Incarto n. 14.2012.73
Lugano 28 giugno 2012 FP/b/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 16 marzo 2012 presentata da
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto (provvisorio) dell’’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 13 marzo 2012 per il pagamento di fr. 1'000.- oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Giudice di pace __________ con decisione dell’8 maggio 2012 (inc. n. 0087-2012s);
sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 21 maggio 2012 per quanto concerne il dispositivo sugli oneri processuali;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell’8/13.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 1'000.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Lavori fatturati ma non eseguiti come accordo per fattura Perlinatura tetto”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 16 marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio) alla Giudicatura di pace __________, allegando il verbale di udienza 29 febbraio 2012 (svoltasi davanti il supplente Giudice di pace __________) relativo alla causa promossa dallo stesso convenuto nei suoi confronti, udienza nel corso della quale le parti si sono proposte di transigere il relativo contenzioso – riservata la definitiva accettazione della transazione da parte di RE 1 entro il 1° marzo 2012 – riconoscendo CO 1 la validità della fattura per lavori di carpenteria emessa da RE 1 per un valore di fr. 11'400.- e quest’ultimo la validità della fattura per lavori di riparazione delle automobili emessa da CO 1 per un valore di fr. 2'797.20, il tutto seguito dall’impegno della debitrice (Carrozzeria __________) a versare la somma di fr. 802.80 e dall’impegno del creditore (RE 1) ad annullare il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ del 12.12.2011 alla ricezione del saldo (doc. C);
che nell’istanza la procedente ha asserito che il 23 marzo 2011 il convenuto le avrebbe consegnato la fattura per i lavori di perlinatura sotto il tetto della carrozzeria, per il materiale di isolazione e per i lavori di perlinatura della parete sud della carrozzeria, lavoro quest’ultimo tuttavia non eseguito;
che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 5 aprile 2012 il convenuto ha dichiarato di mantenere l’opposizione al precetto esecutivo, asserendo anzitutto che il verbale di udienza annesso all’istanza non giova alla controparte, dato che esso riferisce solo di una proposta transattiva che non è però stata da lui accettata, prova ne è che con decisione del 5 marzo 2012 (inc. 04s/12) il supplente Giudice di pace __________ ha respinto in via provvisoria, segnatamente per fr. 3'600.-, l’opposizione sollevata dalla ditta CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ (doc. 1);
che il convenuto si è dipoi opposto all’avversaria pretesa, segnatamente al credito di fr. 1’000.-, contestando di non avere effettuato tutti i lavori che gli sono stati commissionati come pure di avere riconosciuto tale importo, del resto neppure comprovato;
che con decisione dell’8 maggio 2012 il Giudice di pace __________ - premesso che nel corso dell’udienza del 29 febbraio 2012 le parti avevano riconosciuto lavori reciproci, ossia fr. 2'797.20 quale importo per prestazioni fornite dalla Carrozzeria __________ a RE 1 e fr. 3'600.- quale importo rimanente per prestazioni fornite da RE 1 alla Carrozzeria __________ (ancorché quest’ultima constatazione non risulta dal citato verbale) - ha respinto l’istanza, ritenendo che il menzionato verbale (doc. C) possa essere interpretato nel senso che la proposta di porre fine alla lite con un versamento di fr. 802.80 non è stata condivisa dall’istante (RE 1) entro il termine fissato, per cui successivamente è stata rigettata l’opposizione per fr. 3'600.- (doc. 1), ciò che rappresenta il saldo per i lavori eseguiti dal qui convenuto;
che dato che tale decisione (doc. 1) è passata in giudicato, ha proseguito il primo giudice, non è più permesso rimettere in discussione i parametri riguardanti i lavori di carpenteria oggetto della stessa decisione;
che, infine, sempre stando al Giudice di pace, si giustifica di considerare chiuse tutte le implicazioni finanziarie tra le parti sulla scorta della decisione 0088/2012s, relativa alla parallela istanza di rigetto dell’opposizione presentata sempre dalla qui istante;
che per questi motivi, ha concluso il primo giudice, la domanda di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ non può essere accolta;
che lo stesso giudice ha dipoi ritenuto di non riconoscere interessi in quanto di ciò non ci si è accordati nell’udienza del 29 febbraio 2012, potendosi per contro concedere fr. 200.- di ripetibili alla parte istante, di modo che alla parte convenuta vanno caricati fr. 200.- per “ripetibili per il legale della parte convenuta” e fr. 200.- per tassa di giustizia (dispositivo n. 2);
che contro il dispositivo sulle spese è insorto RE 1 con reclamo del 21 maggio 2012, chiedendo – in estrema sintesi – la sua riforma nel senso di caricare la tassa di giustizia e le ripetibili alla parte istante, soccombente nella specifica procedura, visto che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata respinta;
che chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo;
considerando
in diritto:
che, secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente (soltanto) mediante reclamo, rimedio questo disponibile anche contro le decisioni inappellabili di prima istanza finali (art. 319 lett. a CPC), segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (art. 309 b. n. 3 CPC);
che con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che il reclamo, fondato sulla pretesa violazione del diritto, merita tutela;
che, infatti, secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto;
che, secondo l’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC per spese giudiziarie si intende a. le spese processuali b. le spese ripetibili;
che secondo l’art. 95 cpv. 2 CPC per spese processuali si intendono, tra l’altro, gli esborsi forfettari per la decisione, ossia la tassa di giustizia (lett. b);
che sono ripetibili, per quanto qui di rilievo, le spese di rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC);
che, nella fattispecie, non vi è dubbio che la parte soccombente, ossia la debitrice degli oneri processuali relativi al giudizio di prima sede, è la parte istante, la cui domanda di rigetto dell’opposizione è stata respinta;
che caricando la tassa di giustizia di fr. 200.- e le ripetibili di fr. 200.- (peraltro non senza contraddirsi, dato che tale importo è stato attribuito per le prestazioni per il legale del convenuto) il Giudice di pace ha violato l’art. 106 cpv. 1 CPC;
che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della parte istante in quanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, dato che l’addebito di tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte vincente, anziché alla parte soccombente, è da attribuire a una manifesta disattenzione da parte del primo giudice, e non può quindi essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità si giustifica porre la tassa di giustizia relativa al presente giudizio allo Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si giustifica per contro riconoscere al reclamante ripetibili in esito alla presente decisione, dato che l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (CEF decisione del 5 marzo 2012, inc. 14.2012.23 consid. 5);
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 dell’impugnato giudizio è così riformato.
“2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della parte istante, la quale rifonderà al convenuto fr. 200.- a titolo di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-, anticipata dal reclamante, è posta a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).