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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2013 14.2012.186

14 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,493 mots·~12 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione: interessi usurari e anatocismo

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.186

Lugano 14 gennaio 2013 SL/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 17 settembre 2012 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

RE 1 e per essa l'AU __________, __________ (patrocinata dall' PA 1)  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/31 agosto 2012 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 5 novembre 2012 (SO.2012.3984), ha così deciso:

 “1.    L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione __________, è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6% su fr. 177'550.–.

2.     Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta in misura di 19/20, mentre restano a carico della parte istante in misura di 1/20. La parte convenuta rifonderà alla parte istante fr. 600.– a titolo di indennità ripetibili.

3.     omissis”.

Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 15 novembre 2012 ne postula la riforma nel senso di respingere l'opposizione limitatamente all'importo di fr. 177'550.–, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e di secondo grado;

richiamato il decreto presidenziale 16 novembre 2012 che ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;

preso atto che con osservazioni [recte: risposta al reclamo] 20 dicembre 2012 la società istante propone la reiezione del reclamo, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/31 agosto 2012 dell'UE __________, la società CO 1 ha escusso la società RE 1 per l'incasso di: 1) fr. 203'493.95 oltre gli interessi al 6% dal 1° luglio 2012 e 2) fr. 3'071.70. Quale titolo di credito ha indicato: “1) Riconoscimento di debito/convenzione con ripresa cumulativa di debito sottoscritta il 26.05.2010. Capitale” e “2) Interessi scaduti il 30.06.2012” (doc. E). Interposta tempestiva opposizione, la società procedente ne ha quindi chiesto il rigetto provvisorio.   

                                  B.   La pretesa si fonda sulla convenzione datata 26 maggio 2010 con cui RE 1, a titolo solidale insieme a __________ e a __________, ha dichiarato di assumersi personalmente e singolarmente il debito residuo di fr. 177'550.–, concernente un finanziamento che le era stato a suo tempo concesso dalla società istante, da saldare definitivamente entro il 31 gennaio 2012 (doc. A). A fronte del ripetuto mancato ossequio delle modalità di restituzione ivi pattuite (doc. B), con scritto 31 luglio 2012 (doc. C) e 29 agosto 2012 (doc. D) la società istante ha diffidato la società convenuta a pagare il debito ancora dovuto e che al 30 giugno 2012 assommava a fr. 203'493.95 oltre interessi convenzionali scaduti di fr. 3'071.70. 

                                  C.   La società convenuta si è opposta all'istanza eccependo l'esistenza di un litisconsorzio passivo necessario fra lei e gli altri due condebitori solidali, contestando che la convenzione 26 maggio 2010 fosse un valido riconoscimento di debito, e lamentando il computo di interessi usurari corrispondenti ad un tasso complessivo pari al 22% applicando il sistema dell'anatocismo. In sede di replica la società istante ha contestato la tesi della società convenuta, riproponendo i propri argomenti. Dal canto suo quest'ultima ha ribadito il suo punto di vista con relativa duplica. 

                                  D.   Con decisione 5 novembre 2012, il Pretore __________, ha parzialmente accolto l'istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo “limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6% su fr. 177'550.–”. Il primo giudice ha anzitutto evidenziato che la società convenuta, __________ e __________ erano fra loro legati da vincolo di solidarietà e che pertanto la società istante poteva pretendere anche da uno solo di loro l'intero pagamento del debito residuo di cui alla convenzione 26 maggio 2010. La tesi del litisconsorzio passivo necessario era quindi infondata. La citata convenzione costituiva poi un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo capitale di fr. 177'550.–. Con riferimento agli accessori, il Pretore ha ritenuto fondata la contestazione della società convenuta in relazione al calcolo degli interessi convenzionali posti in esecuzione dalla società istante e, considerando il tasso del 6%, per il periodo dal 26 maggio 2010 al 30 giugno 2012, li ha quantificati in fr. 21'743.85. Di qui, il parziale accoglimento dell'istanza ovvero limitatamente a fr. 199'293.85 oltre gli interessi di mora del 6% dal 1° luglio 2012 calcolati solo sull'importo di fr. 177'550.–.

