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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2012 14.2012.7

17 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,289 mots·~6 min·5

Résumé

Rigetto definitivo fondato su una decisione della Commissione tutoria. Inammissibilità di censure dirette contro tale decisione

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.7

Lugano 17 gennaio 2012 Fp/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 novembre 2011 presentata da

CO 1, rappresentata dalla curatrice RA 1,

  contro  

RE 1,  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ del 26 ottobre 2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l’importo di fr. 1'505.75 oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisione 22 dicembre 2011 (inc. n. 199.11) dal Giudice di pace del circolo del Ticino;

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 5 gennaio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 20/26.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'505.75 indicando quale titolo del credito il prelievo senza permesso dalla sostanza della procedente (doc. A);

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del circolo del Ticino, allegando la decisione 20 aprile 2010, con la quale la Commissione tutoria regionale 14, con sede a Bellinzona, 1) non ha approvato il rendiconto finanziario per il 2009 presentato dal qui convenuto quale curatore della qui parte istante, 2) ha quantificato in complessivi fr. 550.00 l’indennità a favore del curatore e a carico della curatelata a fronte di un richiesta di complessivi fr. 2'190 e 3) ha per finire fatto obbligo allo stesso curatore di restituire alla sua assistita la somma di fr. 1'505.75, oggetto della presente procedura esecutiva (doc. B), la decisione 28 marzo 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso del curatore contro tale giudizio, confermando pertanto la sua condanna al versamento della somma di fr. 1’505.75 a favore della controparte (doc. C) e la sentenza 20 giugno 2011 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha dichiarato irricevibile un ulteriore ricorso del convenuto al riguardo (doc. D);

                                         che con ordinanza del 29 novembre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza (art. 253 CPC);

                                         che con osservazioni datate 13 dicembre 2011 - giunte però alla Giudicatura di pace soltanto il 27 dicembre successivo tramite la Giudicatura di pace di Bellinzona e, quindi, come si vedrà in appresso, dopo l’emanazione della decisione qui impugnata - il convenuto ha giustificato la propria opposizione, sostenendo di essere stato ingiustamente penalizzato dalla decisione della Commissione tutoria regionale 14, che avrebbe determinato il suo compenso per l’attività di curatore svolta a favore dell’istante in modo non corretto;

                                         che con decisione del 22 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo del Ticino ha accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le decisioni che l’istante ha prodotto unitamente alla propria domanda, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che non esiste alcuna contestazione della parte convenuta, la quale non ha presentato osservazioni entro il termine assegnato;

                                         che contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 5 gennaio 2012, asserendo che il motivo della sua contestazione è riferito alla natura del contenzioso, che non concerne il prelievo della sostanza senza permesso, bensì la mercede quale curatore per il lavoro svolto a favore della parte istante;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 LEF con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che, nella fattispecie, a giusta ragione il primo giudice ha ravvisato nella decisione emanata il 20 aprile 2010 dalla Commissione tutoria regionale 14 (doc. B) - confermata definitivamente dalla successiva decisione emanata il 28 marzo 2011 dall’autorità di vigilanza sulle tutele (doc. C), il ricorso presentato dal convenuto contro tale giudizio essendo stato dichiarato irricevibile dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D) - titolo di rigetto definitivo ai sensi delle citate norme, nella misura in cui allo stesso reclamante è stato fatto obbligo di restituire alla parte istante la somma di fr. 1'505.75, corrispondente alla differenza tra quanto da lui già prelevato (senza consenso) quale anticipo a titolo di mercede e spese per le proprie prestazioni a favore della curatelata (fr. 2'055.75) e quanto riconosciuto dalla competente autorità a tale titolo (fr. 550.-);

                                         che del resto nemmeno il reclamante ne contesta il principio;

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale però di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi invece di invalidare il titolo di rigetto in rassegna asserendo che non si è trattato di prelievo di sostanza, come supposto dalla creditrice e dallo stesso primo giudice, bensì di una questione inerente la mercede per il lavoro che egli aveva svolto nella sua funzione di curatore a favore della curatelata;

                                         che un argomento del genere – che riprende peraltro parte di quanto proposto dal convenuto nelle osservazioni all’istanza, allegato che il primo giudice non ha però considerato in quanto giunto in suo possesso a decisione già emanata – comunque lo si vagli, riguarda con ogni evidenza il merito della decisione della Commissione tutoria regionale 14 a monte dell’istanza di rigetto dell’opposizione (confermata dall’Autorità di vigilanza sulle tutele) - la quale, come visto, ha definitivamente condannato il convenuto a restituire alla curatela quanto prelevato in troppo senza preventivo suo consenso rispetto alla mercede e alle spese riconosciute nel dispositivo n. 2 - ovvero concerne un aspetto che sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, non abilitato a sindacare il ben fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria/amministrativa ai sensi dell’art 80 LEF;

                                         che ne discende l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

                                   3.   Intimazione a:

                                         RE 1, , ;

                                         RA 1, , .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'505.75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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