ratealmente l’importo in questione) - sfugge tuttavia a disamina, nella procedura di reclamo non essendo ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che ne discende in definitiva l’inammissibilità del secondo rimedio;

                                         che egli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,  

richiamati gli art, 80 e 81 LEF, 135 CPC, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo diretto contro la decisione 7 maggio 2012 del Pretore della Giursdizione di __________ è divenuto privo di oggetto.

                                   2.   Il reclamo diretto contro la decisione 10 maggio 2012 del Pretore della Giurisdizione di __________ è inammissibile.

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 99’304,90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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