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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2013 14.2012.213

4 février 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,683 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza del pretore quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Presunta estinzione del credito prima dell'emanazione della sentenza

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.213

Lugano 4 febbraio 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 2012 dalla

CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro

 RE 1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7 novembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 4'828.90 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012;

sulla quale istanza il Giudice di Pace del Circolo della __________ con decisione 19 dicembre 2012 ha così statuito:

         “1.   L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per l’importo di fr. 4'828.90 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012 + fr. 97.10 spese di precetto e tassa d’incasso.

2.      La tassa di giustizia di fr. 250.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta.”

Sentenza impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo 28 dicembre 2012 ha postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;

preso atto che con osservazioni 15 gennaio 2013 l’istante ha chiesto che il reclamo venga respinto, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________del 7 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 4'828.90 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012, indicando quale titolo di credito:

                                         “Sentenza 29.08.2012 della Pretura di __________ nella causa inc. n. __________.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di Pace del Circolo della __________. __________

                                  B.   La procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 29 agosto 2012 (doc. A), passata in giudicato, con la quale il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________:

                                         – ha accolto l’istanza 14 settembre 2010 della CO 1 e ha condannato RE 1 a versare alla CO 1l’importo di fr. 3'719.99 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2010, ponendo a carico dei convenuti in solido le spese di fr. 137.- e la tassa di giudizio di fr. 600.- da anticipare dalla parte istante e condannando gli stessi a versare in solido all’istante fr. 900.- a titolo di ripetibili, e

                                         – ha respinto la domanda riconvenzionale di RE 1, condannando gli attori riconvenzionali a rifondere alla CO 1 l’importo di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

                                         La procedente produce pure un’attestazione bancaria 31 ottobre 2012, dalla quale emerge il versamento da parte di RE 1 di fr. 6'900.- (doc. C) e lo scritto 9 ottobre 2012 (doc. B), con il quale essa, sulla base della sentenza di cui al doc. A, ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 11'728.99 così composto:

                                         –  fr. 3'719.99, somma prevista dal n. 1.1. del dispositivo della sentenza,

                                         –  fr. 372.- per interessi sino al 15.09.2012,

                                         –  fr. 1'637.- per il rimborso di spese, tassa di giudizio e ripetibili come previsto al n. 1.2. della sentenza,

                                         –  fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

                                  C.   Con osservazioni 23 novembre 2012 RE 1 ha affermato che l’importo di fr. 3'179.99 richiesto con la causa di merito sarebbe già ampiamente saldato da due anni. Infatti il 16 settembre 2010 la situazione di dare/avere tra procedente e escusso avrebbe presentato un saldo a suo favore di fr. 2'187.17 (doc. 1).

                                   D.  Con decisione 19 dicembre 2012 il Giudice di Pace del Circolo della __________ ha accolto l’istanza, ritenendo la sentenza del 29 agosto 2012 del Pretore aggiunto di __________ valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                  E.   Con reclamo del 28 dicembre 2012 RE 1 postula la reiezione dell’istanza riproponendo le argomentazioni di prima sede.

                                  F.   Con osservazioni 15 gennaio 2013 la CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.    Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 28 dicembre 2012 a fronte di una decisione emessa in data 19 dicembre 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                   2.    In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, sia l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.    In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF).

                                  4.     Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di  causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.; CEF 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).

                                   5.   La procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 29 agosto 2012 (doc. A), passata in giudicato, con la quale il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha condannato RE 1 a versare alla procedente l’importo di fr. 3'719.99 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2010, al pagamento delle spese di fr. 137.-, della tassa di giudizio di fr. 600.- e al versamento di fr. 900.- e di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

                                         La decisione 29 agosto 2012 del Pretore aggiunto costituisce in principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo di fr. 4'828.90 richiesto con il precetto esecutivo, corrispondente alla somma di fr. 3'719.99 come al n. 1.1., di fr. 1'637.- per spese, tassa di giudizio, ripetibili come al n. 1.2., di fr. 6'000.- per ripetibili come al n. 2.1. del dispositivo della sentenza, oltre fr. 372.- per gli interessi al 5% su fr. 3'719.99 dal 15.09.2010 al 15.09.2012, a cui è stato dedotto l’importo di fr. 6'900.- bonificato il 31 ottobre 2012.

                                      6.      A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione".

                                6.1.  Per essere ammissibili, l’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Qualora l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto, perché ciò costituirebbe un modo per rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata della sentenza (DTF 138 III 583 consid. 6.2 pag 586 con richiamo a DTF 135 III 315 consid. 2.5; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni liberatorie dev’essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).

                                 6.2.   Nel caso concreto, l’escusso sostiene che l’importo di fr. 3'179.99 richiesto con la causa di merito sarebbe stato saldato circa due anni prima dell’emanazione della sentenza del 29 agosto 2012. La presunta estinzione del debito stabilito nella prodetta sentenza pretorile si sarebbe quindi verificata ben prima di quella data e non può più essere sollevata in sede di rigetto dell’opposizione. Non compete a questa Camera esaminare la fondatezza della sentenza 29 agosto 2012 in merito all’accoglimento della petizione introdotta dallaCO 1. Tale questione non può quindi essere qui esaminata. Non avendo apportato la prova che gli incombeva e non avendo dimostrato (e neppure sostenuto) di aver altrimenti corrisposto l’importo richiesto dopo l’emanazione della sentenza, l’eccezione sollevata dal reclamante dev’essere respinta.

                                   7.    Da quanto precede discende la reiezione del gravame.

                                          Le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 319, 320, 321 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.-, già anticipata dal reclamante, è posta a suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

-    ; - __________. PA 1

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace della __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 4'828.90.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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