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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.12.2012 14.2012.189

20 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,191 mots·~11 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sottoscrizione "per accettazione e riconoscimento del debito" e senza riferimento a una società terza di una proposta di dilazione del pagamento di un importo determinato

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.189

Lugano 20 dicembre 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 settembre 2012 da

RE 1   

contro  

 CO 1  patrocinato dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 31 luglio 2012 per il pagamento di fr. 14'540.75 oltre interessi e spese;

istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 9 novembre 2012 (SO.2012.3917);

sentenza impugnata dalla parte istante, che con con reclamo del 20 novembre 2012 ne postula l’annullamento, con conseguente accoglimento dell’istanza;

reclamo avversato dal convenuto con osservazioni del 14 dicembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 6.6/31.7.2012 RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso dell’importo di fr. 14’540.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il riconoscimento di debito del 12 aprile 2012;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10 settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano;

                                         che l’istante ha sostanzialmente fondato la propria domanda sul riconoscimento di debito sottoscritto il 12 aprile 2012 dal convenuto per l’importo di fr. 5'528.80, in suo favore, pagabile in un’unica rata entro il 25 maggio 2012 e con riferimento alle fatture scoperte S__________ (doc. B), in relazione con il mandato di allestimento della contabilità e amministrazione generale conferitole il 5 settembre 2011 dalla società S__________ (doc. C), sulla  ricevuta di scarico sottoscritta dall’amministratore unico di S__________ (ossia il convenuto) il 12 aprile 2012 (doc. D ) e su una serie di fatture da essa emesse alla S__________ per complessivi fr. 14'540.25 (doc. E); 

                                         che in occasione dell’udienza di contradditorio del 1. ottobre 2012 il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo che debitrice per le prestazioni fornite dall’istante, comunque contestate, sarebbe semmai la S__________, che la documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito nei suoi confronti, salvo, se del caso, per l’importo di fr. 5'528.80, soggiungendo che la procedente non ha svolto correttamente il proprio mandato, poiché nonostante quanto indicato nel doc. D, non sono state eseguite tutta una serie di prestazioni che ci si poteva legittimamente attendere, come rilevabile dallo scritto 18 ottobre 2012 dell’amministratore unico di S__________ (__________ G__________) al patrocinatore della  controparte (doc. 2), ritenuto del resto che il lavoro della parte istante si era limitato alla registrazione di un cinquantina di movimenti contabili, all’interno di un piano dei conti standard e preconfezionato ;

                                         che in replica e in duplica le parti si cono confermate nelle rispettive ragioni;

                                         che con decisione del 9 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;

                                         che premesso che il credito per il quale la procedente agisce nei confronti del convenuto deriva da un contratto di mandato tra la stessa istante e la società S__________ per la quale ha firmato quale rappresentante il convenuto e rilevato che il fatto che il credito sia proprio inerente a prestazioni in favore della S__________ lo si evince anche dalla serie di fatture di cui al plico doc. E, il primo giudice ha ritenuto che il riconoscimento di debito di cui al doc. B sul quale la procedente ha fondato la propria domanda non evidenzia in alcuno modo che il debito sia in un modo o nell’altro passato dalla S__________ al convenuto personalmente;

                                         che, secondo lo stesso giudice, dall’oggetto della lettera si può anzi osservare come si faccia esplicito riferimento alle “fatture scoperte S__________ della RE 1” e che la creditrice conferma di “accettare la liquidazione di pagamento”, di modo che non è possibile determinare se il convenuto, nell’ambito dello stesso riconoscimento di debito di cui al doc. B, abbia sottoscritto tale documento a titolo personale o in rappresentanza della società S__________;

                                         che, del resto, in risposta il convenuto ha sostenuto che la debitrice è, se del caso, quest’ultima società, lasciando così intendere di avere sottoscritto il riconoscimento di debito quale rappresentante della stessa S__________, tenuto anche conto che i documenti prodotti sub. C ed E lasciano semmai desumere che il soggetto abbia firmato il doc. B quale rappresentante della società;

                                         che, in ogni modo, ha osservato il Pretore, il doc. B non è sufficientemente chiaro per valere quale titolo di rigetto provvisorio nei confronti del convenuto, data per l’appunto l’impossibilità di verificare con sufficiente verosimiglianza, nell’ambito di una procedura sommaria e sulla base dei documenti prodotti, se egli ha firmato a titolo personale o quale rappresentante della S__________, come avvenuto nel contratto di mandato di cui al doc. C, dal quale trae origine il preteso credito della parte istante;

                                         che contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 20 novembre 2012, sostenendo che il convenuto era ed è l’azionista unico della S__________, società che il 5 settembre 2011 le ha conferito mandato per l’allestimento della contabilità e per l’amministrazione generale, che tale mandato conferma lo stretto legame che il convenuto ha con S__________, legame che costituisce la ragione per cui in data 12 aprile 2012 il soggetto si è impegnato personalmente per lo scoperto lasciato dalla stessa S__________, sottoscrivendolo a suo nome;

