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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2012 14.2012.63

22 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,097 mots·~10 min·2

Résumé

Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.63

Lugano 22 maggio 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento senza preventiva esecuzione promossa con istanza 27/28 aprile 2011 da

CO 1 rappr. dall’RA 1  

contro

RE 1) patrocinato dall’ PA 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Blenio con sentenza 23 aprile 2012 (SO.2011.56) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo

     dal giorno martedì 24 aprile 2012, alle ore 09.30.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

4 maggio 2012 ne postula l’annullamento;

preso atto che il reclamo non è stato intimato a controparte;

rilevato che con decreto presidenziale 7 maggio 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 27/28 aprile 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 sostenendo che questi ha sospeso i versamenti all’RA 1 e che, come si evince dall’estratto delle esecuzioni, dimostra una profonda e permanente carenza nei pagamenti (doc. 2). L’istante ha rilevato che all’RA 1 sono stati rilasciati 9 attestati di carenza di beni per un importo globale di fr. 46'187.65 (doc. 3) e che inoltre risultano scoperti i versamenti IVA relativi ai semestri degli anni 2008 fino al 2010, per i quali il convenuto è stato tassato d’ufficio, non avendo presentato i rendiconti. Per questi debiti IVA sono state promosse le procedure esecutive. Secondo la procedente RE 1 non adempie più ai suoi obblighi, non avendo effettuato alcun pagamento dal 16 aprile 2010. Il debito complessivo ammonta a fr. 78'558.45.                    

                                  B.   Dopo numerosi rinvii dell’udienza di discussione e la sospensione della procedura richiesta dall‘istante allo scopo di trovare un accordo con il convenuto, la causa è stata riattivata e le parti citate per il contraddittorio.

                                         All’udienza di discussione del 17 aprile 2012 il convenuto ha asserito di trovarsi in una situazione finanziaria precaria, di disporre di poca liquidità e di non essere in grado oggettivamente di rispettare il piano di pagamento a suo tempo concordato con l’istante. RE 1 ha dichiarato di essere in grado di versare un importo di fr. 300.-- al mese, spiegando di essere stato dipendente fino all’inizio di aprile 2012, di avere l’intenzione di prelevare la prestazione di libero passaggio della cassa pensione e di volere destinare almeno fr. 10'000.-- al pagamento dei suoi debiti IVA. Il convenuto ha poi asserito di essere proprietario di alcuni fondi, gravati tuttavia da importanti oneri ipotecari, per i quali la banca creditrice aveva già promosso la procedura di realizzazione, la quale era però stata momentaneamente sospesa. Non era pertanto in grado di ottenere da parte di un altro istituto un finanziamento che gli avrebbe permesso di regolare l’intera sua situazione debitoria.

                                         Conclusa la discussione il Pretore ha fissato un termine scadente il 30 aprile 2012 alla parte istante per comunicare se intendeva mantenere oppure ritirare la domanda di fallimento, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe deciso in base agli atti.

                                         Con scritto 20 aprile 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, chiedendo l’emanazione della decisione di fallimento.

                                  C.   Con decisione 23 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 24 aprile 2012 alle ore 09.30. Il primo giudice ha ritenuto che la causa materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF si era realizzata, avendo il debitore, come da lui stesso ammesso, sospeso il pagamento di una parte cospicua di crediti liquidi ed esigibili riferiti ad oneri IVA dovuti all’istante. Il Pretore ha poi rilevato che dall’estratto delle esecuzioni a carico del convenuto risultavano ben 110 esecuzioni promosse tra il 2000 e il 2011 per un importo complessivo di fr. 832'230.25. Inoltre il debitore aveva ammesso che la sua situazione finanziaria, anche per quanto riguardava gli immobili, risultava bloccata, per cui è stato ritenuto che le difficoltà finanziarie di RE 1 non erano transitorie e che potevano perdurare ancora per un periodo la cui durata non era prevedibile. Il primo giudice ha poi sottolineato che la procedura era stata avviata un anno prima, che era in seguito stata sospesa e che non risultava – né il convenuto l’aveva preteso –  che nel frattempo era stato effettuato anche solo un pagamento a favore della creditrice.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce che in seguito alla correzione dei rendiconti IVA, in sostituzione delle tassazioni d’ufficio, la sua attuale esposizione debitoria nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.-- (doc. C). Il reclamante sostiene poi di essere proprietario di alcuni fondi, ipotecati, di cui la banca creditrice non chiede tuttavia per il momento la realizzazione. Essendo stato dipendente fino all’inizio di aprile 2012 ha poi il diritto di riscattare la prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 18'471.90, che è pronto a mettere a disposizione per saldare parte del suo debito (doc. D). Il convenuto asserisce infine di essere in trattative con la B__________ per ottenere un risarcimento che gli permetterebbe di disporre di liquidità sufficiente per regolare la sua situazione debitoria nei confronti dell’RA 1 (doc. E).

Considerando

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett. b n. 7 LEF).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

                                   4.   Ai sensi dell’art. 326 non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).

                                   5.   Per l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                   6.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere

                                         al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 190 LEF; Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, pag. 851; Ueli Huber, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di minima importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non disporre della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; 5P.412/1999 del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I pag. 248; 5P.442/1993 del 15 dicembre 1993 consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 e rif ivi; Ammonn Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs.- und Konkursrechts, 8. ed., Berna 2008, § 38 n. 12-14). Il caso di fallimento senza preventiva esecuzione rappresenta uno strumento straordinario di esecuzione. La causa materiale del fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF consiste sempre in una particolare situazione patrimoniale o in un particolare modo di agire del debitore che lascia apparire dubbia la possibilità di tacitazione completa dei creditori o la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N. 24 pag. 423 e rif. ivi).

                                         Nel caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata) sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.

                                         Orbene il primo giudice ha ritenuto, sulla base dei documenti    prodotti, ossia dei numerosi attestati di carenza di beni emessi a favore dell’istante nel periodo 2003-2011 rispettivamente dell’estratto delle esecuzioni del convenuto indicante, tra l’altro, le procedure promosse dall’istante tra il 2008 e il 2011, così come sulla base delle dichiarazioni del reclamante nell’ambito dell’udienza di discussione, che quest’ultimo ha sospeso i suoi pagamenti nei confronti della creditrice e che questa sospensione si stava protraendo nel tempo dovuta alle sue difficoltà finanziarie. Con il reclamo RE 1 non si avvale ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di prima istanza. Il reclamante afferma infatti unicamente che la sua situazione debitoria nei confronti dell’istante ammonta a fr. 54'000.--, di essere proprietario di alcuni fondi ipotecati, di cui per il momento non è chiesta la realizzazione, di avere diritto al riscatto della prestazione di libero passaggio pari a fr. 18'471.90, che avrebbe messo a disposizione per saldare parte del suo debito e che è in trattative per ottenere un risarcimento. RE 1 non ha tuttavia né asserito e ancor meno dimostrato di non avere, anteriormente alla decisione di fallimento, sospeso i pagamenti nei confronti dell’istante, per cui il fallimento non può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1. Il reclamante non ha d’altro canto nemmeno dimostrato di avere saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i suoi debiti nei confronti dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato presso l’autorità giudiziaria superiore l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). D’altro canto nemmeno il requisito della solvibilità può essere ritenuto reso verosimile considerati i 9 attestati di carenza di beni emessi a suo carico e l’estratto delle sue esecuzioni.

                                         La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF di RE 1 non può di conseguenza essere annullata.  

                                   7.   Il reclamo va respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1,  __________, a far tempo da

                                         giovedì 24 maggio 2012 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

- __________ - __________ - Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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