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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2012 14.2012.170

12 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,143 mots·~16 min·2

Résumé

Istanza di exequatur di un decreto ingiuntivo italiano e di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione. Motivo di rifiuto dell'exequatur. Controllo della competenza indiretta impossibile in quanto il decreto non conteneva alcuna indicazione in merito alla questione della giurisdizione

Texte intégral

Incarto n. 14.2012.170

Lugano 12 dicembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.477) promossa con istanza 10 luglio 2012 da

CO 1   patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________ nonché il rigetto definitivo dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 10 ottobre 2012, ha così deciso:

"1.   L’istanza è accolta.

1.1  Il Decreto ingiuntivo n. __________ del 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.

1.2  L’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, è respinta in via definitiva.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 103.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 900.--  titolo di indennità.

3.    omissis";

decisione tempestivamente impugnata dall'escusso, che con reclamo 22 ottobre 2012 ne ha postulato la riforma, chiedendo che la sentenza italiana non venisse riconosciuta e che l’opposizione al precetto esecutivo venisse confermata;

viste le osservazioni 19 novembre 2012 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 23 ottobre 2012 con cui è stato concesso effetto sospensivo al reclamo;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. H), la società italiana CO 1 (in seguito CO 1) ha escusso RE 1 per l'incasso dell’importo di fr. 30'818.-oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 5 settembre 2012, la parte istante ha confermato la propria istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, eccependo, in ordine, la mancanza di potere di rappresentanza del patrocinatore di CO 1, e nel merito il carattere non ancora definitivo del decreto ingiuntivo, al quale  essa avrebbe interposto opposizione, nonché l’incompetenza del tribunale italiano e la mancata presentazione dell’allegato V di cui all’art. 54 CLug. Con ordinanza 10 settembre 2012, il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni alla parte istante per produrre i documenti attestanti la capacità di stare in lite e la legittimazione del suo rappresentante al patrocinio.

                                  C.   Con decisione 10 ottobre 2012, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ha integralmente accolto l’istanza, ritenendo che il patrocinatore dell’istante aveva tempestivamente dimostrato il suo potere di rappresentanza, che il decreto ingiuntivo costituiva una valida decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, che in virtù dell’art. 35 CLug non spettava al giudice dell’esecuzione procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato di origine, che la mancata presa in considerazione dell’opposizione interposta dalla parte convenuta contro il decreto ingiuntivo per inosservanza della forma prescritta dal diritto italiano non violava l’ordine pubblico procedurale svizzero e che si poteva dispensare l’istante di presentare l’attestato di cui all’allegato IV della CLug siccome essa aveva prodotto una copia conforme all’ori­ginale del decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva (doc. F).

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, riproponendo la censura fondata sull’asserita incompetenza del tribunale italiano, ch’egli fonda sui combinati art. 35 n. 1 e 64 n. 3 CLug.

                                  E.   Delle osservazioni della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                               1.1.   Tal è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (cfr. art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                               1.2.   I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’e­se­c­­u­zione della sentenza italiana (cfr. a questo proposito infra il cons. 4) – posto che la decisione impugnata non ha, anche su questo punto, carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), e meglio su una fornitura di materiale ceramico – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizio­ne. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se l’art. 48 LOG non disciplina una questione di organizzazione puramente interna del Tribunale d’appello, il quale costituisce invece per le parti un’unica entità (cfr. CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, cons. 1.2).

                               1.3.   La decisione impugnata, per quanto riguarda il rigetto definitivo dell’opposizione, essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), mentre è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull’exequatur (art. 327a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 15 maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le osservazioni 21 giugno 2012 della controparte.

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

                               3.1.   La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).

                               3.2.   Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) – ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce l’omonima Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).

                               3.3.   Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.12.79, cons. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________ è stata proposta con “ricorso” 24 ottobre 2011 (cfr. doc. F), quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova Convenzione del 2007.

                                   4.   In via preliminare, la parte istante sostiene che questa Camera non potrebbe pronunciarsi sulla dichiarazione di esecutività rilasciata dal primo giudice, siccome il reclamante non ne avrebbe chiesto la revoca ma soltanto la reiezione (osservazioni, a pag. 3 nella “premessa”). La censura è manifestamente inconsistente. La conclusione n. 2 del reclamo recita infatti con tutta la chiarezza necessaria che “il reclamo è accolto e l’impugnato giudizio viene riformato come segue: 1. L’istanza è integralmente respinta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________ non è riconosciuto e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 783703 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è confermata”.