                                  E.   Con il reclamo in esame la società escussa chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo a titolo provvisorio l'opposizione al precetto esecutivo emesso a suo carico limitatamente all' importo capitale di fr. 177'550.–, in quanto il computo di interessi usurari secondo il sistema anatocismo, era nullo giusta l'art. 20 CO.  

                                         Della risposta al reclamo si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Ciò detto, presentato il 15 novembre 2012 avverso la decisione pretorile 5 novembre 2012 notificata lo stesso giorno e recapitata in data 6 novembre 2012 (cfr. estratto ricerca Track&Trace 19 novembre 2012: R Svizzera n. __________), il reclamo è quindi senz'altro tempestivo. La notifica dell' impugnazione alla società istante risale al 4 dicembre 2012, invio ritirato il giorno 11 (cfr. estratto ricerca Track&Trace: R Svizzera n. __________). Di modo che, risulta pure ammissibile la risposta al reclamo 20 dicembre 2012. Vanno invece estromessi dall'incarto i relativi documenti allegati visto che la convenzione 26 maggio 2010 indicata quale doc. A figura già agli atti, mentre lo scritto 30 dicembre 2009 prodotto quale doc. B è nuovo ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC.  

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. In concreto, la reclamante non pretende (più) che la convenzione con ripresa cumulativa di debito 26 maggio 2010 (doc. A) non costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF per l'importo capitale di fr. 177'550.– (reclamo, pag. 2 n. 5 e pag. 3) come ritenuto dal Pretore. Sotto questo profilo pertanto, la questione è pacifica. A detta della società convenuta tuttavia, il primo giudice si era per il resto limitato a considerare la critica da lei sollevata in merito al computo di interessi di mora del 6% riconosciuti appunto dal 1° luglio 2012 su quell'importo capitale (decisione impugnata, pag. 3 in basso), ma senza pronunciarsi sulle obiezioni concernenti l'applicazione di un tasso d'interesse reale che nel complesso era del 16% (interesse convenzionale del 10% e 6%), conteggiando quindi interessi su interessi (anatocismo), che la medesima convenzione riconosceva alla società istante e che, in quanto usurario, era nullo giusta l'art. 20 CO (reclamo, pag. 3 n. 6 segg.). A torto pertanto il Pretore aveva rigettato in via provvisoria e sempre sulla base della convenzione 26 maggio 2010, l'opposizione anche per quanto riguardava gli interessi convenzionali rivendicati sul capitale. Ma, invano.

                                   3.   Ora, in concreto è anzitutto opportuno rammentare in base a quali principi è da ammettere l’esistenza di un interesse a carattere usurario. Di regola, s'incorre nel reato di usura giusta l'art. 157 CP ogni qual volta viene pattuito un tasso d'interesse annuo del 18-20% e oltre (Weissenberger, in: Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 32 ad art. 157; cfr. pure CEF 27 gennaio 2003, inc. 14.2002.77, consid. 3.3). Ciò significa in altre parole che, accertata la pattuizione di un tasso di siffatta entità, si può senz'altro presumere che l'interesse così applicato sia di tipo usurario, e meglio che in quel contesto il beneficiario tragga un vantaggio pecuniario in manifesta sproporzione rispetto alla prestazione da lui fornita (art. 157 cpv. 1 CP). Se ne deve quindi dedurre che a fronte di un tasso d'interesse inferiore e in assenza di altri elementi oggettivi, non si può a priori ritenere che il vantaggio economico conseguito possa considerarsi “manifestamente sproporzionato” (Weissenberger, loc. cit.). Di modo che, nella misura in cui si duole dell'applicazione di un tasso d'interesse usurario per il solo e semplice fatto che complessivamente sarebbe stato pattuito e applicato un interesse reale sul capitale pari al 16%, la censura è destituita di buon diritto.

                                   4.   Giova d'altra parte ricordare che, in sé, il divieto dell'anatocismo, esclude sì la possibilità di pretendere interessi di ritardo sul mancato pagamento di interessi moratori (art. 105 cpv. 3 CO; Wiegand, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 5 ad art. 105; Thévenoz, in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 6 ad art. 105), ma che ciò non impedisce alle parti di concordare la trasformazione di interessi di ritardo scaduti in una pretesa capitale (“Kapitalforderung”) e nemmeno che sul relativo importo così capitalizzato vengano nuovamente conteggiati interessi di mora (Wiegand, op. cit., n. 6 ad art. 105; Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 105).