                                         che, secondo l’insorgente, il riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto ed intestato inequivocabilmente a lui e non in rappresentanza della società, prevedeva che se il pagamento di fr. 5'528.80 non fosse stato eseguito entro il 25 maggio 2012, l’intero credito effettivo (ossia fr. 14'540.75) come da fatture agli atti sarebbe divenuto esigibile;

                                         che, in ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, all’udienza di contradditorio il convenuto ha espressamente indicato che la documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito salvo, se del caso, per la somma di fr. 5’528.80;

                                         che, sempre secondo il reclamante, il Pretore avrebbe perciò  dovuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, in ogni caso  almeno per quest’ultimo importo espressamente riconosciuto, non entrando in considerazione che il riconoscimento di debito in rassegna lascia intendere che il convenuto lo abbia sottoscritto in rappresentanza della S__________, dato che se così fosse stato sarebbe stato rilasciato dalla stessa società rappresentata dal  convenuto;

                                         che con osservazioni del 17 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del reclamo;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art.  320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento  manifestamente errato dei fatti;

                                         che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

                                         che condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in REP. 1989 pag. 338 con riferimenti);

                                         che la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione  di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara e esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (panchaud/caprez, Die Rechtsöffungung, Zurigo 1980, § 1 n. 7p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4);

                                         che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cometta, op. cit. pag. 330);

                                         che l’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito o in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia, ritenuto che nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2012, n. 25 ad art. 82 LEF);

                                         che non vi è dubbio che il doc. B costituisce riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto ha sottoscritto la lettera del 12 aprile 2012, che la procedente gli ha personalmente indirizzato con la menzione “Riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF-Fatture scoperte S__________ della RE 1”, al fine di farsi riconoscere (“per accettazione e riconoscimento di debito)”, nel contesto della dilazione di pagamento accordata, il debito di fr. 5'528.80, pagabile in una unica rata entro il 25 maggio 2012 con un interesse di mora del 6%;

                                         che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non possono esservi dubbi sul fatto che, sottoscrivendo la proposta della creditrice “per accettazione e riconoscimento del debito”, il convenuto si è impegnato a proprio nome e non come  rappresentante della S__________ - cui erano state inviate le fatture, rimaste impagate relative alle prestazioni in esecuzione al mandato che quest’ultima società aveva conferito alla qui istante con pattuizione del 5 settembre 2011 (doc. C) - nel riconoscere il debito cifrato in fr. 5'528.80, ossia la rata di fr. 5'528.80 all’interesse di mora del 6%, ove solo si consideri che accanto alla firma su tale documento non figura, a differenza della sottoscrizione del contratto di mandato di cui al doc. C, alcun riferimento alla S__________, né tanto meno al fatto che questi avrebbe sottoscritto in nome e per conto della società, ciò che del resto non deve sorprendere, tenuto conto del fatto che la procedente, come visto, lo scritto del 12 aprile 2012 l’ha indirizzato al convenuto personalmente e non alla mandante, ossia alla S__________;

                                         che un’interpretazione diversa non risulterebbe quindi compatibile con il chiaro testo del riconoscimento di debito in rassegna;

                                         che se per la somma di fr. 5'528.80 il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è assodato, non altrettanto si può dire per la rimanenza della pretesa fatta valere dall’istante;

                                         che se è vero che il convenuto ha anche sottoscritto la clausola, secondo cui in caso di ritardo di pagamento di una sola rata il credito effettivo scoperto sarebbe divenuto immediatamente esigibile nella sua totalità più interessi del 6% dal 31 luglio 2011, ciò non significa ancora necessariamente che egli abbia implicitamente anche riconosciuto l’intero ammontare del credito posto in esecuzione, che la procedente ha cifrato in complessivi fr. 14’540.75 con riferimento al plico delle fatture in atti sub. doc. E, dato che nella lettera del 12 aprile 2012 (doc. B) non vengono indicate né cifre né riscontri documentali (affidabili) suscettibili di estendere il riconoscimento di debito di fr. 5'528.80 all’intera somma oggetto della presente procedura esecutiva;

                                         che, ciò posto, il reclamo merita pertanto solo parziale tutela, nel senso dell’accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 5'528.80 oltre interessi al 6% dal 12 aprile 2012, data di scadenza fissata nel riconoscimento di debito del doc. B che entra in considerazione,

                                         che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 9 novembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati.

                                         “1.    L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 5'528.80 oltre interessi al 6% dal 12 aprile 2012;

                                           2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.”

                                   2.   La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 300.-, anticipata dalla reclamante, è posta a carico della parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

-    -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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