Incarto n. 14.2012.199
Lugano 20 dicembre 2012 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2012 dal
CO 1rappresentato dal __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 4 maggio 2012 per il pagamento di fr. 895.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione del 4 dicembre 2012 (0319-2012-s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14/16 dicembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto eserutivo n. __________ del 27.4/4.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 895.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta comunale 2009 (fr. 895.95), l’interesse di ritardo su acconto fino al 10.8.2011 (fr. 53.75), la diffida del 27.2.2012 (fr.30.-) e l’interesse di ritardo conguaglio fino al 25.4.2012 (fr. 12.75);
che interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco;
che l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione emanata il 27 luglio 2011 dall’Ufficio di tassazione di Bellinzona, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 941.65 l’imposta cantonale (IC) 2009 dovuta dal convenuto (doc. A), sul correlato calcolo dell’imponibile (doc. C), e sulla decisione/notifica datata 10 agosto 2011, pure passata in giudicato (doc. C), relativa all’ammontare dell’imposta comunale 2009 (conguaglio) per fr. 895.75, oltre a fr. 53.95 a titolo di interessi di ritardo su acconti, fr. 30.- a titolo di diffida e fr. 12.75 a titolo di interesse di ritardo conguaglio (totale: fr. 992.45);
che con decisione del 4 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco premesso che il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza entro il termine di 10 giorni assegnato - ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14/16 dicembre 2012, asserendo di avere in data 29 aprile 2012 inoltrato richiesta di condono in relazione alle tassazioni inerenti gli anni 2009-2010, di avere il 12 novembre 2012 ricevuto risposta negativa, con possibilità di ricorso, e di avere comunque ricorso contro tale decisione in data 11 dicembre 2012 (v. annessi al reclamo), per cui non riesce a comprendere i motivi che hanno spinto il primo giudice a rigettare in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, secondo l’art 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) segnatamente - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammmon/walther, Grundrsiss des Schulbetreibungs-und Kunkursrechts, 8a ed. , § 19 , n. 45 e 46);
che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per l’imposta comunale (conguaglio) 2009 sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dal procedente unitamente alla decisione/notifica della tassazione cantonale (IC) 2009, pure cresciuta in giudicato (doc. A e C);
che del resto il convenuto non lo contesta;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento ê stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che l’insorgente non si avvale di nessuna delle suddette eccezioni, proponendosi per contro di invalidare la decisione impugnata sostenendo - per la prima volta - di avere chiesto all’autorità competente il condono per quanto riguarda le tassazioni inerenti gli anni 2009-2010 e di avere ricorso contro la decisione negativa notificatagli il 12 novembre 2012;
che argomentando in questo modo egli trascura tuttavia che nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, motivo per cui il rimedio, in quanto fondato su fatti e mezzi di prova non sottoposti all’attenzione del primo giudice sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile, per tacere del fatto che in ogni modo la procedura esecutiva in rassegna non è rimasta ipso facto sospesa dalla richiesta di condono di cui si è fatto promotore l’escusso, salvo una decisione contraria dell’autorità competente (art. 246 cpv. 4 LT), la quale non risulta dall’incarto;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti carico del reclamante, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- -
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 992.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).