                                4.1   La reclamante non considera che premessa alla conclusione della convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010 (doc. A) era l'esistenza di un contratto di finanziamento concessole dalla società istante in data 14 giugno 2007 a titolo di mutuo per l'importo di fr. 190'000.– e ad un tasso d'interesse fisso del 10%, per il cui rimborso si erano altresì solidalmente obbligati __________ e __________ (doc. A, pag. 1 nel mezzo), che il termine allora pattuito (30 giugno 2008) per il rimborso integrale di capitale e interessi di quel finanziamento non era mai stato ossequiato (doc. A, pag. 1 in basso), che al 1° gennaio 2010 la cifra capitale del mutuo ancora scoperta insieme agli interessi contrattuali non versati assommava a fr. 197'531.25 (doc. A, pag. 2 verso l'alto) ed infine che, tenuto conto di un versamento a titolo di acconto di fr. 10'000.– da parte di RE 1, il 26 maggio 2010 l'importo scoperto era di fr. 187'531.25 (doc. A, pag. 2 nel mezzo). Ed è proprio in questo contesto che le parti alla convenzione -fra cui la società istante e la società convenuta- hanno appunto liberamente scelto di ridurre il debito residuo “comprensivo di capitale e interessi contrattuali” all'importo capitale di fr. 177'550.– (doc. A, pag. 2 nel mezzo). Motivo per il quale, il 26 maggio 2010 -giorno in cui la citata convenzione è stata firmata- la questione relativa ad un eventuale computo del “tasso d'interesse del 10%” risultava oramai superata e, con ciò, del tutto ininfluente ai fini della decisione di rigetto qui in esame. Ne consegue che, nella misura in cui rimprovera il Pretore per avere omesso di pronunciarsi al riguardo, la censura non ha alcuna pertinenza e va così respinta.  

                                4.2   Non solo. Neppure laddove afferma che la decisione impugnata non tiene altresì conto delle contestazioni riferite al conteggio del tasso d'interesse (convenzionale) pari al 6%, la tesi della reclamante merita invero di essere seguita. La convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010, stabilisce in effetti che sul debito residuo pari a fr. 177'550.– “è dovuto un interesse del 6% annuo a partire dal 01.01.2010 che verrà versato a scadenza trimestrale [...], in aggiunta all'importo delle rate mensili di ammortamento indicate ai punti 4.1, 4.2, 4.3.” (doc. A, pag. 3 n. 4.4). E, in concreto, il Pretore ha appunto riconosciuto che la stessa rappresentava un valido titolo di rigetto provvisorio oltre che per l'importo capitale di fr. 177'550.–, anche per il “tasso di interesse del 6% annuo, che calcolato dal 26.05.2010 [giorno cui risale la sottoscrizione della convenzione appunto] al 30.6.2012 dà un importo di fr. 21'743.85” (decisione impugnata, pag. 3 in basso) -conteggio questo rimasto incontestato- da cui la somma complessiva di fr. 199'293.85. Ciò posto, ritenuto che per le ragioni di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1), il 26 maggio 2010 la questione relativa al computo del tasso d'interesse del 10% era ormai superata, non si può certo affermare -come pretende la reclamantené che “il tasso reale di interesse sul capitale è stato del 16%” né che il divieto dell' anatocismo sia stato violato (reclamo pag. 3 n. 7). Una volta ancora, il reclamo risulta così destituito di buon fondamento.      

                                   5.   In definitiva, la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali del presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC), queste ultime commisurate  all'impegno profuso dal legale della società istante nella redazione del memoriale di risposta 20 dicembre 2012, rivelatosi per finire uguale a quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore nelle contestuali e analoghe controversie altresì pendenti davanti a questa Camera (inc. n. 14.2012.184 e inc. n. 14.2012.185) (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).   

                                   6.   Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso corrisponde all’importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), ovvero a fr. 21'743,85, pari alla differenza tra quanto deciso dal Pretore (fr. 199'293,85) e quanto riconosciuto dalla reclamante (fr. 177'550.–).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 400.– di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso di fr. 21'743.85 della vertenza non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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