Incarto n. 14.2012.202
Lugano 9 gennaio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza 12 novembre 2012 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 dicembre 2012 (SO.2012.5137) ha così deciso:
“1. La procedura è stralciata dai ruoli.
L’udienza prevista mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 10.00 è annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 80.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 12 dicembre 2012 ne postula l’annullamento, chiedendo la riattivazione della procedura
di fallimento e la conferma dell’udienza di discussione fissata per il 10 aprile 2013,
rispettivamente una nuova citazione delle parti;
lette le osservazioni del 4 gennaio 2013 di controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1, con istanza del 12 novembre 2012, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 1'393.20 oltre interessi e spese;
che con ordinanza del 26 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti per l’udienza di discussione fissandola per mercoledì 10 aprile 2013 alle ore10.10;
che con decisione del 10 dicembre 2012 il suddetto Pretore, rilevando che, con scritto del 5 dicembre 2012, la parte istante le aveva notificato l’avvenuto annullamento con provvedimento del 5 novembre 2012 della comminatoria di fallimento ad opera dell’Ufficio esecuzione di Lugano, ha stralciato la procedura dai ruoli, annullando l’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.-per la predetta decisione alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 100.-- di ripetibili (dispositivo n. 2);
che con reclamo del 12 dicembre 2012 RE 1 si è aggravata contro la predetta decisione, confermando di avere ricevuto il 5 novembre 2012 dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’annullamento della comminatoria di fallimento e rilevando che, in seguito allo stralcio della procedura di fallimento da parte del Pretore, non avrebbe potuto esporre le proprie argomentazioni all’udienza fissata per il 10 marzo 2013;
che, nel frattempo, con decreto del 12 dicembre 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha annullato e sostituito la decisione del 10 dicembre 2012, pronunciando di nuovo lo stralcio della procedura di fallimento con contestuale annullamento dell’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1) e caricando la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.-- all’istante (anziché al convenuto), con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili (dispositivo n. 2);
che la decisione del 12 dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di annullamento e sostituzione del precedente decreto di stralcio è rimasta inimpugnata;
che se anche fosse ancora in vigore il dispositivo n. 1 del decreto del 10 dicembre 2012, il reclamo sarebbe votato all’insuccesso, atteso che lo stralcio della procedura di fallimento e l’annullamento dell’udienza di discussione sono stati decisi correttamente, essendo venuto a mancare il presupposto di cui all’art. 166 cpv. 1 LEF, che prescrive che con la domanda di fallimento venga prodotta la comminatoria;
che la decisione di annullamento e sostituzione del 12 dicembre 2012, in concreto, modifica solo l’attribuzione degli oneri processuali e delle ripetibili;
che tale decisione, con cui a RE 1 è stata caricata la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.-- con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100.-- per ripetibili, non solo è rimasta inimpugnata, ma è corretta, la domanda di fallimento essendo stata presentata il 12 novembre 2012 allorquando, come dichiarato dall’istante nel suo reclamo, aveva già ricevuto, il 5 novembre 2012, l’annullamento della comminatoria di fallimento, per cui l’istanza, come rilevato in precedenza, era votata all’insuccesso;
che il reclamo va quindi respinto, con tassa di giustizia e ripetibili a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamato l’art. 166 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per fr. 150.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 200.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
- - ; - Uffico esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF.