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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.03.2012 14.2012.45

22 mars 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,120 mots·~6 min·3

Résumé

Rigetto dell'opposizione. Reclamo dell'escusso tendente ad ottenere una nuova udienza di contraddittorio a cui non ha presenziato per un motivo a suo dire grave. Rinvio al primo giudice perché statuisca su quanto è considerato una domanda di restituzione di termine

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.45

Lugano 22 marzo 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2011 presentata da

RE 1   

contro  

CO 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29'881.40 oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisone 2 marzo 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2011.4660);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 13 marzo 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 2 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 28 ottobre 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatogli in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29’881.40 oltre interessi e spese (incasso di fatture varie);

                                         che il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 2 marzo 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione esibita dalla procedente e costituita dalle fatture corredate dai relativi bollettini di consegna debitamente sottoscritti dal debitore e menzionanti qualità, quantità e prezzo della merce fornita (doc. B-BB), costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

                                         che contro tale sentenza il titolare della ditta escussa __________ è insorto con reclamo del 13 marzo 2012, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza indetta per il 2 marzo 2012 “in quanto ero all’Ospedale Civico di Lugano, con la mia unica figlia di 16 mesi dal giorno prima (1 marzo 2012) notte compresa”, e che a causa della preoccupazione e dell’ansia che tale evento ha comportato, egli si è dimenticato dell’udienza, alla quale intendeva partecipare per fare valere i propri diritti, e così non ha potuto avvisare prima per richiedere il rinvio della medesima;

                                         che, ciò posto, __________ chiede la fissazione di una nuova udienza, proponendosi di inviare il relativo certificato medico relativo al ricovero della figlia non appena che ne entrerà in possesso;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che proposto il 13 marzo 2012 a fronte di una decisione consegnata al destinatario il 5 marzo 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il reclamo risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo;

                                         che la questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;

                                         che, come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone di ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice, giustificando la sua assenza al contradditorio del 2 marzo 2012 con il preteso ricovero in Ospedale della figlioletta di 16 mesi, circostanza che – data la particolare situazione venutasi a creare – sarebbe stata all’origine della sua omissione e della mancata richiesta di rinvio dell’udienza;

                                         che il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza, argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011 regola all’art. 148 CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 9 gennaio 2012, inc. 14.2011.197);

                                         che, trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che, di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);

                                         che ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale, deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC (CEF, sentenza citata);

                                         che nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio al riguardo – ovvero sulla restituzione o meno del termine – sarà definitivo (art. 149 CPC; CEF, sentenza citata);

                                         che dovesse ritenere fondata la domanda – il che richiede, tra l’altro, l’accertamento sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) – il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, reciterà le parti a una nuova udienza a ristatuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione (CEF, sentenza citata);

                                         che non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo (recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per le incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

                                         -

                                         -

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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