Incarto n. 14.2012.3
Lugano 25 gennaio 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente da istanza 27 dicembre 2011 presentata da
RE 1
contro
CO 1
chiedente il fallimento della convenuta per il mancato pagamento del debito di cui al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di __________;
istanza respinta con decisione del 29 dicembre 2011 (SO.2011.5685) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
sentenza tempestivamente impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 30 dicembre 2011 ne chiede l’annullamento;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, la RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 646.00 oltre interessi e spese;
che con decisione del 29 dicembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ricordato che con sentenza del 23 settembre 2010 egli aveva già pronunciato il fallimento della debitrice, ha respinto siccome irricevibile l’istanza, rilevando che alla parte istante fa difetto il presupposto processuale dell’’esistenza di un interesse degno di protezione per postulare la domanda in esame (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC), con la conseguenza che la stessa deve essere considerata inammissibile, senza entrare perciò nel merito;
che contro tale decisione la creditrice è insorta con reclamo del 30 dicembre 2011, sostenendo che con sentenza del 28 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha annullato il decreto di fallimento emanato in data 23 settembre 2010 dalla Pretura del Distretto di Lugano nei confronti della convenuta, ristabilendo pertanto la situazione come era in precedenza;
che, secondo l’insorgente, si impone di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata;
che chiamata ad esprimersi la convenuta è rimasta silente, non avendo essa ritirato la raccomandata contenente il reclamo e l’assegno del termine per presentare le proprie osservazioni al gravame;
che il reclamo, proposto ai sensi degli 174 cpv. 1 LEF e 319 segg. CPC, si rivela fondato;
che, infatti, come correttamente rilevato dalla reclamante, con sentenza del 28 ottobre 2010 questa Camera, in accoglimento dell’appello presentato in data 4 ottobre 2010 dalla debitrice, ha annullato la dichiarazione di fallimento del 23 settembre 2010 (EF.2010.1858) menzionata dal primo giudice (inc. 14.2010.84; cfr. anche estratto del registro di commercio agli atti);
che di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, affinché statuisca sull’istanza di fallimento previo espletamento degli incombenti procedurali di rito;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio, in quanto non causati da una delle parti, vanno posti a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per gli incombenti di cui ai considerandi,
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla reclamante, è posta a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
- __________,
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).