Incarto n. 14.2012.19
Lugano 22 marzo 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 10 ottobre 2011 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 2 febbraio 2012 (SO.2011.650) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo dal giorno
di giovedì 2 febbraio 2011 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
6 febbraio 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 9 febbraio 2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'414.60 oltre interessi e spese.
B. Entro i termini fissati dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la convenuta non ha presentato osservazioni e non si è avvalsa del diritto di essere convocata ad un’udienza.
C. Con sentenza del 2 febbraio 2012 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 2 febbraio 2011 alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1 sostiene che la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta in concomitanza con la consegna presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio di fr. 9'414.60 oltre interessi e spese a pagamento dell’esecuzione
in oggetto.
E. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerato
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
La reclamante sostiene di avere versato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio Fr. 9'414.60 oltre interessi e spese contemporaneamente alla notifica della sentenza di fallimento. La convenuta ha tuttavia prodotto unicamente una ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento al predetto Ufficio di un acconto di fr. 6'000.-- in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________. La convenuta non ha presentato alcuna ulteriore ricevuta e dall’estratto delle sue esecuzioni al 20 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio si evince che la citata esecuzione è ancora pendente per un importo residuo di fr. 3'957.35. Non avendo la reclamante dimostrato di avere, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato integralmente l’esecuzione promossa dall’istante, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Come ritenuto sub 1., la reclamante ha prodotto in relazione all’esecuzione n. __________ unicamente una ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento di un acconto di fr. 6'000.--, per cui non avendo dimostrato di avere saldato nemmeno posteriormente alla dichiarazione di fallimento l’esecuzione in oggetto, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta ossequiato.
In via abbondanziale va osservato che per quel che riguarda il presupposto della solvibilità - ulteriore condizione necessaria per ottenere l’annullamento della decisione impugnata - che dall’estratto delle esecuzioni al 20 marzo 2012 si evince che a carico della reclamante sono pendenti 129 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 233'890.09. Determinante è che durante il 2011 in nove esecuzioni rispettivamente nell’anno in corso in un’esecuzione sono state emesse le comminatorie di fallimento e che sempre nei predetti periodi in 21 esecuzioni sono stati emessi gli avvisi di pignoramento Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Va poi rilevato che nel periodo dall’11 settembre 2007 al 31 gennaio 2011 a carico della reclamante sono stati emessi attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 256'551.35. Ne discende che nemmeno il presupposto della solvibilità potrebbe essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti nemmeno i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3. Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da
martedì 27 marzo 2012 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1
3. Intimazione:
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- Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).