                                   5.   Il reclamante sostiene che il tribunale italiano non sarebbe stato competente per emettere il decreto ingiuntivo, siccome, giusta l’art. 3 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 concernente il diritto internazionale privato italiano, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha un rappresentante autorizzata in virtù dell’art. 77 del Codice di procedura civile italiano, così come negli altri casi previsti dalla legge. Orbene, il reclamante è ed era domiciliato in Svizzera e non ha accettato la giurisdizione italiana giusta l’art. 4 della legge n. 218. Questo fatto costituirebbe un motivo di rifiuto dell’exequatur secondo i combinati art. 35 § 1 e 64 § 3 CLug. La controparte contesta tale argomentazione, facendo valere che la legge n. 218 non rientrerebbe tra le eccezioni contemplate dall’art. 35 § 1 CLug e che il reclamante sarebbe comunque comparso nella causa senza eccepire l’eventuale difetto di giurisdizione del Tribunale di __________ in modo formalmente corretto, sicché la competenza di quest’ultimo sarebbe data in virtù dell’art. 4 della legge n. 218.

                               5.1.   Giusta l’art. 35 § 1 CLug, il riconoscimento o l’esecuzione possono essere rifiutati segnatamente nel caso previsto dall’art. 64 § 3 CLug, ovvero “se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto”.

                                  a)   Come enunciato dal titolo VII, gli art. 64 segg. CLug disciplinano le relazioni della Convenzione di Lugano con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e con altri atti normativi della Comunione europea. L’art. 64 § 3 CLug aggiunge quindi un motivo di rifiuto dell’exequatur quando le norme di competenza giurisdizionale della Convenzione di Lugano divergono da quelle del Regolamento (CE) n. 44/2001, e quest’ultimo testo è stato a torto applicato in luogo della Convenzione di Lugano, a meno che il diritto nazionale dello Stato richiesto (in casu il diritto svizzero, e non italiano come sostenuto dal reclamante) non autorizzi comunque il riconoscimento o l’esecuzione della decisione (cfr. Domej, Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 9 ad art. 64, con rif., in particolare, per quanto concerne la norma analoga dell’art. 54ter cpv. 3 CL, alla DTF 127 III 189, c. 3b; Oetiker/Weibel, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 13 ad art. 64; Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 6 ad art. 64).

                                  b)   L’art. 64 § 3 CLug non deroga però al principio posto all’art. 35 § 3 CLug, secondo cui il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è vietato, persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza della Convenzione di Lugano o in caso di applicazione del diritto interno (cfr. DTF 127 III 189, c. 3b; Schuler, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 6 ad art. 35; Do­mej, op. cit., n. 14 ad art. 64; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 35; Walther, Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 19 ad art. 35). Spetta infatti al convenuto di contestare la giurisdizione impugnando la decisione nello Stato di origine (cfr. Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 35). Tuttavia, qualora la giurisdizione dei giudici dello Stato di origine sia esplicitamente contestata, in base ad una delle norme citate all’art. 35 § 1 CLug che autorizzano eccezionalmente il giudice dell’exe­qua­tur a controllare la competenza indiretta, quest’ultimo, onde poter adempiere al suo dovere di controllo, deve almeno essere in grado d’identi­fi­care nella decisione da delibare o, d’acchito, negli atti il motivo sul quale il tribunale estero ha fondato la propria competenza: se la decisione è sprovvista da esposizione dei fatti e da motivazione su questo punto, l’istanza di riconoscimento o di exequatur dev’essere respinta (DTF 123 III 384 cons. 4; DTF 127 III 190, cons. 4b, che concerneva proprio il motivo di rifiuto dell’art. 54ter cpv. 3 CL, diventato ora l’art. 64 § 3 CLug; Bu­cher, op. cit., n. 8 ad art. 35; Walther, op. cit., n. 5 ad art. 35).

