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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2012 14.2012.183

4 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,175 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenze quali titolo di rigetto. Possibili eccezioni liberatorie ex art. 81 cpv. 1 LEF

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.183

Lugano 4 dicembre 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 settembre 2012 presentata dalla

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1, __________

  contro  

CO 1__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 12 settembre 2012 per la somma complessiva di fr. 2'270.oltre interessi spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio con decisione del 4 novembre 2012 (inc. n. SD 44 12);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 15 novembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 10/12.9.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma complessiva di fr. 2'270.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito, le ripetibili e il rimborso spese come da sentenze 17 giugno 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa e dell’11 febbraio 2010 della Giudicatura di pace del circolo di Caneggio;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14 settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo Giudicatura di pace del circolo di Caneggio;  

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 della sentenza 20 maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa, che ha condannato RE 1 a versarle l’importo di fr. 1'970.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione dell’istanza processuale da quest’ultimo presentata il 20 marzo 2008 (doc. A) e sul dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del circolo di Caneggio, che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 728640 dell’UEF di Mendrisio presentata in data 12 gennaio 2012 dalla qui escutente nei confronti di RE 1, ha posto a carico di quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata dalla parte istante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili (doc. B);

                                         che chiamata a esprimersi sull’istanza con ordinanza del 18 settembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Caneggio, il convenuto è rimasto silente;

                                         che con decisione del 4 novembre 2012 lo stesso giudice di pace ha accolto l’istanza, respingendo di conseguenza in via definitiva l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo, la documentazione esibita dalla procedente costituendo a suo giudizio valido titolo per l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 segg. LEF;

                                        che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 15 novembre 2012, asserendo che nella causa presso la Pretura del Distretto di Lugano è risultata falsa la tabella dei calcoli spese di riscaldamento, ossia tre volte superiore dell’effettiva superficie riscaldata, che a seguito di tale risultanza egli si è attivato sporgendo denuncia penale nei confronti dell’ex amministratore __________ C__________, come attestato dalla relativa copia della medesima annessa al reclamo, che egli si attende una transazione per il risarcimento dei danni subiti, ritenuto che in caso contrario procederà penalmente e, infine, puntualizzando che il procedimento penale per falsità si intende che verrà applicato anche all’attuale amministratore __________ O__________;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che con in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che, stando all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che a giusta ragione il primo giudice ha considerato le sentenze (passate in giudicato) agli atti quali titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui esse hanno condannato il convenuto a versare alla parte istante gli importi menzionati nel precetto esecutivo, ossia fr. 1'970.- a titolo di ripetibili di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 20 maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa (doc. A) e fr. 200.- a titolo di tassa di giustizia, rispettivamente fr. 100.- a titolo di ripetibili di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del circolo di Caneggio (doc. B);

                                         che, del resto, l’insorgente non lo contesta;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero - come nel caso in esame - o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per i pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi all’impugnato giudizio con considerazioni  e argomentazioni riferite al merito del contenzioso a monte della procedura esecutiva e, più in generale, alla annosa diatriba tra le parti in causa, che con ogni evidenza - come peraltro già ricordato al convenuto dal Giudice di pace al momento di assegnargli il termine per presentare osservazioni all’istanza (act. III) sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a verificare se il primo giudice abbia avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, domanda alla quale non si può che rispondere affermativamente:

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui non sono state richieste osservazioni al reclamo;

per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Caneggio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'270.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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