                               5.2.   Nel caso concreto, la parte istante sostiene anzitutto che il motivo di rifiuto dell’art. 64 § 3 CLug è una semplice facoltà offerta all’autorità dello Stato richiesto e non un obbligo (osservazioni, ad 11-12/a pag. 11), lasciando così intendere che non potrebbe essere rimproverato al primo giudice di non averne fatto uso, anche se, in realtà, quest’ulti­mo ha rinunciato ad esaminare la censura d’in­compe­ten­za, ritenendola a torto inammissibile in virtù dell’art. 35 CLug. Orbene, se è vero che sia il testo della norma sia la giurisprudenza e la dottrina evidenziano il carattere potestativo del controllo del giudice (cfr. CGCE 6 giugno 2002, in re C-80/00 Italian Leather SpA, n. 50; Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 34), ciò significa unicamente che il giudice (di seconda o terza istanza, cfr. art. 41 e 45 CLug) non è tenuto a verificare d’ufficio l’even­tuale esistenza di questo motivo di reiezione, ma non ch’egli possa liberamente ammetterlo o meno qualora il convenuto l’abbia eccepito in modo esplicito. In assenza di una normativa interna che ne definisca i limiti, non si può infatti lasciare l’applica­zione dell’art. 64 § 3 CLug al puro arbitrio del giudice (cfr. Bu­cher, op. cit., n. 18 ad art. 35). A scanso di equivoci, occorre tuttavia precisare che non si può, di converso, ritenere che i motivi di rifiuto delle sezioni 3, 4 e 6 del titolo II e dell’art. 68 debbano necessariamente essere rilevati d’ufficio, la questione essendo controversa (cfr. Hofmann/Kunz, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 51-53 ad art. 43). Poiché l’art. 43 § 3 CLug si limita ad esigere che la procedura di ricorso si svolga in contraddittorio, l’estensione del potere di cognizione del giudice è in linea di massima determinata dal diritto processuale interno dello Stato richiesto – nella procedura di reclamo svizzera prevale il principio attitatorio (Rüge­pflicht, Staehelin/Bopp, Handkom­men­tar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 17 ad art. 43) – ma un esame d’ufficio s’impo­ne se il motivo di rifiuto è d’inte­res­se pubblico (cfr. Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 45, che cita il rapporto del prof. P. Pocar, ad n. 156), ciò che, come visto, dev’es­sere escluso per quanto riguarda il motivo dell’art. 64 § 3 CLug.

                               5.3.   Per verificare l’esistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell’art. 64 § 3 CLug, occorre determinare la base legale sulla quale il Tribunale ordinario di __________ ha fondato la propria giurisdizione. Ebbene, si cercherebbe invano nella decreto ingiuntivo un qualsiasi accenno in merito. Né vi sono negli atti chiare indicazioni a tal proposito. La parte istante si è limitata a contestare l’obbligo per il primo giudice di verificare la giurisdizione italiana, anche in relazione con l’art. 64 § 3 CLug (osservazioni, ad 11 e 12), senza nemmeno indicare il fondamento della competenza del tribunale italiano, se non citando l’art. 4 della Legge n. 218, ch’egli ritiene adempiuto, in quanto il reclamante sarebbe comparso nella procedura con l’invio della sua raccomandata del 10 febbraio 2012 (doc. 2) senza eccepire l’incompetenza giurisdizionale del giudice italiano in modo processualmente corretto (osservazioni, ad 10 pag. 10). Ora, a prescindere da ogni considerazione sul suo fondamento, tale giustificazione non può essere il motivo sul quale il tribunale ha fondato la propria competenza, perché si è comunque avverato dopo l’emissione del decreto ingiuntivo. E in ogni caso non v’è traccia negli atti giudiziari di simili considerazioni.

                               5.4.   Di conseguenza, non si può escludere che il tribunale italiano si sia ritenuto competente in virtù di una norma del Regolamento (CE) n. 44/2001 divergente dalla Convenzione di Lugano. Nel dubbio, il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata va quindi annullato e l’exequatur rifiutato. Non risulta infatti a questa Camera – e nemmeno l’istante lo sostiene – che il diritto nazionale svizzero – la LDIP – autorizzi comunque il riconoscimento o l’e­se­cuzione della decisione italiana in Svizzera, siccome il convenuto vi è domiciliato, i lavori il cui pagamento è oggetto del decreto ingiuntivo sono stati eseguiti sull’abitazione del convenuto in Svizzera (e meglio a __________) e né dalle allegazioni delle né dagli atti si evince alcuna proroga di foro a favore dei giudici di __________.

                                   6.   Il rifiuto dell’exequatur determina logicamente l’annullamento del dispositivo n. 1.2, con conseguente reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                   7.   Il reclamo va quindi accolto.

                                         Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 35, 63, 64 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95 segg. e 326 CPC;

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, la decisione 10 ottobre 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e riformata come segue:

                                         “1. L’istanza è integralmente respinta”.

                                          2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-- e le spese esecutive di fr. 103.--, rimangono a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 900.-- a titolo di indennità.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1’000.-- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv. PA 1, __________; – avv. PA 2, __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'818.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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